Sentenza n. 11938/2026 - Roma, Sezione 1
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio rigetto formatosi sulla domanda di accesso presentata dal ricorrente al Ministero della Giustizia in data 16.2.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sulla domanda di accesso ai documenti del fascicolo personale
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha presentato al Ministero della Giustizia, in data 16 febbraio 2026, una domanda di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, chiedendo l'ostensione dello stato matricolare, del decreto di nomina e del contratto di assunzione, del decreto di collocamento in congedo straordinario, delle determinazioni relative al trattamento economico e di ogni altro atto contenuto nel fascicolo personale. L'istanza era motivata dall'interesse a verificare la corretta ricostruzione della carriera a fini pensionistici e assicurativi. Deduceva l'illegittimità del silenzio-rigetto formatosi per mancata risposta dell'amministrazione e chiedeva l'accertamento del diritto di accesso. Nel corso del giudizio il Ministero ha dichiarato di avere evaso la domanda; il ricorrente aveva quindi prospettato la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché, nelle more del giudizio, il Ministero della Giustizia ha evaso la domanda di accesso, determinando il venir meno dell'interesse alla decisione sulla richiesta di ostensione. Le spese sono state poste a carico del Ministero, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, considerato che tra la protocollazione della domanda e l'evasione sono decorsi oltre trenta giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 700,00, oltre interessi, accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
La domanda di accesso documentale è stata proposta per ottenere la visione e copia degli atti relativi alla carriera e al fascicolo personale del richiedente.
art. 25 l. 241/1990
Il decorso del termine previsto per la definizione dell'istanza di accesso ha consentito al richiedente di reagire in giudizio contro il silenzio-rigetto; il superamento di tale termine è stato valorizzato dal giudice ai fini della regolazione delle spese.
art. 74 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione evade integralmente la domanda di accesso documentale nel corso del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione del silenzio-rigetto e il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- Nel giudizio instaurato contro il silenzio-rigetto su un'istanza di accesso, l'evasione tardiva della domanda da parte dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese, che possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- Il superamento del termine di trenta giorni per la definizione della domanda di accesso costituisce elemento rilevante per imputare all'amministrazione le spese del giudizio, anche quando l'accesso venga successivamente accordato.
Come è indicizzato
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