Cassazione Penale, Sentenza n. 15151/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava che nella sentenza di patteggiamento il Giudice dell'udienza preliminare aveva omesso di indicare nel dispositivo la pena pecuniaria (multa) prevista per il reato di rapina aggravata, benché la multa fosse stata inclusa nell'accordo di patteggiamento e richiamata nella motivazione della sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur riconoscendo che sussisteva una discrepanza tra dispositivo e motivazione e che la volontà del giudice emergeva chiaramente dalla motivazione (consentendo in linea teorica la rettifica dell'errore materiale), la Corte ha ritenuto che il ricorso proposto al solo fine di ottenere la rettifica della specie o della quantità della pena per errore di denominazione o computo non sia ammissibile in Cassazione. La Corte ha richiamato il principio secondo il quale la correzione materiale deve essere attuata, di norma, dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., e che l'art. 619 cod. proc. pen. non costituisce deroga alla regola dell'inammissibilità del ricorso volto unicamente a rettificare un errore materiale.
Norme richiamate
art. 619 cod. proc. pen.
La Corte osserva che il secondo comma dell'art. 619, pur prevedendo la rettificazione a cura della Corte suprema senza annullamento, presuppone la pertinenza del ricorso a vizi diversi dall'errore materiale; non autorizza la Cassazione ad essere investita solo per correggere l'errata indicazione della pena.
art. 130 cod. proc. pen.
La norma che disciplina la correzione di errori materiali da parte del giudice dell'impugnazione; secondo la Corte, la rettificazione dell'errore materiale dovrebbe essere attuata dal giudice dell'impugnazione (o d'ufficio dal giudice del rito), se l'impugnazione non è dichiarata inammissibile.
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamata dalla Corte per affermare che la necessità di rettificazione non rientra nei motivi di impugnazione previsti dall'art. 606: pertanto non è possibile fondare un ricorso per cassazione soltanto sulla rettifica di specie o quantità della pena.
Massime di principio
- Se la motivazione di una sentenza (anche di tipo contestuale) indica chiaramente una pena diversa o aggiuntiva rispetto al dispositivo, la volontà del giudice può essere ricostruita dalla motivazione e l'errore si configura come materiale.
- La correzione di un errore materiale nella denominazione o nel computo della pena va di regola effettuata dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.; non è ammissibile proporre un ricorso in Cassazione esclusivamente per ottenere tale rettifica.
- La Corte di Cassazione può rettificare un errore materiale solo se il ricorso è comunque ammissibile per altri vizi di legittimità: l'esistenza dell'errore materiale non basta da sola a rendere il ricorso ammissibile.
- In situazioni analoghe è opportuno, prima di rivolgersi alla Cassazione, proporre l'impugnazione davanti al giudice competente (o sollecitare la correzione d'ufficio) chiedendo espressamente la rettifica ex art. 130; solo se l'impugnazione non è dichiarata inammissibile potrà procedersi alla modifica formale della sentenza.
- Va sempre verificata la natura dell'errore: se si tratta di mero errore materiale la via corretta è la rettifica procedurale; se invece la questione investe la correttezza sostanziale della pena o implicasse valutazioni di merito, allora potrebbero sussistere profili di impugnabilità in Cassazione.
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