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Sentenza

Sentenza n. 4534/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione resistente in ordine al procedimento unitario finalizzato al rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio, previa formalizzazione della domanda in Ambasciata, con relativa condanna a provvedere entro 30 giorni e richiesta di nomina di commissario ad acta.

Giustizia amministrativa202510180

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell’Ambasciata sulla richiesta di appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda di visto d’ingresso per motivi di studio

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione nell’ambito del procedimento finalizzato al rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio, chiedendo la condanna dell’amministrazione a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha precisato che, non essendo stata ancora formalmente presentata una domanda di visto, l’oggetto effettivo della controversia era il silenzio tenuto dall’Ambasciata sulla richiesta di appuntamento necessario per formalizzare la domanda, come risultante dalla diffida inviata alla rappresentanza diplomatica.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato documentazione dalla quale risultava che l’Ambasciata aveva convocato il ricorrente per il 30 ottobre 2025. Tale convocazione ha fatto venir meno l’inerzia amministrativa oggetto dell’azione e, conseguentemente, l’interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia di merito sull’illegittimità del silenzio. Il TAR ha dato avviso alle parti della possibile definizione in rito ai sensi dell’art. 73 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    L’avviso alle parti della possibile definizione del giudizio sulla base della sopravvenuta carenza d’interesse è stato dato nel corso della camera di consiglio, nel rispetto del contraddittorio processuale.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta adozione di un comportamento amministrativo idoneo a far cessare l’inerzia contestata determina il venir meno dell’interesse alla decisione di merito e comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
  • Quando la domanda amministrativa non è stata ancora formalmente presentata, non è configurabile un silenzio dell’amministrazione sulla decisione finale; l’eventuale inerzia può riguardare soltanto gli adempimenti preliminari necessari alla formalizzazione della domanda, come la convocazione dell’interessato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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