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Sentenza

Sentenza n. 115/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento del silenzio formatosi ai sensi dell’art. 25, c. 4, della Legge 241/1990 e succ. mod. e integr., sull’istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 in data 28.04.2025 a mezzo PEC dalla odierna ricorrente alla ASL NA 1 Centro nonché alla Regione Campania per aver accesso a tutta la documentazione meglio indicata nell’istanza medesima con particolare riferimento alla posizione della ricorrente, quale Medico Vaccinatore; - nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti; NONCHE’ PER LA DECLARATORIA DI ACCERTAMENTO del diritto della odierna ricorrente, Dott.ssa Franca Silvestri, a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata a mezzo p.e.c. in data 28.04.2025, con conseguente ordine all’ASL NA 1 Centro, quale Amministrazione intimata, di esibizione e consegna della documentazione richiesta con particolare riferimento alle vaccinazioni somministrate (inoculate) da essa Dott.ssa Franca Silvestri quale Medico vaccinatore;

Giustizia amministrativa202502853

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio formatosi sull’istanza di accesso documentale del 28 aprile 2025 relativa alla documentazione concernente le vaccinazioni somministrate dalla ricorrente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (medico vaccinatore)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’annullamento del silenzio formatosi sull’istanza di accesso documentale trasmessa alla ASL Napoli 1 Centro e alla Regione Campania, nonché l’accertamento del diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti e dei dati relativi alle vaccinazioni inoculate quale medico vaccinatore. La ASL ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che i dati fossero gestiti da SO.RE.SA. S.p.A., e ha dedotto l’insussistenza di un obbligo di creare o elaborare nuovi documenti. Nel corso del giudizio, tuttavia, la stessa ASL ha depositato una comunicazione con cui informava la ricorrente che SO.RE.SA. aveva fornito il numero delle inoculazioni effettuate, pari a 3.945, riservandosi di verificare i dati prima della liquidazione delle somme spettanti. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese in ragione del tardivo riscontro dell’amministrazione. Ha inoltre prodotto comunicazioni relative ad altri medici vaccinatori, dalle quali risultava che la ASL aveva già fornito documentazione e dati analoghi, in collaborazione con SO.RE.SA.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo integralmente soddisfatta, dopo la proposizione del ricorso, la domanda di accesso. Il Collegio ha ravvisato la soccombenza virtuale della ASL, poiché la ricorrente aveva dimostrato che, in fattispecie analoghe, l’azienda sanitaria aveva riconosciuto il proprio obbligo ostensivo e aveva fornito tempestivamente, tramite SO.RE.SA., i dati e la documentazione relativi alle inoculazioni. Le spese di lite sono state quindi poste a carico della ASL e liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    silenzio formatosi ai sensi dell’art. 25, c. 4, della Legge 241/1990

    La formazione del silenzio sull’istanza di accesso costituisce il presupposto processuale della domanda proposta dalla ricorrente.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990

    La domanda riguarda l’accesso documentale ai dati e agli atti concernenti le vaccinazioni effettuate dalla ricorrente.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    essendo stato documentato l’integrale soddisfacimento della domanda azionata successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo

    La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione di un ricorso avverso il silenzio sull’istanza di accesso, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa ostensiva, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La circostanza che i dati richiesti siano materialmente gestiti da un organismo tecnico o da altro soggetto non esclude, di per sé, l’obbligo ostensivo dell’amministrazione che, in fattispecie analoghe, abbia collaborato con tale soggetto per acquisire e fornire la documentazione richiesta.
  • Ai fini della regolazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso sulla base della condotta processuale e degli elementi acquisiti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivo

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