Sentenza del 23/11/2018 n. 30361 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego di rimborso dell'ICI versata per gli anni 2005-2009, sostenendo di non essere titolare di un diritto reale di superficie sull'area comunale concessa per la progettazione, costruzione e gestione della sede unica comunale. Ha contestato la qualificazione del rapporto come diritto di superficie, la natura reale o obbligatoria dei poteri attribuiti e l'insufficienza della motivazione delle decisioni di merito. Ha inoltre denunciato l'omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Le censure relative alla motivazione sono state dichiarate inammissibili perché miravano a ottenere un nuovo accertamento dei fatti e non rispettavano i limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., anche in presenza di una doppia conforme. Nel merito, la Corte ha affermato che, essendo la società concessionaria di un'area demaniale, essa è soggetto passivo dell'ICI, senza che sia necessario stabilire se la concessione attribuisca un diritto reale o obbligatorio. In ogni caso, la convenzione e il contratto costitutivo erano stati correttamente interpretati dai giudici di merito come attributivi di un diritto di superficie o delle facoltà proprie di tale diritto. Il diniego di rimborso è quindi rimasto fermo. Le spese sono state compensate per l'assenza, all'epoca, di un orientamento giurisprudenziale consolidato; la ricorrente deve tuttavia versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1 e 3
"Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario"
Il concessionario di un'area demaniale è soggetto passivo dell'ICI sugli immobili realizzati, indipendentemente dalla necessità di qualificare la concessione come costitutiva di un diritto reale o meramente obbligatorio.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58
La disposizione ha confermato e disciplinato la soggettività passiva del concessionario nell'imposizione sugli immobili oggetto della concessione.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 18, comma 3
"Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario"
A partire dalle annualità interessate dalla modifica, il concessionario è obbligato direttamente nei confronti dell'amministrazione tributaria, sia sul piano sostanziale sia su quello formale.
Codice civile, art. 952
La norma sul diritto di superficie è stata richiamata per valutare se la convenzione attribuisse alla società un diritto reale di edificare e mantenere la costruzione sul suolo altrui.
Codice civile, artt. 1362 e seguenti
Le regole sull'interpretazione del contratto sono state invocate dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero già interpretato adeguatamente la convenzione e il contratto.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Il vizio di omesso esame deve riguardare un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o un riesame del merito.
Codice di procedura civile, art. 348-ter, ultimo comma
In caso di doppia conforme, l'impugnazione per vizio motivazionale è ulteriormente limitata, salvo specifiche condizioni non dimostrate dalla ricorrente.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 2
Il giudizio di cassazione tributario è regolato, in assenza di norme speciali, dalle disposizioni del codice di procedura civile.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Il rigetto integrale del ricorso comporta per il ricorrente l'obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto.
Massime di principio
- Quando una società realizza e gestisce immobili su un'area demaniale in forza di una concessione, essa può essere considerata soggetto passivo dell'ICI, anche senza dimostrare l'esistenza di un diritto di superficie formalmente costituito.
- Per le concessioni su aree demaniali, la soggettività passiva del concessionario deriva direttamente dalla legge; la distinzione tra diritto reale e rapporto obbligatorio può quindi diventare irrilevante ai fini dell'imposta.
- In cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione del contratto, delle prove o dei fatti già esaminati dai giudici di merito; le censure devono riguardare specifiche violazioni di legge o l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- In presenza di decisioni conformi nei due gradi di merito, il vizio di motivazione è sottoposto a limiti particolarmente stringenti.
- La qualificazione giuridica attribuita dalle parti al contratto non è decisiva da sola: contano il contenuto effettivo della convenzione e i poteri concretamente attribuiti al concessionario.
- Il rigetto integrale del ricorso comporta normalmente il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, anche se le spese processuali vengono compensate.
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