Cassazione Penale, Ordinanza n. 16815/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il soggetto interessato, già destinatario di due sentenze irrevocabili, ha chiesto in sede esecutiva l'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 81 c.p. tra: a) una sentenza relativa ad associazione di tipo mafioso e a fatti di estorsione e tentata estorsione in concorso, con pena residua da espiare; b) una sentenza relativa a reati in materia di stupefacenti, per la quale la pena era stata già interamente espiata dopo affidamento con esito positivo. A sostegno della richiesta ha dedotto violazione di legge e vizi motivazionali, sostenendo che la prima associazione avesse tra i suoi obiettivi anche lo spaccio di stupefacenti, che tale finalità emergesse dall'originaria imputazione, e che i reati della seconda sentenza fossero stati commessi in un periodo temporalmente vicino alla cessazione della detenzione cautelare, in un contesto di ricostituzione della compagine criminale per la gestione degli stupefacenti. Secondo il ricorrente, tali elementi avrebbero dovuto essere valorizzati come indici del medesimo disegno criminoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze, osservando che il provvedimento impugnato aveva già motivato in modo adeguato sull'insussistenza del medesimo disegno criminoso, valorizzando il diverso contesto cronologico, la diversa indole dei reati-fine delle due associazioni, la sola parziale sovrapponibilità della componente soggettiva e la presenza di due distinti periodi di carcerazione tra i fatti. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
disciplina del reato continuato
La continuazione richiede il medesimo disegno criminoso, che deve emergere da elementi univoci e non può essere desunto in presenza di un diverso contesto temporale, diversa natura dei reati-fine e discontinuità fattuale rilevante.
art. 416-bis c.p.
Reato associativo oggetto della prima sentenza richiamata ai fini della verifica della continuazione.
artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990
Reati in materia di stupefacenti oggetto della seconda sentenza, posti a confronto con il primo titolo per escludere il medesimo disegno criminoso.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione della continuazione in sede esecutiva non basta la mera affinità tra i titoli di reato o la comune appartenenza a un più ampio contesto criminale: occorre la prova di un medesimo disegno criminoso unitario.
- La valutazione del medesimo disegno criminoso deve considerare il diverso contesto cronologico, la natura dei reati-fine, la sovrapponibilità soggettiva tra le compagini e l'eventuale interruzione derivante da distinti periodi di carcerazione o detenzione cautelare.
- La censura di vizio motivazionale è infondata quando il giudice dell'esecuzione abbia espresso una motivazione coerente e completa sugli indici sintomatici della mancanza di continuazione.
- In sede di legittimità, le doglianze che si risolvono nella richiesta di una diversa lettura del materiale fattuale, in presenza di motivazione congrua del giudice di merito o dell'esecuzione, possono essere dichiarate manifestamente infondate e condurre all'inammissibilità del ricorso.
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