Sentenza n. 885/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) dell'ordinanza del Comune di Angri, a firma del Responsabile UOC Promozione Sviluppo e Gestione Territoriale, n. 81/23, Prt.G 0009133/2023 – U - 14.3.2023, notificata al ricorrente in data 15.3.23, ad oggetto "Ordinanza di demolizione di opere edili abusive realizzate in Via Nazionale trav.sa Rivigliano”, con la quale il Comune di Angri, individuate come abusive le opere edilizie nella stessa indicate, ingiunge al ricorrente “per le motivazioni rappresentate in premessa, di DEMOLIRE le opere abusive sopra descritte e RIPRISTINARE il legittimo stato dei luoghi entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di notifica della presente ingiunzione, avvisando che l'intervento deve avvenire nel rispetto delle norme sulla sicurezza per il lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 e con il corretto smaltimento dei materiali di demolizione ai sensi del D.lgs. 152/2006”. b) per quanto occorra, del verbale di accertamento della U.O.S. Polizia Giudiziaria e Tutela del territorio, n. 8351/2019, prot. 23968/2019; c) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguenziale Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10\4\2026: a) dell’ordinanza del Comune di Angri, a firma del Responsabile UOC Promozione Sviluppo e Gestione Territoriale, n. 81/23, Prt.G 0009133/2023 – U - 14.3.2023, notificata al ricorrente in data 15.3.23, ad oggetto "Ordinanza di demolizione di opere edili abusive realizzate in Via Nazionale trav.sa Rivigliano”, con la quale il Comune di Angri, individuate come abusive le opere edilizie nella stessa indicate, ha ingiunto al ricorrente “per le motivazioni rappresentate in premessa, di DEMOLIRE le opere abusive sopra descritte e RIPRISTINARE il legittimo stato dei luoghi entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di notifica della presente ingiunzione, avvisando che l’intervento deve avvenire nel rispetto delle norme sulla sicurezza; per il lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 e con il corretto smaltimento dei materiali di demolizione ai sensi del D.lgs. 152/2006”. b) per quanto occorra, del verbale di accertamento della U.O.S. Polizia Giudiziaria e Tutela del territorio, n. 8351/2019, prot. 23968/2019; c)di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguenziale; d)del provvedimento prot. n. 2334 del 23/01/2026 a firma del Responsabile U.O.C. Promozione, Sviluppo e Gestione Territoriale del Comune di Angri, Ing. Flavia Atorino, di accertamento della (presunta) inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 81/2023 e di applicazione della sanzione pecuniaria, notificato al ricorrente in data 3 febbraio 2026; e) ove occorra, del verbale di constatazione e verifica di ottemperanza ad ordinanza prot. n. 24 del 20/01/2026; f ) ove occorra, della deliberazione di C.C. n. 18 del 03/05/2018, mai notificata e di contenuto ignoto, richiamata nel provvedimento di cui al sub e); g) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive e successivi provvedimenti di accertamento dell’inottemperanza, acquisizione al patrimonio comunale e irrogazione di sanzione pecuniaria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale n. 81/2023, fondata su un verbale di accertamento del 2019, relativa a un capannone ad uso deposito di circa 1.003,52 mc, a un piazzale in cemento, a una pensilina e alla recinzione del terreno, nonché, con motivi aggiunti, il provvedimento del 2026 di accertamento dell’inottemperanza, acquisizione dell’area e applicazione di una sanzione pecuniaria. Ha dedotto: violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, della l. 241/1990 e dei principi di buon andamento, proporzionalità, buona fede e affidamento, sostenendo che il tempo trascorso avrebbe imposto una motivazione rafforzata; erronea qualificazione delle opere come interventi soggetti a permesso di costruire e non come attività edilizia libera o interventi soggetti a CILA o SCIA; illegittima assimilazione di opere eterogenee e loro natura pertinenziale; difetto di istruttoria e motivazione; indeterminatezza dell’oggetto dell’acquisizione; nullità o annullabilità dell’atto; questione di legittimità costituzionale dell’art. 31 d.P.R. 380/2001; violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Con i motivi aggiunti ha inoltre contestato l’acquisizione dell’intera area di proprietà, pari a 3.020 mq, la sproporzione della sanzione pecuniaria di 18.750 euro, l’applicazione automatica delle sanzioni nonostante la pendenza del giudizio, la violazione dell’art. 11 l. 689/1981 e l’assenza di contraddittorio. Il Comune ha eccepito anche la tardività del ricorso principale, mentre Rete Ferroviaria Italiana ha resistito nel merito. Le opere risultavano inoltre realizzate a circa 11 metri dal confine ferroviario, in violazione della distanza minima prevista dal d.P.R. 753/1980, senza autorizzazione ferroviaria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti, superando le eccezioni preliminari del Comune in applicazione del principio della ragione più liquida. Ha ritenuto che l’ordine di demolizione sia un atto vincolato e dovuto, fondato sull’interesse pubblico intrinseco al ripristino della legalità edilizia: il decorso del tempo non rende illecito l’esercizio del potere repressivo e non determina un legittimo affidamento sulla conservazione di opere abusive. Ha qualificato il capannone, il piazzale, la pensilina e la recinzione come opere di nuova costruzione o comunque come interventi unitariamente idonei a trasformare il territorio, soggetti a permesso di costruire e alla sanzione demolitoria dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, escludendo i regimi dell’attività edilizia libera, della CILA e della SCIA. Ha valorizzato anche la violazione della distanza ferroviaria di 30 metri prevista dal d.P.R. 753/1980, rilevando che la deroga richiede un’autorizzazione espressa mai rilasciata. Ha escluso l’indeterminatezza dell’acquisizione, osservando che l’ordinanza consentiva di individuare le opere e la relativa area di sedime e che la precisa determinazione dell’area è essenziale soprattutto nel successivo atto di accertamento dell’inottemperanza. Ha respinto la questione di costituzionalità, poiché l’acquisizione prevista dall’art. 31 ha natura sanzionatoria e non espropriativa. Ha ritenuto non invalidante l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, in ragione della natura vincolata dell’attività repressiva e dell’assenza di prova che la partecipazione avrebbe condotto a un esito diverso. Quanto ai motivi aggiunti, ha ritenuto legittima la sanzione pecuniaria fondata su criteri comunali predeterminati e oggettivi, nonché l’acquisizione dell’area ulteriore, determinata secondo la disciplina urbanistica di zona e non limitata alla sola superficie fisicamente occupata. Ha escluso la sproporzione manifesta, considerando che il manufatto realizzato era di circa 1.003,52 mc, a fronte degli indici edificatori applicabili alla zona E3 e della superficie acquisita. Ha respinto anche le censure partecipative relative agli atti successivi. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
L’ordine di demolizione e l’acquisizione gratuita conseguente all’inottemperanza costituiscono espressione di un potere repressivo vincolato; l’interesse pubblico al ripristino della legalità edilizia è intrinseco e non richiede una motivazione ulteriore. L’area acquisibile deve essere determinata anche in relazione a quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe secondo gli strumenti urbanistici.
art. 10 d.P.R. 380/2001
Le opere consistenti in un capannone di rilevanti dimensioni, piazzale, pensilina e recinzione, considerate anche unitariamente, sono interventi di nuova costruzione o comunque di significativa trasformazione urbanistico-edilizia e richiedono il permesso di costruire.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullabilità dell’atto vincolato quando non sia dimostrato che la partecipazione avrebbe potuto condurre a un contenuto diverso.
art. 21-septies l. 241/1990
La mancata indicazione analitica dei dati catastali e delle superfici dell’area acquisita non determina, nel caso esaminato, la nullità per indeterminatezza dell’oggetto.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
In caso di inottemperanza all’ordine di demolizione il Comune può irrogare una sanzione pecuniaria secondo criteri applicativi predeterminati dalla potestà regolamentare; la quantificazione basata su parametri oggettivi non è automaticamente sproporzionata.
art. 34, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
La sanzione pecuniaria contestata è stata ritenuta legittima in quanto determinata sulla base di criteri comunali oggettivi, riferiti alla superficie abusiva e alla tipologia dell’intervento.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.
d.P.R. 753/1980
Le opere realizzate in prossimità della linea ferroviaria devono rispettare la distanza minima prevista dalla normativa; la violazione rileva anche ai fini della legittimità degli interventi edilizi.
art. 60 d.P.R. 753/1980
La distanza minima dalla ferrovia può essere derogata soltanto mediante autorizzazione espressa degli uffici ferroviari competenti.
art. 11 l. 689/1981
Il ricorrente ne ha invocato l’applicazione ai fini della graduazione della sanzione, ma la censura è stata respinta perché la sanzione risultava fondata su criteri oggettivi e predeterminati.
artt. 7 e ss. l. 241/1990
Le garanzie partecipative non impongono, in via generale, l’annullamento dell’ordine repressivo vincolato quando l’abuso sia stato oggettivamente accertato e non sia dimostrata l’utilità concreta della partecipazione.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive è un atto vincolato e dovuto: l’interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità edilizia è immanente all’accertamento dell’abuso e non deve essere motivato autonomamente.
- Il mero decorso del tempo tra la realizzazione o l’accertamento dell’abuso e l’adozione dell’ordine di demolizione non consolida una posizione di legittimo affidamento del responsabile e non impone, di per sé, una motivazione rafforzata dell’intervento repressivo.
- Un insieme coordinato di opere comprendente un manufatto di rilevanti dimensioni, pavimentazioni, pensiline e recinzioni può integrare una nuova costruzione o una sostanziale trasformazione del territorio, con conseguente necessità del permesso di costruire e applicabilità della demolizione prevista dall’art. 31 d.P.R. 380/2001, anche quando il privato invochi la natura pertinenziale o regimi edilizi semplificati.
- L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullabilità di un provvedimento repressivo vincolato quando l’abuso sia stato oggettivamente accertato e il destinatario non dimostri che la partecipazione avrebbe potuto determinare un diverso contenuto dell’atto.
- L’acquisizione gratuita conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione ha natura sanzionatoria e non espropriativa; la sua estensione può comprendere, oltre all’area di sedime, la superficie necessaria alla realizzazione di opere analoghe secondo gli strumenti urbanistici, purché la determinazione non sia manifestamente illogica o sproporzionata.
- La sanzione pecuniaria per l’inottemperanza all’ordine di demolizione non è irragionevole quando sia applicata secondo criteri comunali previamente determinati, oggettivi e trasparenti, riferiti alla superficie abusiva e alla tipologia dell’intervento.
Come è indicizzato
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