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Sentenza

Sentenza n. 612/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento - del verbale dell’UCR (Ufficio Centrale Regionale) della Puglia, presso la Corte di Appello di Bari, costituito per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025, pubblicato il 9.1.2026 e dei relativi allegati, in particolare della parte in cui è dichiarato che il gruppo di liste denominato AVS (Alleanza Verdi Sinistra) ha riportato la percentuale di voti validi pari al 3,78%, escludendolo dall’assegnazione dei seggi e dei successivi calcoli per l’assegnazione di tali seggi; - nonché per la correzione del risultato delle operazioni per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Puglia, svolte nei giorni 23 e 24 novembre 2025, ai sensi dell’art. 130, comma 9, c.p.a., con conseguente assegnazione al gruppo di liste AVS (Alleanza Verdi Sinistra) dei seggi spettanti.

Giustizia amministrativa202600235

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaRito elettorale

Atto impugnato: verbale dell'Ufficio Centrale Regionale della Puglia e relativi allegati, nella parte in cui hanno attribuito ad AVS il 3,78% dei voti validi, escludendola dall'assegnazione dei seggi, con richiesta di correzione del risultato elettorale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato gli atti relativi alle elezioni regionali pugliesi del 23 e 24 novembre 2025, sostenendo che il gruppo di liste AVS avrebbe dovuto essere considerato titolare del 4,86% dei voti, anziché del 3,78%, mediante applicazione di un fattore correttivo dell'1,08%. Hanno dedotto la violazione degli artt. 3 e 48 Cost., l'erronea applicazione dell'art. 15, comma 4, della legge n. 108/1968, come modificato dalla normativa regionale pugliese, nonché eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità e sviamento. Secondo la prospettazione, la soglia di sbarramento del 4% avrebbe dovuto essere calcolata rapportando i voti della singola lista al totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste ammesse al riparto dei seggi, e non al totale dei voti validi espressi per i candidati alla Presidenza della Regione. È stata inoltre sollevata, in via subordinata, questione di legittimità costituzionale della disciplina regionale per asserita violazione degli artt. 1, comma 2, 3 e 48 Cost.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dalle eccezioni preliminari di inammissibilità in ragione dell'infondatezza nel merito. Ha ritenuto che l'art. 15 della legge n. 108/1968, come modificato dalla disciplina regionale pugliese, imponga di rapportare la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste al totale dei voti validi conseguiti dai candidati alla Presidenza della Regione. Il dato normativo, pur caratterizzato da numerosi richiami incrociati, è stato ritenuto sufficientemente chiaro e già interpretato nello stesso senso da precedenti del TAR Puglia e del Consiglio di Stato. Il giudice ha escluso la possibilità di introdurre, in via interpretativa, un fattore correttivo o perequativo non previsto dalla legge, osservando che le norme elettorali disciplinano meccanismi matematici e non possono essere applicate secondo criteri diversi da quelli risultanti dalla formulazione letterale. Ha inoltre escluso la violazione degli artt. 3 e 48 Cost., rilevando che l'uguaglianza del voto opera nel momento dell'espressione dello stesso e non impone identità del peso concreto del voto nel risultato finale, che può variare in funzione del sistema elettorale. La questione di costituzionalità è stata ritenuta non fondata: la previsione della soglia e il collegamento con i voti dei candidati Presidente rientrano nella discrezionalità del legislatore regionale, non risultando manifestamente irragionevoli né tali da imporre una soglia eccessivamente elevata. Il contestato risultato elettorale è stato quindi dichiarato intangibile. Spese compensate per la peculiarità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 130, commi 8 e 9, c.p.a.

    L'art. 130, comma 9, è richiamato quale base per la richiesta di correzione del risultato delle operazioni elettorali; il comma 8 fonda la trasmissione immediata della sentenza agli organi regionali e al Prefetto.

  • art. 15, comma 4, legge 17 febbraio 1968, n. 108

    La disposizione, come modificata dalla normativa regionale pugliese, impone di determinare la percentuale di ciascun gruppo di liste rapportando la relativa cifra elettorale al totale dei voti validi conseguiti dai candidati alla Presidenza della Regione; su tale base si verifica il superamento della soglia del 4%.

  • art. 8, comma 1, lett. i), legge Regione Puglia 10 marzo 2015, n. 7

    Ha modificato il meccanismo previsto dall'art. 15 della legge n. 108/1968, disciplinando il calcolo delle percentuali dei gruppi di liste e le soglie di accesso al riparto dei seggi.

  • art. 122, comma 1, Cost.

    Riconosce alla legge regionale la disciplina del sistema di elezione del Presidente e dei consiglieri regionali, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale.

  • art. 4, legge 2 luglio 2004, n. 165

    Impone alle Regioni di adottare sistemi elettorali che agevolino la formazione di stabili maggioranze e assicurino la rappresentanza delle minoranze.

  • artt. 3 e 48 Cost.

    Non risultano violati dal sistema di calcolo della soglia, poiché l'uguaglianza del voto deve essere garantita nel momento della sua espressione e non richiede identità del peso del voto nel risultato elettorale.

  • artt. 1, comma 2, 3 e 48 Cost.

    I parametri costituzionali invocati a sostegno della questione subordinata non impongono una diversa formula di calcolo né escludono soglie di sbarramento non manifestamente irragionevoli.

Massime di principio

  • In materia elettorale, le norme che disciplinano il calcolo dei voti costituiscono meccanismi matematici e devono essere applicate secondo il loro significato letterale; il giudice non può introdurre correttivi o formule di ponderazione non previsti dal legislatore, anche se ritenuti più coerenti con una diversa ratio del sistema.
  • Quando la legge elettorale regionale rapporta la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste al totale dei voti validi conseguiti dai candidati alla Presidenza della Regione, la soglia di sbarramento deve essere calcolata su tale base e non sul solo totale dei voti espressi per le liste.
  • L'uguaglianza del voto, garantita dagli artt. 3 e 48 Cost., opera nel momento in cui il voto viene espresso e non impone che ogni voto conservi il medesimo peso concreto nella distribuzione dei seggi, poiché tale peso può dipendere dal sistema elettorale prescelto.
  • La previsione di soglie di sbarramento e il loro collegamento con il risultato del candidato Presidente rientrano nell'ampia discrezionalità del legislatore regionale, sindacabile solo quando la disciplina risulti manifestamente irragionevole o determini una compressione eccessiva della rappresentanza.
  • La mera divergenza tra il totale dei voti espressi per le liste e quello dei voti espressi per i candidati alla Presidenza non rende di per sé incostituzionale il sistema elettorale, se la formula legislativa è chiara e l'effetto della soglia resta entro limiti non manifestamente irragionevoli.

Come è indicizzato

MaterieOperazioni elettorali e proclamazioneRito elettorale
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàQuestione di legittimità costituzionale

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