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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10972/2025 del 26/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

Cinque motivi di ricorso contro la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna della società alla rimozione delle opere edificate su un terreno di cui i resistenti erano stati dichiarati proprietari con sentenza passata in giudicato. La società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115 e 39 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto irrevocabile la declaratoria di litispendenza sulla domanda riconvenzionale senza regolamento necessario di competenza; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 936, commi 2 e 4, c.c. per avere escluso la buona fede della società al momento del preliminare di permuta e la sua estraneità rispetto all'azione ex art. 936 c.c.; 3) violazione degli artt. 115 e 345 c.p.c. e 935, comma 2, c.c. per aver considerato tardiva la deduzione secondo cui i proprietari avrebbero manifestato la volontà di ritenere le opere; 4) violazione dell'art. 936 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, contestando la decorrenza del termine decadenziale di sei mesi dal giudicato sulla proprietà anziché dalla conoscenza delle opere; 5) violazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere considerato le pregresse soccombenze dei proprietari in procedimenti cautelari ai fini delle spese o del regolamento delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi, secondo e quinto motivi; ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità il terzo; ha ritenuto il quarto motivo in parte inammissibile e in parte infondato, richiamando anche la disciplina della "doppia conforme" ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c. e osservando che, prima del riconoscimento giudiziale della proprietà in capo ai resistenti, questi ultimi non avevano titolo per chiedere la rimozione delle opere. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 39 c.p.c.

    La dedotta litispendenza avrebbe dovuto essere fatta valere con il mezzo proprio previsto per le questioni di competenza; la declaratoria non impugnata con regolamento è divenuta irrevocabile.

  • art. 115 c.p.c.

    Le censure fondate su una diversa lettura del materiale probatorio o sulla mancata considerazione di specifici fatti devono essere sorrette da adeguata specificità; nel caso concreto la Corte ha ritenuto corretta la valutazione delle risultanze di causa.

  • art. 936 c.c.

    L'azione per la rimozione delle opere presuppone l'esistenza dei presupposti previsti dalla norma, tra cui la posizione dei proprietari del fondo e il rispetto dei termini per l'esercizio del diritto di ritenzione/rimozione; nel caso concreto è stata esclusa la buona fede dell'autore delle opere e confermata la decorrenza del termine dal giudicato sulla proprietà.

  • art. 935 c.c.

    La deduzione circa la volontà del proprietario di ritenere le opere è stata considerata eccezione in senso stretto e quindi, se non tempestivamente proposta, tardiva.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non sono ammissibili, se tardive, le eccezioni in senso stretto; la censura sulla volontà di ritenere le opere è stata reputata inammissibile per tardività.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di "doppia conforme", il ricorrente che invochi il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, onere non assolto nel caso concreto.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame non è configurabile quando, sotto la veste del fatto decisivo, si chiede in realtà una diversa valutazione giuridica o probatoria delle emergenze di causa.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Sussistendo i presupposti processuali, la Corte ha dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La declaratoria di litispendenza o di questione attinente alla competenza deve essere censurata con il rimedio processuale previsto, e la mancata impugnazione con lo strumento corretto rende la statuizione definitiva.
  • Nell'azione relativa alle opere eseguite su fondo altrui, la buona fede dell'autore delle opere va esclusa quando, al momento del contratto da cui trae origine l'attività edificatoria, egli conosca o debba conoscere la contestazione sulla titolarità del bene, anche in ragione della trascrizione della lite.
  • La deduzione della volontà del proprietario di ritenere le opere costituisce eccezione in senso stretto e deve essere proposta tempestivamente; in cassazione, inoltre, la censura deve indicare in modo specifico i fatti e le condotte da cui tale volontà sarebbe desumibile.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o una diversa qualificazione giuridica delle risultanze istruttorie.
  • Ai fini della regolazione delle spese, il giudice deve considerare l'esito globale della lite, non singoli episodi processuali isolati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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