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Sentenza

Sentenza del 12/07/2016 n. 6159 - Comm. Trib. Prov. Milano

IMPOSTA DI REGISTRO - Clausola Penale - Accessoria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La clausola penale non è stata assoggettata autonomamente a imposta di registro. In applicazione dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 131/1986, l'imposta deve essere determinata considerando esclusivamente la disposizione che comporta l'imposizione più onerosa, senza cumulare separatamente l'imposizione relativa alla clausola accessoria.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di registro, di una clausola penale inserita in un contratto di affitto di ramo d'azienda. La clausola prevedeva una penale a carico dell'affittuaria in caso di mancata manutenzione dell'immobile. È stato ritenuto che la clausola penale fosse accessoria rispetto alle altre pattuizioni contrattuali, in particolare rispetto al contratto principale, e che tra essa e le altre clausole sussistesse un rapporto di necessaria derivazione e interdipendenza.

Norme richiamate

  • Articolo 21, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro)

    Le disposizioni contenute nell'atto che derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre sono soggette all'imposta prevista per la disposizione che dà luogo all'imposizione più onerosa.

    Quando più pattuizioni contrattuali sono tra loro necessariamente collegate e una di esse ha natura accessoria o derivata, l'imposta di registro si applica una sola volta, sulla disposizione fiscalmente più onerosa, senza tassare autonomamente anche la clausola accessoria.

Massime di principio

  • Una clausola penale collegata funzionalmente al contratto principale e destinata a operare soltanto in caso di inadempimento può essere considerata accessoria e non autonomamente imponibile ai fini dell'imposta di registro.
  • Quando le disposizioni di un atto sono necessariamente interdipendenti, occorre applicare l'imposta prevista per la disposizione che determina il prelievo più oneroso, evitando una doppia imposizione sulle clausole collegate.
  • La valutazione dipende dal contenuto concreto dell'atto: una clausola penale autonoma, indipendente o non strettamente derivata dal contratto principale potrebbe ricevere un trattamento fiscale diverso.
  • Per stabilire il regime applicabile bisogna verificare il nesso funzionale tra clausola penale e obbligazione principale, nonché se la penale costituisca una pattuizione accessoria finalizzata a garantire l'adempimento.

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