Cassazione Civile, Ordinanza n. 11648/2026 del 29/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (attore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un soggetto che aveva convenuto in giudizio la società proprietaria di due terreni siti in Scicli, chiedendo di essere dichiarato proprietario per usucapione dei terreni e titolare di una servitù di passaggio su una stradella di accesso al mare. Il giudice di primo grado aveva rigettato le domande ritenendo che l'utilizzo dell'area fosse riferibile a una società terza collegata alla famiglia dell'attore, non all'attore stesso o al suo dante causa. La Corte d'appello aveva invece riformato parzialmente la decisione, ritenendo provato che il dante causa dell'attore avesse esercitato un possesso mediato sui terreni, dapprima facendoli spianare e recintare e poi concedendoli in uso a una società per destinarli a parcheggio degli avventori di una discoteca; aveva quindi dichiarato l'usucapione dei terreni, ma aveva respinto la domanda sulla servitù di passaggio per difetto di prova specifica. La società proprietaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria; 2) violazione del contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c., perché la corte territoriale avrebbe deciso sulla base della tesi del conferimento societario senza sottoporla alle parti; 3) violazione degli artt. 2463-2466, 2697, 2729 c.c. e 116 c.p.c., nonché omesso esame dell'atto costitutivo della società, dal quale risultavano conferimenti solo in denaro, con la tesi che ciò escluderebbe il conferimento del godimento dei terreni e quindi il possesso mediato affermato dalla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura sulla motivazione contraddittoria, perché tale vizio non è più deducibile nei termini prospettati dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., e infondata la doglianza sulla motivazione apparente, poiché la sentenza d'appello conteneva una motivazione sufficiente e intellegibile, fondata sull'accertamento del possesso mediato esercitato tramite la società cui i terreni erano stati concessi in uso dal 1985. Ha poi escluso la violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., rilevando che il richiamo al conferimento societario non costituiva la ratio decidendi ma un argomento solo illustrativo; la decisione era invece basata sul possesso mediato per concessione in uso, e la circostanza era già entrata nel contraddittorio perché allegata dall'attore. Infine ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il terzo motivo, osservando che la censura sui conferimenti era non decisiva rispetto alla ratio effettiva della sentenza e che le ulteriori doglianze miravano in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito probatorio, preclusa in cassazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132 n. 4 c.p.c.
La sentenza d'appello non è nulla per motivazione apparente quando consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e le ragioni della decisione.
art. 360 n. 4 c.p.c.
Il vizio di nullità della sentenza può essere dedotto per motivazione apparente, ma non per mera contraddittorietà della motivazione nei limiti non più sindacabili dopo la riforma del 2012.
art. 360 n. 5 c.p.c.
La contraddittorietà della motivazione non è più sindacabile nei termini anteriori; il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è limitato ai casi consentiti dalla norma vigente.
art. 101, comma 2, c.p.c.
Il contraddittorio deve essere assicurato solo sulle questioni rilevate d'ufficio che siano decisive; non si estende agli argomenti meramente illustrativi o ad abundantiam.
art. 1140, comma 2, c.c.
Il possesso mediato può essere esercitato tramite il soggetto cui il bene sia concesso in uso dal possessore.
artt. 2463-2466 c.c.
Il richiamo ai conferimenti societari non è decisivo se la decisione si fonda non sul conferimento formale, ma sulla concessione in uso e sul possesso mediato.
art. 2697 c.c.
La doglianza che mira a contestare l'accertamento fattuale e la valutazione delle prove si risolve in una richiesta di riesame del merito, non consentita in cassazione.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni e il loro apprezzamento rientrano nella valutazione di merito del giudice di merito, sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale ammesso.
art. 116 c.p.c.
L'apprezzamento delle risultanze probatorie da parte del giudice di merito non può essere sostituito da una nuova valutazione in sede di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire il percorso argomentativo del giudice; non basta che la parte ritenga erronea o insufficiente la valutazione compiuta.
- Il vizio di contraddittorietà della motivazione non può essere più dedotto come censura autonoma nei termini previgenti, dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c., restando il controllo di legittimità circoscritto ai limiti attuali del vizio motivazionale.
- L'art. 101, comma 2, c.p.c. impone il previo contraddittorio solo sulle questioni rilevate d'ufficio che siano effettivamente decisive; non opera rispetto a passaggi argomentativi meramente illustrativi o di supporto.
- Ai fini dell'usucapione, il possesso può essere esercitato anche in forma mediata tramite il soggetto che detiene o utilizza il bene in base alla concessione del possessore, purché risulti l'effettivo potere corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
- Una censura di violazione degli artt. 2697, 2729 c.c. e 116 c.p.c. non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove, poiché l'apprezzamento del materiale istruttorio appartiene al giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto è decisivo solo se il fatto non esaminato, ove considerato, sarebbe idoneo a sovvertire la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione.
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