Ordinanza n. 6/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Determina del dirigente SUA della provincia di Matera n. 61 del 12.11.2025, pubblicata in pari data, con la quale è stato aggiudicato l’accordo Quadro con più operatori economici senza la riapertura del confronto competitivo, in relazione ai “Servizi di accoglienza ed assistenza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale presso i centri di cui all’articolo 11 del D.Lgs. 142/2015, ubicati nel territorio della provincia di Matera costituiti da centri collettivi con capienza sino a 50 posti” in favore degli operatori economici Virgin2 Srls 200 posti, RTI Amici Prova 100 posti, Filef Basilicata Società Cooperativa sociale 100 posti e Il Sicomoro Società Cooperativa Sociale n. 100 posti, comunicata a mezzo pec alla ricorrente il 14/ 11 successivo; - del verbale di apertura delle offerte tecniche in seduta pubblica del 24 giugno 2025; -del verbale, riassuntivo delle valutazioni delle offerte tecniche in sedute riservate del. 30 luglio 2025; - del verbale di apertura delle offerte economiche in seduta pubblica del 30 luglio 2025; - del verbale di verifica della documentazione amministrativa del 5 agosto 2025; - del verbale di verifica delle anomalie delle offerte dell’undici settembre 2025; - del verbale di ricalcolo Punteggi, offerte economiche a seguito dell’esclusione dell’operatore economico RS 6 società cooperativa sociale e proposta di aggiudicazione dell’11 settembre 2025; - della proposta di aggiudicazione dell’11.09.2025 della Commissione sua della provincia di Matera; - della mancata ostensione degli atti di interesse della procedura a seguito di istanza d’accesso in uno alle note di riscontro del RUP del 28.11.2025 e 3.12.2025; - di ogni altro atto, connesso e presupposto, ancorchè non conosciuto, lesivo della sfera giuridica della ricorrente. Per la declaratoria di illegittimità –inefficacia della graduatoria dell’accordo quadro come approvata ovvero, ed in ogni caso subentro, ove medio tempore realizzato, nei contratti stipulati dalla Prefettura, ex art 121 comma 1 CPA con espressa e condanna al risarcimento dei danni per equivalente causati e causandi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione di un accordo quadro con più operatori economici per servizi di accoglienza e assistenza di richiedenti protezione internazionale, unitamente agli atti di gara e al diniego parziale di accesso
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cooperativa ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la determina di aggiudicazione dell'accordo quadro e gli atti della procedura, nonché la mancata ostensione degli atti richiesti mediante accesso. Ha contestato, in particolare, la verifica in capo agli operatori aggiudicatari dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale; la ripartizione dei posti tra i concorrenti graduati; la valutazione di anomalia delle offerte; e, in via conseguenziale, l'illegittimità o inefficacia della graduatoria, il subentro nei contratti eventualmente stipulati e il risarcimento del danno. Dal testo dell'ordinanza non risultano ulteriori specifiche articolazioni dei motivi.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto il ricorso, a un sommario esame, infondato. Ha escluso vizi nella verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale degli operatori controinteressati, considerando anche che la procedura era caratterizzata dall'inversione procedimentale. Ha ritenuto conforme all'art. 21 del disciplinare la ripartizione dei posti secondo le percentuali di affidamento previste dalla lex specialis. Ha giudicato generiche le censure sull'anomalia delle offerte, poiché non individuavano concreti indici di irragionevolezza o travisamento delle valutazioni del seggio di gara. Ha inoltre escluso la prova di un periculum in mora di estrema gravità e urgenza, rilevando che la procedura era funzionale alla stipula di un accordo quadro e che era stata fissata con sollecitudine l'udienza di merito. La domanda cautelare è stata quindi respinta. Il merito è stato fissato per il 25 marzo 2026. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare in favore di ciascuna delle due società controinteressate, nella misura di euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda di sospensione è stata esaminata e respinta.
art. 119, comma 4, c.p.a.
Richiede, per la tutela cautelare nelle controversie soggette al rito richiamato, un periculum in mora connotato da estrema gravità e urgenza; il TAR ha ritenuto tale requisito non provato.
art. 21 del disciplinare di gara
Prevede le percentuali di affidamento sulla base delle quali il TAR ha ritenuto corretta la ripartizione dei posti tra i concorrenti graduati.
art. 121, comma 1, c.p.a.
Richiamato nella domanda della ricorrente in relazione alla declaratoria di inefficacia del contratto e al subentro; non applicato dal TAR nella fase cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, le censure relative alla verifica dei requisiti di partecipazione devono confrontarsi con la concreta struttura della procedura, inclusa l'eventuale inversione procedimentale; tale inversione, di per sé, rileva nella valutazione della legittimità delle verifiche compiute dalla stazione appaltante.
- La ripartizione delle prestazioni o dei posti nell'ambito di un accordo quadro con più operatori è legittima quando rispetta le percentuali di affidamento stabilite dalla lex specialis.
- Le contestazioni sull'anomalia dell'offerta non possono essere formulate in termini generici, ma devono indicare concreti elementi di irragionevolezza o di travisamento delle valutazioni espresse dalla stazione appaltante.
- La concessione della tutela cautelare richiede la prova di un periculum in mora di estrema gravità e urgenza; la natura della procedura, funzionale alla stipula di un accordo quadro, e la prossima fissazione dell'udienza di merito possono escludere tale requisito in assenza di un pregiudizio specificamente dimostrato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 16/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 17/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 18/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 19/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 20/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 21/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →