Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 651/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’annullamento a) dell’Ordinanza n. 10 del 10 maggio 2021, notificata il successivo 12 maggio 2021, mediante la quale il Comune di Monte di Procida ha ingiunto alla sig.ra Tiano la demolizione di pretese opere abusive quali: “dal numero di scheda di accatastamento datate 2/03/940 si verifica che l’appartamento posto a piano terra ha subito un ampliamento su una superficie di circa mq 9,60 per h di circa 3,50 pari ad una volumetria di circa mc 33,63, ricavando così un vano letto”; b) di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale, comunque lesivo del diritto della ricorrente, ivi compreso, per quanto occorre possa, la comunicazione di avvio del procedimento del 6 maggio 2021.

Giustizia amministrativa202103259

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a un ampliamento abusivo di circa 9,60 mq, con volumetria di circa 33,63 mc, utilizzato come vano letto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, proprietaria dal 1993 iure hereditatis di un immobile edificato negli anni Trenta e composto dalla fusione di due unità, ha impugnato l'ordinanza di demolizione adottata dal Comune dopo un sopralluogo del 2 marzo 2021. Ha dedotto: violazione dell'art. 7 l. 241/1990, poiché l'ordinanza era stata adottata il 10 maggio 2021, pochi giorni dopo la comunicazione di avvio del procedimento del 6 maggio, senza attendere il termine per la presentazione di osservazioni; difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che le planimetrie catastali del 1940 e una perizia dimostrassero la preesistenza dell'opera rispetto all'obbligo di licenza edilizia e al vincolo paesaggistico; indeterminatezza dell'abuso, individuato nell'ordinanza come vano letto e nella planimetria come ripostiglio; carenza di legittimazione passiva, per essere l'ampliamento stato realizzato prima dell'acquisto; difetto di motivazione per il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell'opera e per l'omessa valutazione dell'interesse pubblico attuale alla demolizione; inapplicabilità della demolizione, trattandosi di una porzione di un immobile più ampio; omessa indicazione dell'area di sedime da acquisire in caso di inottemperanza.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: gli ordini di demolizione di abusi edilizi sono atti vincolati e, in via generale, non richiedono la comunicazione di avvio; inoltre, anche se il Comune aveva attivato il contraddittorio, la violazione del termine partecipativo non comportava l'annullamento perché il contenuto dell'ordinanza non avrebbe potuto essere diverso. Quanto alla pretesa preesistenza dell'ampliamento, il Collegio ha posto sulla ricorrente l'onere di provare l'epoca anteriore dell'opera e ha rilevato che il raffronto tra le planimetrie catastali del 1940 e quella attuale non dimostrava la corrispondenza tra il vano contestato e i preesistenti cucina e wc, per diversa sagoma e consistenza. L'ordinanza è stata ritenuta sufficientemente determinata, poiché superficie, altezza, volumetria e destinazione d'uso consentivano di individuare l'abuso, effettivamente identificato dalla stessa ricorrente. È stata respinta anche la censura relativa all'estraneità della proprietaria alla realizzazione dell'abuso, poiché l'ordine di demolizione ha carattere reale e può essere rivolto al proprietario attuale, indipendentemente dalla responsabilità personale. Il lungo tempo trascorso non imponeva una motivazione ulteriore sull'interesse pubblico attuale né determina un affidamento tutelabile idoneo a impedire la repressione dell'abuso. La mancata valutazione immediata della sanzione pecuniaria sostitutiva non incide sulla legittimità dell'ordine di demolizione, potendo la questione essere esaminata nella fase esecutiva, ove ne ricorrano i presupposti. Infine, non era necessario indicare già nell'ordinanza la precisa area di sedime da acquisire, potendo tale specificazione intervenire nella successiva fase di accertamento dell'inottemperanza. Nessuna spesa è stata liquidata, poiché il Comune non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio non è normalmente necessaria per l'ordine di demolizione di opere abusive, trattandosi di attività vincolata; nel caso concreto, la sua adozione non ha comunque reso illegittimo il provvedimento per il mancato rispetto del termine partecipativo.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

    La violazione delle regole partecipative non determina l'annullamento quando, per la natura vincolata dell'ordine di demolizione, il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L'ordine di demolizione dell'abuso edilizio è una sanzione reale e vincolata, adottabile nei confronti del proprietario attuale indipendentemente dalla sua responsabilità nella realizzazione dell'opera.

  • art. 87, comma 4-bis c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione di opere edilizie abusive ha natura vincolata e reale: presuppone l'accertamento dell'abuso, può essere adottato nei confronti del proprietario attuale anche se estraneo alla realizzazione dell'opera e, in via generale, non richiede una specifica comparazione tra interesse pubblico e interesse privato.
  • La mancata comunicazione di avvio del procedimento o la violazione del termine partecipativo non comportano l'annullamento dell'ordine di demolizione quando sia palese, ai sensi dell'art. 21-octies l. 241/1990, che il contenuto vincolato dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.
  • Il privato che contesti l'ordine di demolizione allegando una diversa epoca di realizzazione dell'opera ha l'onere di provarne la preesistenza; planimetrie catastali e perizie non sono sufficienti se il raffronto grafico non dimostra la corrispondenza tra il manufatto contestato e le strutture preesistenti.
  • Un ordine di demolizione è sufficientemente determinato quando descrive l'abuso mediante elementi oggettivi, quali superficie, altezza, volumetria e destinazione d'uso, tali da consentirne l'individuazione e la spontanea rimozione.
  • La verifica della possibilità di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria appartiene, in presenza dei relativi presupposti, alla fase esecutiva ed è autonoma rispetto alla valutazione della legittimità dell'originario ordine demolitorio; analogamente, la precisa individuazione dell'area di sedime da acquisire può essere effettuata nella successiva fase di accertamento dell'inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiVizi formali non invalidantiDifetto di istruttoriaLegittimo affidamentoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.