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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3442/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che confermava le condanne per reati di corruzione e falsità ideologica in atti pubblici. Le critiche erano, in sintesi: errata valutazione della prova e trattazione non adeguata delle intercettazioni; mancanza o assenza in atti dei certificati medici ritenuti falsi; inesistenza o insufficienza del contributo concorsuale di alcuni imputati; contestazione della misura della pena e del diniego delle attenuanti generiche; omissione del giudice d'appello di esercitare poteri officiosi per riconoscere attenuanti o la causa di non punibilità; illegittima applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici (in relazione al tempo dei fatti); eccezione di prescrizione per alcuni capi di imputazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei motivi per manifesta infondatezza o genericità. Ha però: annullato senza rinvio la sentenza di appello nei confronti di Giglione limitatamente al reato indicato nel capo t4) per intervenuta prescrizione e ha eliminato l'aumento per continuazione rideterminando la pena (3 anni e 4 mesi nel rito); annullato senza rinvio l'applicazione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici nei confronti di Patrizia Ibba, Roberto Ibba e Domenico Giglione, sostituendola per Patrizia Ibba e Domenico Giglione con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni; accertato per Roberto Ibba che, dato il trattamento sanzionatorio rideterminato, non ricorrono i presupposti per l'applicazione della pena accessoria temporanea; dichiarato inammissibile il ricorso di Giuseppa Barragato e condannata quest'ultima alle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende; condannati in solido gli imputati alla rifusione di spese in favore delle parti civili (in particolare INPS e F.I.c. Cgil) come da dispositivo. In conclusione, le condanne sostanziali sono confermate in gran parte, con correzioni di carattere sanzionatorio e prescrizione di un capo per Giglione.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    concorso nel reato; usato per ricondurre partecipazioni concorrenti alle condotte illecite

  • art. 319 cod. pen.

    delitto di corruzione; norma centrale per i capi di imputazione contro i corruttori

  • art. 321 cod. pen.

    delitto di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio (corrotto); richiamata nelle ricostruzioni

  • artt. 476, secondo comma, e 479 cod. pen.

    falsità ideologica in atti pubblici e relativi profili di falsificazione di referti e documenti

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    limiti di devoluzione in cassazione dei motivi dopo il giudizio d'appello; i ricorsi sono stati formulati nei limiti richiesti da questa norma

  • art. 132 e art. 133 cod. pen.

    principi sulla determinazione della pena e discrezionalità del giudice di merito nella dosimetria

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    limiti al sindacato del giudice di legittimità su questioni che richiedono nuovi accertamenti di fatto

  • art. 323-bis cod. pen.

    attenuante speciale valutata dal giudice di merito; la Corte ha ritenuto che le valutazioni compiute non fossero manifestamente illogiche

  • art. 131-bis cod. pen.

    causa di non punibilità per particolare tenuità (o riformulazione fattispecie); dedotta in ricorso ma giudicata questione di merito già esaminata

  • art. 317-bis cod. pen.

    riferito nel quadro delle pene accessorie e della loro applicabilità al corruttore in relazione alla modifica normativa del 2019

  • Legge 9 gennaio 2019, n. 3

    modifica normativa rilevante per l'applicabilità dell'interdizione perpetua ai corruttori: la Corte ha dichiarato illegittima l'applicazione retroattiva dell'interdizione perpetua per fatti anteriori alla novella

  • art. 29, primo comma, cod. pen.

    disciplina delle pene accessorie e criterio di riferimento per la loro applicazione in presenza di più reati unificati

  • art. 620, comma 1, lett. i) cod. proc. pen.

    potere della Corte di Cassazione di annullare senza rinvio per questioni di determinazione delle pene accessorie e rideterminazione diretta

  • art. 616 cod. proc. pen.

    conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso (condanna alle spese processuali)

  • art. 541 cod. proc. pen. e art. 110 DPR 30/05/2002 n.115

    riguardano il patrocinio a spese dello Stato e la pronuncia di condanna generica in favore dell'Erario per le spese eventualmente sostenute

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 conv. con L. 18/12/2020 n.176

    norma procedurale richiamata per la trasmissione di memorie difensive e conclusioni scritte delle parti civili

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione di merito: fatti e interpretazioni probatorie (in particolare l'interpretazione di intercettazioni) sono valutazioni di merito e risultano insindacabili se logiche e motivate.
  • I motivi formulati in termini generici o senza specifico confronto con l'apparato motivazionale della sentenza impugnata sono dichiarati inammissibili.
  • La legittimità dell'applicazione di pene accessorie si valuta alla luce della normativa vigente al tempo del fatto; novità normative successive non si applicano retroattivamente in modo da aggravare la posizione dell'imputato.
  • In presenza di più reati unificati per continuazione, ai fini dell'applicazione di determinate pene accessorie si deve fare riferimento alla pena base del reato più grave come risultante dopo eventuali riduzioni per il rito e non alla somma aumentata per continuazione.
  • La prescrizione deve essere valutata concreto per concreto: se il termine è già spirato per un capo, la sentenza può essere annullata senza rinvio limitatamente a quel capo e occorre eliminare gli aumenti derivanti dalla continuazione correlati a quel capo.
  • Se la Cassazione accoglie parzialmente il ricorso limitatamente a profili sanzionatori o di prescrizione, le statuizioni civili possono comunque essere confermate e gli imputati possono essere condannati alla rifusione delle spese civili, salvo che il collegamento con la decisione di rinvio le renda pregiudicate.

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