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Sentenza

Sentenza n. 217/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 31.3.2023, n. 265, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202501419

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 31 marzo 2023, n. 265, relativa al rilascio della carta del docente e al pagamento di € 2.500,00 oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21, condannando il Ministero al rilascio della carta e all’erogazione complessiva di € 2.500,00, oltre interessi legali e, per l’eventuale eccedenza rispetto al tasso degli interessi, rivalutazione monetaria. Il ricorrente ha inoltre dimostrato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, avendo notificato la decisione all’Amministrazione il 14 ottobre 2024. Il Ministero si è costituito senza contestare l’inadempimento né provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo fondata l’actio iudicati. Poiché il Ministero non ha contestato la dedotta inottemperanza e non ha assolto l’onere di provare l’adempimento, il giudice ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante il rilascio della carta del docente e l’accredito su di essa di € 2.500,00, oltre agli accessori dovuti. Per l’eventuale perdurante inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Fondamento processuale del giudizio di ottemperanza e dei poteri del giudice in sede esecutiva.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il decorso prima di esaminare l’azione di ottemperanza.

  • art. 2697 c.c.

    Il Ministero, contestando implicitamente o non provando l’adempimento, avrebbe dovuto dimostrare l’avvenuta esecuzione delle obbligazioni risultanti dal titolo; la mancata prova ha concorso a fondare l’accoglimento dell’actio iudicati.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 costituisce il presupposto temporale per procedere esecutivamente nei confronti dell’amministrazione.
  • Quando l’amministrazione si costituisce nel giudizio di ottemperanza senza contestare l’inadempimento dedotto e senza fornire la prova dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo, l’azione di esecuzione del giudicato è fondata.
  • In sede di ottemperanza, il giudice può ordinare all’amministrazione il compimento degli atti giuridici e materiali necessari a dare integrale esecuzione al giudicato, fissando un termine e prevedendo, in caso di ulteriore inerzia, l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, con individuazione dell’organo sostitutivo e del termine entro il quale esso dovrà provvedere dopo la comunicazione dell’inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoTermini del procedimento

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