Cassazione Civile, Ordinanza n. 15068/2023 del 29/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società estera)
La controversia
La controversia nasce dal prelievo, da parte della banca depositaria, di una ritenuta del 27% su dividendi distribuiti da una società residente a favore di una società lussemburghese che deteneva il 18% del capitale. La contribuente, sostenendo che al momento del pagamento non ricorrevano i presupposti per l'esenzione, ha poi chiesto il rimborso della ritenuta quando ha maturato il possesso ultrannuale della partecipazione e risultavano integrati gli altri requisiti previsti dalla disciplina di attuazione della direttiva madre-figlia. Il rimborso è stato negato dall'Ufficio, e sia il giudice di primo grado sia la CTR hanno respinto il ricorso, ritenendo insufficiente la prova dell'effettivo assoggettamento a imposta, nello Stato di residenza, proprio dei dividendi percepiti. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione della direttiva 2011/96/UE e dell'art. 27-bis d.P.R. 600/1973, per avere la CTR subordinato il rimborso alla prova dell'effettivo pagamento d'imposta sui dividendi nello Stato estero di residenza; 2) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, per avere la CTR qualificato come nuova e quindi inammissibile la censura relativa all'art. 27, comma 3-ter, d.P.R. 600/1973; 3) violazione dell'art. 27, comma 3-ter, d.P.R. 600/1973, per avere la CTR negato il rimborso della parte di ritenuta eccedente la misura convenzionale, sempre richiedendo la prova di un effettivo pagamento di imposta sui dividendi. La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, escludendo che il requisito della soggezione a imposta nello Stato estero implichi un effettivo prelievo sui dividendi, ed ha assorbito gli altri due.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato ad altra sezione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia facendo applicazione del principio secondo cui, ai fini del rimborso, è sufficiente che i dividendi concorrano alla formazione del reddito imponibile nello Stato di residenza della società madre, senza necessità di provare l'effettivo pagamento dell'imposta. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Direttiva 2011/96/UE
art. 2, a.iii); art. 7, par. 2
La disciplina madre-figlia non esclude l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali dirette a sopprimere o attenuare la doppia imposizione economica dei dividendi; la percezione dei dividendi deve essere fiscalmente neutra e la condizione di soggezione a imposta va letta in termini di potenziale assoggettamento, non di effettivo prelievo.
art. 27-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Per il rimborso della ritenuta sui dividendi percepiti da società madre non residente è sufficiente verificare il possesso dei requisiti previsti dalla norma, senza subordinare il beneficio alla prova del pagamento effettivo dell'imposta nello Stato di residenza.
art. 27, comma 3-ter, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La Corte richiama la norma nell'ambito della disciplina della ritenuta sui dividendi verso soggetti non residenti, ma non ne affronta il merito autonomamente perché il relativo motivo resta assorbito.
art. 57, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La censura di novità/inammissibilità dell'appello è oggetto del secondo motivo, ma resta assorbita dopo l'accoglimento del primo motivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale di deduzione dei vizi di violazione e falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione del regime madre-figlia e del correlato rimborso delle ritenute sui dividendi, la "soggezione a imposta" nello Stato di residenza della società madre va intesa come potenziale assoggettamento del dividendo al sistema impositivo estero, non come necessaria prova dell'effettivo pagamento dell'imposta su quel dividendo.
- Il riconoscimento dell'esenzione/attenuazione della ritenuta alla fonte non esclude, in astratto, la possibilità di accedere anche ai meccanismi convenzionali di eliminazione della doppia imposizione, purché si verifichi in concreto l'assenza di duplicazioni fiscali e si applichi correttamente il sistema prescelto.
- Quando la decisione di merito fonda il rigetto sul solo mancato riscontro dell'effettivo prelievo fiscale estero sui dividendi, la sentenza è censurabile per violazione della corretta interpretazione della normativa unionale e convenzionale in materia di neutralità fiscale internazionale.
- L'accoglimento di un motivo di ricorso che investe la ratio decidendi principale comporta l'assorbimento delle censure ulteriori non esaminate nel merito.
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