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Ordinanza

Ordinanza n. 175/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 9.1.2024, n. 6, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202501219

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., n. 6/2024, relativa all’emissione della carta del docente e al pagamento delle spese di lite

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 9 gennaio 2024, n. 6, passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a emettere in favore della ricorrente la carta del docente, con accredito del valore di due annualità, nonché a rifondere le spese di lite, liquidate in 1.133,00 euro per onorari oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore. Nel ricorso in ottemperanza il difensore ha dichiarato di avere ricevuto dal Ministero il pagamento dell’onorario, ma ha poi affermato che l’Amministrazione sarebbe ancora inadempiente rispetto all’intero contenuto della sentenza, chiedendo il pagamento delle spese legali liquidate. Tale prospettazione è risultata contraddittoria e ha reso necessario un chiarimento sull’effettivo pagamento delle spese di lite.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando al difensore della ricorrente di chiarire entro il 28 febbraio 2026 se abbia effettivamente ricevuto dall’Amministrazione il versamento delle spese di lite. Ha inoltre concesso al Ministero termine sino al 20 marzo 2026 per depositare eventuali controdeduzioni e documenti comprovanti l’intervenuto pagamento. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 15 aprile 2026.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori nel giudizio amministrativo.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori nel giudizio amministrativo.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori nel giudizio amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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