Cassazione Civile, Ordinanza n. 11310/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un proprietario di autovettura conveniva in giudizio la Regione chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal veicolo a seguito di un impatto con un cinghiale, deducendo profili di colpa omissiva nella gestione della fauna selvatica e la conoscenza, da parte dell’ente, della pericolosità della strada. Il giudice di pace accoglieva la domanda e liquidava il danno in misura concordata tra le parti. In appello la Regione contestava la propria legittimazione e il merito; il Tribunale riformava la decisione e rigettava la domanda, affermando che, sia sussumendo la fattispecie nell’art. 2043 c.c. sia nell’art. 2052 c.c., l’attore non aveva provato l’esatta dinamica del sinistro e il nesso eziologico tra condotta dell’animale ed evento. Il ricorrente per cassazione articolava cinque motivi: 1) violazione della norma statutaria regionale sulla competenza a deliberare le liti, per asserita carenza di valida rappresentanza dell’ente in appello; 2) difetto di ius postulandi del difensore della Regione per mancanza di procura valida o specifica al momento della proposizione dell’appello; 3) violazione dell’art. 2052 c.c., sostenendo che la qualificazione giuridica della domanda non fosse coperta da giudicato interno e che il Tribunale avrebbe dovuto applicare la responsabilità ex art. 2052 c.c.; 4) erronea applicazione dell’art. 2054 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe richiesto al danneggiato la prova della dinamica del sinistro e della presunzione di colpa del conducente, norma ritenuta non pertinente e comunque concorrente con l’art. 2052 c.c.; 5) omesso esame di fatti decisivi relativi alla colpa della Regione, alla gestione della fauna, alla mancata adozione di misure di prevenzione e agli obblighi derivanti dal progetto Life Strade 11. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi, inammissibile il terzo, inammissibile il quarto perché non coglieva la ratio decisoria e perché, nei sinistri con fauna selvatica, grava sul danneggiato la prova della dinamica completa del sinistro e del nesso causale con la condotta dell’animale; ha ritenuto il quinto motivo inammissibile o comunque assorbito, perché la mancata prova della dinamica rendeva non decisivi i profili di colpa della Regione. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate, con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del proprietario del veicolo contro la sentenza del Tribunale che aveva riformato la decisione di primo grado e respinto la domanda risarcitoria. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla rappresentanza processuale della Regione in appello, inammissibile il motivo sulla qualificazione giuridica della domanda, inammissibile quello sulla responsabilità da circolazione ex art. 2054 c.c. e non decisivo quello sulle omissioni dell’ente, perché la prova dell’esatta dinamica del sinistro e del nesso causale con la condotta dell’animale era mancata. La Corte ha confermato il principio secondo cui, nelle controversie per danni da fauna selvatica a veicoli, il danneggiato deve provare in modo completo la dinamica dell’incidente e l’interrelazione tra condotta dell’animale e del conducente, mentre l’ente può liberarsi solo provando il caso fortuito. Spese compensate e contributo unificato aggiuntivo dovuto, se previsto.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
Richiamato come possibile titolo di responsabilità aquiliana, ma ritenuto insufficiente a fondare l'accoglimento della domanda in assenza di prova della dinamica del sinistro e del nesso causale.
art. 2052 c.c.
Ritenuto applicabile ai danni causati da fauna selvatica; la responsabilità è oggettiva e grava sul soggetto tenuto alla custodia/gestione dell'animale o della fauna, salvo prova del caso fortuito.
art. 2054 c. 1 c.c.
La Corte esclude che la norma sia il fondamento della responsabilità del danneggiato e rileva comunque che, nel caso concreto, mancava la prova della dinamica del sinistro; la disposizione non era decisiva rispetto alla ratio decidendi.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per denunciare ultrapetizione, ma la censura è stata ritenuta non pertinente rispetto al decisum.
art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.
Norma evocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Norma evocata per omesso esame di fatti decisivi; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di decisività.
art. 28 dello Statuto Regione Marche (legge statutaria n. 1 dell'8.3.2005)
Invocato per sostenere che solo la Giunta potesse deliberare le liti attive e passive; la Corte ha però richiamato un precedente recente che ha escluso la fondatezza della censura.
legge n. 157/1992, art. 1, comma 3
Richiamata per affermare che la fauna selvatica protetta rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato ed è affidata alla Regione secondo le competenze previste dalla legge e dagli statuti speciali.
art. 1227, comma 1, c.c.
Utilizzato per spiegare che, nei sinistri con animale e veicolo, occorre valutare l'eventuale concorso causale tra condotta dell'animale e condotta di guida del danneggiato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nei giudizi per danni cagionati da fauna selvatica a veicoli o persone, la domanda risarcitoria non può essere accolta se il danneggiato non prova l'esatta e completa dinamica del sinistro, comprensiva della condotta dell'animale e della condotta di guida del veicolo, nella loro reciproca interazione causale.
- La responsabilità per i danni da fauna selvatica è ricondotta all'art. 2052 c.c. anche per animali selvatici protetti, poiché la legge ne affida la tutela e gestione all'ente pubblico competente; l'ente può liberarsi solo dimostrando il caso fortuito, inteso come fattore autonomo, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.
- In caso di sinistro tra veicolo e animale, la prova del solo urto o della sola presenza dell'animale non basta: occorre una prova positiva e completa della causalità, tale da consentire al giudice di accertare se l'evento sia dipeso esclusivamente dall'animale o anche, in tutto o in parte, dalla condotta del conducente.
- Le censure che investono profili di colpa della pubblica amministrazione nella gestione della fauna sono recessive se, a monte, manca la prova della dinamica del sinistro e del nesso causale, poiché la verifica della colpa è logicamente successiva all'accertamento del fatto costitutivo della responsabilità.
- La contestazione sulla rappresentanza processuale dell'ente o sulla validità della procura al difensore non è fondata se la procura risulta comunque rilasciata prima dell'impugnazione e la successiva determinazione dell'organo competente vale come ratifica dell'operato del difensore.
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