Cassazione Penale, Sentenza n. 11992/2023 del 21/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che aveva confermato la condanna, resa con rito abbreviato, per associazione per delinquere finalizzata a furti d'auto (fatti tra il 6 e il 20 febbraio 2019). Il ricorso articolava tre motivi principali: 1) vizio di motivazione e illogicità nella ritenuta integrazione del reato associativo (contestata la sussistenza del vincolo associativo stabile, il requisito del numero minimo di partecipanti e la brevità della durata del sodalizio); 2) travisamento della prova relativamente a singoli episodi (ricostruzione degli spostamenti dei veicoli, riconoscimento dell'imputato alla guida nonostante l'elevata velocità, presunta inesistenza di elementi per collegare il ricorrente a certe notti criminose); 3) carenza di motivazione sulla determinazione della pena e sull'aumento per continuazione, con doglianze aggiunte in ordine al trattamento sanzionatorio e al giudizio ex art. 69 c.p.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la sussistenza dell'associazione per delinquere sulla base di più elementi (numero indeterminato di furti, contatti continui tra imputati, disponibilità di mezzi e strumenti per i furti, divisione dei compiti, uso sistematico di veicoli, rapporti con canali criminali del foggiano), che la durata anche breve può essere sufficiente se gli elementi mostrano un sistema collaudato, e che le censure difensive erano generiche o proponevano semplicemente una lettura alternativa delle stesse prove. Quanto al secondo motivo, non è stato ravvisato travisamento della prova: le argomentazioni del giudice del merito sono state ritenute congrue e razionali. Sul piano sanzionatorio, la Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena secondo gli artt. 132 e 133 c.p. e ha ritenuto legittimo l'aumento per continuazione applicato. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416 c.p.
La Corte richiama il requisito dell'esistenza di un vincolo associativo continuativo tra tre o più persone finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di delitti, con predisposizione comune dei mezzi e consapevolezza permanente dei partecipanti; evidenzia che la stabilità del vincolo può essere desunta anche da un periodo relativamente breve se dagli elementi emerge un sistema collaudato
art. 624 c.p.
Norma sul delitto di furto: i furti d'auto sono i reati 'fine' per i quali è stata ritenuta la finalità dell'associazione
art. 625 c.p.
Richiamati gli aggravanti/forme configurate per i furti contestati (le specifiche condizioni aggravanti sono state considerate nel complesso della valutazione dei reati fine)
art. 132 c.p.
Richiama i criteri generali per la determinazione della pena: il giudice di merito ha discrezionalità nell'applicazione dei parametri, che la Cassazione non riesamina se non vi è vizio di motivazione o apprezzamento illogico
art. 133 c.p.
Individua i parametri per la determinazione della pena (gravità del fatto, personalità del colpevole, ecc.): la Corte d'appello ha applicato correttamente tali criteri nella ricalificazione della pena
art. 81 c.p. (comma rilevante sull'aumento per continuazione)
citato come "art. 81 cpv cp"
Riferimento agli aumenti di pena per la continuazione: la Corte di appello ha quantificato gli aumenti (due mesi e 15 giorni per ciascuno dei 16 furti) in conformità alla normativa e alla valutazione di merito
art. 69 c.p.
Richiamato dalla difesa (motivo aggiunto) ma senza effetto sulla decisione di inammissibilità; la Corte non ha ritenuto fondata la censura collegata a detta norma nel contesto del ricorso in cassazione
Massime di principio
- Per l'integrazione del reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) è necessario dimostrare un pactum sceleris fra almeno tre persone, ma la durata del vincolo può essere anche relativamente breve se dagli elementi emerge un'organizzazione stabile e un sistema operativo collaudato
- La differenza tra associazione per delinquere e concorso nel reato continuato sta nella stabilità e nella finalità di un più vasto programma criminoso: il concorso è occasionale, l'associazione è finalizzata a una serie indeterminata di reati
- In cassazione non è sufficiente proporre una lettura alternativa delle stesse prove: il ricorso per travisamento della prova richiede la specifica indicazione di elementi usati dal giudice inesistenti o una manifesta illogicità, non una rivalutazione dei fatti
- Le censure generiche sulla motivazione o sulla insufficiente durata del sodalizio sono spesso inammissibili se la Corte di merito ha fornito una spiegazione articolata e coerente fondata su più elementi di fatto
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito secondo gli artt. 132 e 133 c.p.; la Cassazione interviene solo se la motivazione è assente, contraddittoria o manifestamente illogica
- Per evitare l'inammissibilità in Cassazione, il ricorrente deve formulare censure specifiche e circostanziate, non meri rilievi generici o alternative interpretative dei fatti valutati dal giudice di merito
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