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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32640/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte soccombente)

La controversia

La decisione riguarda un procedimento di correzione di errore materiale relativo all'ordinanza della Corte di cassazione n. 15708/2025, che aveva respinto il ricorso e condannato la ricorrente alle spese di legittimità. Nella precedente ordinanza le spese erano state liquidate in favore dei controricorrenti, benché i loro difensori avessero chiesto tempestivamente, sia nel controricorso sia nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., la distrazione in loro favore in qualità di antistatari. Su sollecitazione dei difensori, il Presidente ha fissato l'adunanza camerale per la correzione. La Corte, richiamando l'orientamento consolidato e le Sezioni Unite, ha ritenuto che l'omessa distrazione delle spese costituisca errore materiale emendabile tramite il procedimento di cui agli artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c.; ha quindi disposto la correzione del dispositivo, sostituendo l'indicazione del beneficiario della condanna alle spese con la formula di distrazione in favore dei difensori antistatari indicati.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha ordinato la rettifica del dispositivo dell'ordinanza n. 15708/2025, stabilendo che le spese di lite non siano dichiarate dovute ai controricorrenti, ma siano distratte in favore dei rispettivi difensori antistatari. Ha inoltre disposto l'annotazione della presente ordinanza sull'originale di quella corretta e i conseguenti adempimenti di cancelleria. Non vi è nuova decisione sul merito della controversia originaria, ma solo correzione del capo spese.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    la soccombenza rileva per la condanna alle spese nel giudizio definito, ma non nel procedimento di correzione dell'errore materiale, che non comporta un autonomo regime di soccombenza tra le parti

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    richiamato solo in relazione alla precedente ordinanza, che aveva liquidato una somma ulteriore a titolo di responsabilità aggravata

  • art. 287 c.p.c.

    consente la correzione degli errori materiali del provvedimento

  • art. 288 c.p.c.

    regola il procedimento di correzione e l'annotazione della decisione correttiva sull'originale del provvedimento

  • art. 391-bis c.p.c.

    ammette il ricorso al procedimento di correzione anche per le pronunce della Corte di cassazione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato come sede della memoria in cui era stata formulata la richiesta di distrazione delle spese

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato nella precedente ordinanza quanto all'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 111, comma 2, Cost.

    richiamato quale parametro dell'effettività della ragionevole durata del processo, valorizzato per giustificare un'interpretazione funzionale dei rimedi processuali

Massime di principio

  • L'omessa distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, quando la relativa istanza sia stata tempestivamente proposta, integra un errore materiale correggibile mediante il procedimento di correzione previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., applicabile anche alle ordinanze della Corte di cassazione tramite l'art. 391-bis c.p.c.
  • Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non si procede a una nuova liquidazione delle spese, poiché tale procedimento ha natura sostanzialmente amministrativa e non è configurabile una soccombenza autonoma tra le parti ai fini dell'art. 91 c.p.c.
  • La correzione è ammissibile quando il contenuto da inserire nel provvedimento abbia carattere necessario o consequenziale e sia predeterminato dalla legge o dalla richiesta tempestiva della parte, anche se il testo originario abbia erroneamente omesso la statuizione di distrazione.
  • L'interpretazione dei rimedi processuali deve essere orientata a evitare attività inutili e a preservare l'effettività del principio di ragionevole durata del processo.
  • La distrazione delle spese in favore del difensore antistatario può essere ottenuta in sede di correzione quando il provvedimento abbia erroneamente attribuito le spese alla parte invece che al difensore che ne abbia fatto richiesta nei modi e nei tempi dovuti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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