Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20801/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento sintetico per l'anno d'imposta 2008, fondato sul redditometro, con cui il reddito dichiarato dalla contribuente veniva rideterminato in misura molto più elevata sulla base di beni indice di capacità contributiva e di spese ritenute non adeguatamente giustificate. La contribuente aveva contestato l'avviso sostenendo, tra l'altro, che non risultasse dimostrato lo scostamento per due annualità e che non potessero essere considerati alcuni beni e spese, anche in quanto relativi a strumenti per l'esercizio della professione o comunque giustificati da provviste lecite. La CTR aveva accolto il ricorso della contribuente, ritenendo mancato il presupposto dello scostamento per due anni e escludendo dal redditometro i beni strumentali professionali. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con dieci motivi: (1) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. per avere la CTR ritenuto che nell'atto impositivo dovesse essere esplicitato in modo adeguato lo scostamento anche per l'anno 2007; (2) omesso esame del conteggio prodotto in giudizio per il 2007; (3) violazione dell'art. 38, comma 7, d.P.R. 600/1973 per il calcolo dello scostamento sul reddito lordo anziché imponibile; (4) e (5) omesso esame circa l'uso dell'immobile di via Caracciolo e dell'autovettura Mercedes; (6) violazione dell'art. 38 per il mancato riconoscimento dell'incidenza delle spese di esercizio dell'auto aziendale promiscua; (7) violazione di artt. 38 d.P.R. 600/1973, 115 c.p.c. e 2697 c.c. per avere ritenuto giustificati gli incrementi patrimoniali relativi all'acquisto della Mercedes e di una Toyota acquistata con somme rinvenienti da indennizzo assicurativo; (8) violazione dell'art. 32, comma 4, d.P.R. 600/1973 per l'utilizzo di un contratto di mutuo prodotto solo in giudizio e non esibito in sede endoprocedimentale; (9) omesso esame dell'acquisto dell'immobile di Lecce; (10) violazione dell'art. 38, commi 6 e 7, d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR valorizzato la disponibilità finanziaria pregressa del quadriennio 2004-2007, mentre l'Ufficio sosteneva che la prova liberatoria dovesse riguardare redditi esenti o già tassati alla fonte. La Corte ha ritenuto infondati i motivi relativi alla necessità di una adeguata indicazione dell'estensione temporale dello scostamento nell'atto impositivo e alla prova delle ragioni alla base dell'accertamento sintetico su più annualità; ha giudicato inammissibili, perché diretti a una rivalutazione del merito, i motivi sulle singole valutazioni probatorie e sui documenti prodotti; ha considerato infondato il motivo finale, ritenendo che la CTR avesse deciso non solo sulla base della ricchezza pregressa ma soprattutto sulla giustificazione delle singole spese e incrementi patrimoniali con provenienze lecite. Il ricorso dell'Agenzia è stato quindi rigettato, con condanna alle spese in favore della contribuente e esclusione dell'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto corretto l'impianto della sentenza d'appello nella parte in cui pretendeva che, per sostenere l'accertamento sintetico anche su annualità ulteriori rispetto a quella formalmente accertata, l'atto impositivo contenesse almeno una sommaria indicazione delle ragioni dello scostamento. Ha poi dichiarato inammissibili varie censure perché miravano a una nuova valutazione del materiale probatorio, riservata al giudice di merito, e ha respinto le restanti doglianze, compresa quella relativa all'uso della disponibilità finanziaria pregressa, ritenendola estranea alla reale ratio decidendi della sentenza impugnata. Le spese di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia, con parziale compensazione per il momento di formazione dell'orientamento giurisprudenziale richiamato; non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 perché parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure di legittimità sono state scrutinante distinguendo tra violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi; molte doglianze sono state ritenute inammissibili perché dirette a ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova nell'accertamento sintetico e nella prova contraria offerta dal contribuente.

  • art. 115, primo comma, c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte ha ritenuto che la critica implicasse soltanto una diversa lettura del materiale probatorio.

  • art. 38, comma quarto, d.P.R. n. 600/1973

    In tema di accertamento sintetico, l'atto deve contenere almeno una sommaria indicazione delle ragioni per cui il reddito dichiarato è ritenuto incongruo anche rispetto ad altri periodi d'imposta.

  • art. 38, comma settimo, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato con riguardo ai criteri di calcolo dello scostamento e alla prova contraria del contribuente, ma la Corte ha ritenuto assorbente la mancanza di adeguata esplicitazione nell'atto impositivo.

  • art. 32, comma quarto, d.P.R. n. 600/1973

    La censura sull'inutilizzabilità di documenti non esibiti in sede endoprocedimentale è stata dichiarata inammissibile per difetto di specifica deduzione nei gradi di merito.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ha escluso i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata richiesta dalla parte privata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non applicato perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

  • d.P.R. n. 600/1973

    Normativa di riferimento dell'accertamento sintetico fondato sul redditometro.

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico fondato sul redditometro, l'Ufficio non deve necessariamente accertare contestualmente più annualità, ma l'avviso deve comunque contenere una sia pur sommaria indicazione delle ragioni per cui il reddito dichiarato è ritenuto incongruo anche per periodi diversi da quello formalmente accertato.
  • Il giudice tributario, a fronte della specifica contestazione del contribuente, deve verificare non solo se l'Ufficio abbia considerato più anni, ma se dall'atto di accertamento risultino le ragioni del giudizio di incongruità per quelle annualità; tali ragioni non possono essere integrate solo in giudizio con documenti o conteggi successivi.
  • Le censure che sollecitano una diversa valutazione delle prove e del compendio documentale sono inammissibili in cassazione quando mirano soltanto a sostituire l'apprezzamento del giudice di merito con una ricostruzione alternativa dei fatti.
  • La prova contraria nel redditometro deve essere valutata in relazione alle singole poste di spesa e agli incrementi patrimoniali; la decisione è corretta quando il giudice di merito ritenga giustificate le uscite sulla base di cespiti o disponibilità di provenienza lecita e trasparente.
  • Non è decisivo, ai fini della legittimità della motivazione dell'accertamento sintetico, che la ricostruzione del reddito per un'annualità sia poi contestata nel merito, se il vizio assorbente riguarda la carenza di adeguata esplicitazione nell'atto delle ragioni dello scostamento per le ulteriori annualità considerate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.