Cassazione Civile, Ordinanza n. 29622/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento in materia di Tarsu/Tia relativi agli anni d’imposta 2010, 2011, 2012 e 2013. La società contribuente aveva impugnato gli avvisi dinanzi alla commissione tributaria provinciale, che aveva rigettato i ricorsi; in appello la commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente gli appelli, ritenendo applicabile il cumulo giuridico delle sanzioni anche alle violazioni consistite nell’omesso versamento del tributo. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997 e dell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, sostenendo che il cumulo giuridico non fosse applicabile alle sanzioni per omesso versamento, trattandosi di violazioni relative a un’imposta già liquidata e punite autonomamente per ciascun mancato pagamento.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo avverso più sentenze rese tra le stesse parti e fondate sulla medesima questione di diritto, poiché le quattro decisioni impugnate erano sostanzialmente sovrapponibili nella parte censurata. Nel merito, ha affermato che le violazioni tributarie consistenti nel tardivo o omesso versamento dell’imposta non sono soggette alla continuazione di cui all’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 472/1997, perché tale disciplina riguarda violazioni incidenti sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre l’omesso pagamento attiene a un’imposta già liquidata e comporta l’applicazione dell’art. 13 d.lgs. n. 471/1997, che prevede una sanzione proporzionale e autonoma per ciascun omesso versamento. Le sentenze impugnate sono state quindi cassate con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di legge
La censura è stata proposta come vizio di violazione di legge per contestare l’applicazione delle norme sanzionatorie tributarie.
art. 12 d.lgs. n. 472/1997
La continuazione e il cumulo giuridico delle sanzioni si applicano alle violazioni che incidono sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione del tributo, non ai casi di omesso o tardivo versamento di un’imposta già liquidata.
art. 13 d.lgs. n. 471/1997
Per l’omesso versamento prevede un trattamento sanzionatorio proporzionale e autonomo per ciascun mancato pagamento, incompatibile con il cumulo giuridico dell’art. 12 d.lgs. n. 472/1997.
art. 380-bis c.p.c.
La proposta del relatore e la fissazione dell’adunanza camerale sono state comunicate secondo il rito camerale non partecipato.
Massime di principio
- Nel processo tributario è ammissibile il ricorso cumulativo avverso più sentenze tra le stesse parti quando le decisioni riguardano il medesimo rapporto d’imposta e dipendono dalla soluzione di una identica questione di diritto comune a tutte le cause, soprattutto se le pronunce sono sostanzialmente sovrapponibili.
- Il cumulo giuridico delle sanzioni previsto dall’art. 12 d.lgs. n. 472/1997 non si estende alle violazioni che consistono nel tardivo o omesso pagamento di un tributo già liquidato, poiché tale disciplina riguarda violazioni incidenti sulla base imponibile o sulla liquidazione del tributo.
- Per l’omesso versamento dell’imposta opera l’autonoma disciplina sanzionatoria dell’art. 13 d.lgs. n. 471/1997, che commisura la sanzione a ciascun mancato pagamento e non consente la continuazione in senso proprio.
- Quando il giudice di merito applica il cumulo giuridico a omessi versamenti in contrasto con la disciplina speciale delle sanzioni da ritardato o omesso pagamento, la decisione è censurabile per violazione di legge e va cassata con rinvio per il ricalcolo delle sanzioni.
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