Sentenza n. 4709/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR che, accogliendo il ricorso per ottemperanza relativo al beneficio della carta elettronica per il docente, aveva ordinato l’esecuzione del giudicato e liquidato le spese del primo grado in euro 500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La parte appellante aveva ottenuto in primo grado l’accoglimento del ricorso per ottemperanza della sentenza del giudice del lavoro che le aveva riconosciuto, per gli anni scolastici richiesti, il beneficio della carta elettronica per il docente, con accredito complessivo di euro 1.500,00. L’appello riguardava esclusivamente la quantificazione delle spese di lite, ritenuta erroneamente ridotta a euro 500,00. Sono state dedotte la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., degli artt. 23, 111 e 113 Cost. e dell’art. 6 CEDU, nonché la violazione dei minimi tariffari e dei parametri forensi previsti dai D.M. n. 55 del 2014, n. 37 del 2018 e n. 147 del 2022, in relazione al decoro professionale tutelato dall’art. 2233 c.c., dalla l. n. 247 del 2012 e dalla l. n. 794 del 1942. Il Ministero ha chiesto il rigetto dell’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato parzialmente la sentenza di primo grado limitatamente alla liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza. Ha ritenuto non corretta la somma di euro 500,00, perché inferiore ai valori tariffari applicabili allo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200, anche considerando la riduzione consentita dai parametri. Il giudice ha tuttavia escluso che la motivazione del TAR fosse apodittica: la controversia era oggettivamente semplice e seriale. La serialità, pur non costituendo un’eccezione al principio della soccombenza, può essere valorizzata quale indice di minore impegno difensivo ai fini della riduzione del compenso, purché la liquidazione non sia meramente simbolica e resti proporzionata all’importanza dell’opera professionale. Le spese del primo grado sono state quindi liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Le spese del giudizio d’appello sono state compensate, in ragione del solo parziale accoglimento della pretesa economica, essendo stata richiesta una somma corrispondente ai minimi tariffari e riconosciuto un importo inferiore.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale parametro per la regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza.
art. 92 c.p.c.
Richiamato in relazione ai limiti della compensazione e alla regolazione delle spese processuali.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice di motivare mediante riferimento a precedenti conformi della medesima Sezione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Fondamento del beneficio della carta elettronica per il docente riconosciuto nel giudizio presupposto.
D.M. n. 55/2014
Stabilisce i parametri per la liquidazione del compenso professionale; la serialità della controversia può giustificare una riduzione parametrica, ma non una liquidazione simbolica.
D.M. n. 37/2018
Richiamato quale decreto modificativo dei parametri forensi e a sostegno della dedotta inderogabilità delle soglie minime.
D.M. n. 147/2022
Individua i valori tariffari applicabili allo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200; la liquidazione di euro 500,00 è stata ritenuta inferiore ai valori applicabili anche considerando la riduzione prevista dall’art. 4, comma 4.
art. 4, comma 4, D.M. n. 147/2022
Prevede la riduzione dei valori parametrici, nell’ambito della quale deve comunque mantenersi la liquidazione giudiziale.
art. 2, comma 1, D.M. n. 55/2014
il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera
Esprime il criterio di proporzionalità tra attività professionale svolta e compenso liquidato.
art. 2233 c.c.
Richiamato in relazione alla tutela del decoro professionale e al divieto di compensi non adeguati alla prestazione.
l. n. 247/2012
Richiamata quale disciplina dell’ordinamento della professione forense e della tutela del decoro professionale.
l. n. 794/1942
Richiamata a sostegno della disciplina dei compensi professionali forensi.
Massime di principio
- La quantificazione giudiziale delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale, ma non può condurre all’attribuzione di somme meramente simboliche o lesive del decoro professionale.
- La serialità del contenzioso, pur non costituendo un’eccezione autonoma al principio della soccombenza, può essere valorizzata ai fini della riduzione del compenso parametrico, in quanto indice di un minore impegno difensivo.
- La riduzione delle spese processuali deve comunque rispettare i parametri forensi applicabili e mantenere una proporzione ragionevole tra l’attività professionale svolta e il compenso liquidato.
- Il giudice amministrativo deve motivare specificamente la liquidazione delle spese quando si discosta dalla regola della soccombenza; la motivazione può essere resa anche mediante riferimento a precedenti conformi, purché consenta di comprendere le ragioni della quantificazione.
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