Sentenza del 31/05/2016 n. 11347 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato una cartella di pagamento emessa dopo il diniego del condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002, sostenendo che il tardivo pagamento dell'ultima rata non comportasse la perdita del beneficio. La CTR aveva accolto tale tesi, ritenendo perfezionato il condono con il pagamento della prima rata. L'Agenzia delle Entrate ha contestato la decisione, deducendo sia l'inammissibilità del ricorso originario per mancata impugnazione del diniego di condono, sia la violazione dell'art. 9-bis, sostenendo che il pagamento integrale e tempestivo fosse necessario.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo dell'Agenzia per omessa formulazione del quesito di diritto, richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. Ha invece accolto il secondo motivo. Quanto all'IVA, ha ritenuto necessario disapplicare l'art. 9-bis nella parte incompatibile con il diritto unionale, poiché la rinuncia generalizzata a imposta e sanzioni contrasta con la disciplina europea dell'IVA. Quanto alle imposte dirette, ha stabilito che il condono ex art. 9-bis si perfeziona solo con l'integrale pagamento delle somme dovute nei termini previsti; il pagamento tardivo dell'ultima rata comporta quindi il mancato perfezionamento o la decadenza dal beneficio. La sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha respinto il ricorso introduttivo della società. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico della società per 5.000 euro, mentre sono state compensate quelle dei giudizi di merito.
Norme richiamate
Legge n. 289/2002, art. 9-bis
La definizione agevolata si perfeziona solo se si provvede all'integrale pagamento del dovuto nei termini e nei modi previsti dalla disposizione.
Per le imposte dirette, il pagamento integrale e tempestivo delle rate è condizione necessaria per perfezionare il condono. Il tardivo pagamento dell'ultima rata non conserva il beneficio, poiché l'art. 9-bis non contiene una disciplina che salvaguardi gli effetti del condono in caso di pagamento parziale o tardivo.
Legge n. 289/2002, artt. 8, 9, 15 e 16
Le disposizioni prevedono, per specifiche forme di condono di tipo premiale, la conservazione degli effetti anche in assenza di adempimento integrale. Tali regole, essendo eccezionali, non possono essere applicate analogicamente all'art. 9-bis.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 19
L'Agenzia sosteneva che il contribuente avrebbe dovuto impugnare direttamente il diniego di condono. La Corte non ha esaminato nel merito la questione, dichiarando il motivo inammissibile per mancanza del quesito di diritto.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Nei casi previsti dall'art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto.
Nel regime processuale applicabile, la mancata formulazione del quesito di diritto rende inammissibile il motivo di ricorso per cassazione.
Sesta direttiva IVA n. 77/388/CEE, artt. 2 e 22
Il diritto unionale impedisce agli Stati membri di introdurre rinunce generali o indiscriminate all'accertamento e alla riscossione dell'IVA e delle relative sanzioni. Il giudice nazionale deve disapplicare la disciplina interna incompatibile, anche d'ufficio e in sede di legittimità.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nei condoni fiscali occorre distinguere tra le diverse fattispecie previste dalla legge: le regole favorevoli stabilite per un tipo di condono non sono automaticamente applicabili ad altri, perché le disposizioni condonistiche hanno natura eccezionale.
- Quando la norma richiede il pagamento integrale entro termini prestabiliti e non prevede espressamente la conservazione degli effetti in caso di ritardo, il pagamento tardivo di una rata può impedire il perfezionamento del condono o determinare la decadenza dal beneficio.
- Per i condoni che incidono sull'IVA, la disciplina nazionale deve essere interpretata e, se necessario, disapplicata alla luce del diritto unionale: non sono ammesse rinunce generali alla riscossione dell'imposta o delle sanzioni necessarie a garantirne l'effettività.
- Nel ricorso per cassazione, la mancata osservanza dei requisiti formali applicabili al momento della proposizione, come il quesito di diritto previsto dall'art. 366-bis c.p.c., può comportare l'inammissibilità del motivo senza esame della relativa questione sostanziale.
- Quando viene notificato un diniego di condono, è prudente valutare tempestivamente l'impugnazione dell'atto stesso e verificare separatamente la legittimità della successiva cartella di pagamento, nel rispetto dei termini processuali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 31 mag 2016Sentenza del 31/05/2016 n. 11304 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 mag 2016Sentenza del 31/05/2016 n. 11306 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 mag 2016Sentenza del 31/05/2016 n. 11308 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 mag 2016Sentenza del 31/05/2016 n. 11310 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 mag 2016Sentenza del 31/05/2016 n. 11315 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 mag 2016Sentenza del 31/05/2016 n. 11316 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →