Cassazione Civile, Ordinanza n. 15548/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di due avvisi di accertamento per TIA relativa all’anno 2012, riguardanti immobili siti nel territorio comunale. La commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della società contribuente e annullato gli atti impositivi, ritenendo che, per effetto del sequestro e della misura di prevenzione patrimoniale, il riconoscimento dei crediti tributari spettasse al giudice delegato nel procedimento di prevenzione, in sede concorsuale. Il comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 57, 58 e 59 del d.lgs. 159/2011 e dell’art. 2 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che, pur essendo il credito anteriore alla misura, l’accertamento della debenza e della legittimità dell’atto impositivo restava di competenza del giudice tributario; il procedimento di prevenzione avrebbe invece riguardato soltanto l’ammissione del credito al passivo e la verifica dell’idoneità del titolo, non l’an e il quantum della pretesa fiscale. La resistente ha sostenuto l’infondatezza del ricorso e, in via preliminare, l’asserita genericità della censura.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo ammissibile e fondato. Ha chiarito che la disciplina antimafia sulla sospensione del versamento dei tributi durante sequestro e confisca non priva l’ente impositore del potere di accertare crediti maturati prima della misura né sposta al giudice della prevenzione la cognizione sulla legittimità sostanziale e formale dell’atto impositivo. Il giudice della prevenzione, come il giudice fallimentare, resta competente solo sull’ammissione del credito al passivo e sulla sua collocazione concorsuale. La sentenza impugnata, avendo annullato gli avvisi sul presupposto dell’esclusiva competenza del giudice della prevenzione, è stata cassata con rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 57 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159
individua i creditori anteriori al sequestro e il contesto dell’accertamento concorsuale dei diritti dei terzi; non attribuisce al giudice della prevenzione la cognizione esclusiva sulla debenza del tributo.
art. 58 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159
disciplina la domanda di insinuazione al passivo nella procedura di prevenzione; rileva solo per l’ammissione del credito e non per l’accertamento dell’an e del quantum dell’imposta.
art. 59 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159
si inserisce nel sistema di verifica concorsuale dei crediti nella prevenzione, che non assorbe la giurisdizione tributaria sulle contestazioni dell’atto impositivo.
art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
conferma la giurisdizione esclusiva del giudice tributario sulle controversie aventi a oggetto tributi e relativa debenza.
art. 51, comma 3-bis, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159
"Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro..."
la norma sospende il versamento, non il potere di accertamento; inoltre riguarda i tributi maturati durante la vigenza del sequestro/confisca e non quelli anteriori.
art. 50, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159
l’estinzione per confusione dei crediti erariali opera solo per i crediti di natura erariale e non per i tributi locali.
art. 55, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159
"A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive."
il divieto riguarda le azioni esecutive individuali, non l’emissione o la contestazione dell’avviso di accertamento tributario.
art. 56, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159
la domanda di ammissione al passivo non interrompe prescrizione né impedisce decadenze, evidenziando la differenza rispetto al fallimento e la necessità di tutela del creditore anche davanti al giudice tributario.
art. 94 R.D. 16 marzo 1942 n. 267
è richiamato in comparazione per evidenziare che nel fallimento la domanda di insinuazione produce effetti processuali più intensi rispetto alla prevenzione.
art. 51 R.D. 16 marzo 1942 n. 267
richiamato in motivazione delle Sezioni Unite per ribadire l’incompatibilità tra atti di intimazione al pagamento e procedura concorsuale esecutiva individuale.
art. 380-bis cod. proc. civ.
norma procedurale sul rito camerale in Cassazione, richiamata per il contraddittorio camerale.
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- La sottoposizione di un bene immobile a sequestro o confisca di prevenzione non priva l’ente impositore del potere di emettere e far valere l’avviso di accertamento per tributi il cui presupposto sia maturato prima della misura.
- La disciplina dell’accertamento dei crediti nel procedimento di prevenzione ha natura concorsuale e serve a verificare l’idoneità del titolo e la collocazione del credito nel passivo, ma non attribuisce al giudice della prevenzione la cognizione esclusiva sulla debenza del tributo.
- Le controversie sulla legittimità formale e sostanziale dell’atto impositivo e sulla debenza del tributo restano devolute alla giurisdizione tributaria, anche quando il credito debba poi essere insinuato nella procedura di prevenzione.
- La sospensione del versamento prevista dall’art. 51, comma 3-bis, del codice antimafia riguarda i tributi maturati durante la vigenza della misura e non incide sui crediti tributari anteriori al sequestro.
- Il divieto di azioni esecutive individuali sui beni sequestrati non impedisce l’esercizio del potere di accertamento fiscale né sostituisce il giudizio tributario con quello di prevenzione.
- Nel sistema della prevenzione patrimoniale, l’amministratore giudiziario deve eventualmente impugnare gli atti impositivi davanti al giudice tributario per contestare an e quantum del credito, lasciando al giudice della prevenzione solo il vaglio concorsuale del titolo.
- I tributi locali non si estinguono per confusione in caso di confisca definitiva, poiché l’estinzione per confusione prevista dal codice antimafia opera solo per i crediti erariali.
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