Cassazione Penale, Sentenza n. 25064/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e ha eccepito la nullità del decreto di citazione per il giudizio d'appello a causa dell'indicazione errata della data dell'udienza (13/01/2022 anziché 13/01/2023). Ha sostenuto che tale nullità sia assoluta e rilevabile d'ufficio dalla Corte territoriale anche se non dedotta espressamente dalla difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l'errata indicazione della data nel decreto di citazione integra nullità assoluta solo se non sia 'pienamente riconoscibile' e sia idonea a generare assoluta incertezza sulla data dell'udienza. Nel caso concreto l'errore (13/01/2022 invece di 2023) è stato considerato ictu oculi un mero refuso, dato che il decreto era stato emesso il 27/09/2022 e la sentenza impugnata risaliva al 18/02/2022. Pertanto il vizio non ha comportato nullità assoluta e il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9464 del 11/10/2017 (dep. 2018), Militello, Rv. 272451
Sez. 3, Sentenza n. 9464 del 11/10/2017, dep. 2018, Militello, Rv. 272451
Stabilisce che l'erronea indicazione della data di comparizione comporta nullità assoluta solo se non sia pienamente riconoscibile e susciti assoluta incertezza sulla data effettiva dell'udienza.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 9669 del 14/07/2014 (dep. 2015), Puglisi, Rv. 263257
Sez. 5, Sentenza n. 9669 del 14/07/2014, dep. 2015, Puglisi, Rv. 263257
Richiama lo stesso principio con riferimento a fattispecie analoga: un errore nella data del decreto di citazione costituisce nullità solo se non riconoscibile e idoneo a creare incertezza assoluta.
Massime di principio
- Un errore nella data indicata nel decreto di citazione è annullabile come nullità assoluta solo se non risulta immediatamente riconoscibile e determina una assoluta incertezza sulla data effettiva dell'udienza.
- Il giudice valuta la correttezza della citazione anche alla luce di elementi circostanti (data di emissione del decreto, data della sentenza impugnata e altre indicazioni documentali) per stabilire se l'errore sia un mero refuso.
- Se l'errore è ictu oculi riconoscibile come refuso, la nullità non sussiste e l'appello può essere dichiarato inammissibile o il ricorso rigettato.
- La nullità assoluta, quando realmente sussistente e idonea a creare incertezza, può essere rilevata d'ufficio; tuttavia il carattere assoluto va accertato con rigore, non applicando la regola a mere imprecisioni chiaramente intelligibili.
- In casi simili conviene alla difesa: verificare e documentare tempestivamente gli elementi che chiariscono la data effettiva, eccepire l'eventuale incertezza se realmente sussistente, e se possibile chiedere integrazioni o chiarimenti prima della decisione sul merito procedurale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24929/2023 del 09/06/2023
- Sentenza penale · 9 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24930/2023 del 09/06/2023
- Sentenza penale · 9 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24931/2023 del 09/06/2023
- Sentenza penale · 9 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24932/2023 del 09/06/2023
- Sentenza penale · 9 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24933/2023 del 09/06/2023
- Sentenza penale · 9 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24934/2023 del 09/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →