Ordinanza n. 13345/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del DM di diniego della cittadinanza italiana ex art. 5 della L. 5 febbraio 1992, n. 91, emesso dal Ministero dell’interno e notificato al ricorrente in data 19.11.2024, nonché di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana ex art. 5 l. 91/1992, notificato il 19 novembre 2024
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di diniego della cittadinanza italiana. Dal testo emerge che il diniego è stato adottato perché, nel corso dell'istruttoria, erano emersi elementi tali da non consentire di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica. L'ordinanza non riporta gli specifici motivi di ricorso dedotti, ma ritiene necessario acquisire chiarimenti sulla data di notificazione del provvedimento, la documentazione istruttoria posta a fondamento del diniego e il parere del Consiglio di Stato richiamato nella motivazione dell'atto. Il giudice prevede che l'eventuale trasmissione della documentazione avvenga con cautele idonee a proteggere le fonti informative e a non pregiudicare l'attività di intelligence; in alternativa, l'Amministrazione dovrà presentare una relazione sulle specifiche ragioni che renderebbero ragionevole non trasmettere gli atti.
La decisione
Il TAR non definisce il giudizio nel merito e dispone incombenti istruttori ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a. Il Ministero dell'Interno dovrà depositare entro il 16 novembre 2026 i chiarimenti e la documentazione richiesti, mediante deposito in doppia busta riservata, oppure una relazione motivata sulle ragioni dell'eventuale mancata trasmissione. La documentazione potrà essere esaminata esclusivamente dal Collegio e dal difensore nella camera di consiglio istruttoria del 18 novembre 2026, senza estrazione di copie, per consentire l'espletamento dell'attività difensiva. La trattazione è quindi rinviata a tale udienza. È inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
Norme richiamate
art. 5 l. 91/1992
La disposizione costituisce la base normativa dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana oggetto del diniego impugnato.
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal TAR.
art. 66 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal TAR.
art. 67 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nel giudizio contro il diniego della cittadinanza motivato da possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica, il giudice può disporre l'acquisizione della documentazione istruttoria e dei pareri richiamati nel provvedimento quando tale acquisizione sia necessaria ai fini della decisione.
- La tutela delle fonti informative e dell'attività di intelligence non esclude ogni interlocuzione istruttoria con il giudice: la documentazione può essere trasmessa adottando cautele quali stralci, omissis e modalità riservate di deposito; qualora l'Amministrazione ritenga di non poterla trasmettere, deve indicare le specifiche ragioni di tale scelta mediante relazione.
- Quando la documentazione istruttoria contiene informazioni sensibili per la sicurezza, il suo esame può essere riservato al Collegio e al difensore, senza estrazione di copia, nella sede processuale appositamente fissata, così da bilanciare esigenze di sicurezza e diritto di difesa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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