Sentenza n. 920/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 227/2025 emessa in data 21 gennaio 2025 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 227/2025 del Tribunale di Milano, passata in giudicato, che riconosceva il diritto al beneficio di euro 500 per ciascuno di quattro anni scolastici e condannava il Ministero a provvedere
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2024/25. Con sentenza n. 227/2025 del Tribunale di Milano le era stato riconosciuto il diritto a usufruire, per ciascuno degli anni indicati, del beneficio economico di euro 500 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con condanna del Ministero all'esecuzione e al rimborso delle spese legali. Poiché la sentenza non era stata spontaneamente eseguita, la docente ha promosso giudizio di ottemperanza. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato né l'inadempimento, né il passaggio in giudicato della pronuncia, né la sua notificazione in data 7 febbraio 2025. È stata inoltre richiesta la condanna ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione era ancora inadempiente rispetto a una sentenza passata in giudicato e notificata, con conseguente integrazione delle condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione, disponendo, per l'eventuale ulteriore inerzia, la nomina del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta. Il commissario potrà essere attivato direttamente dalla creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e dovrà eseguire l'incarico entro i successivi centoventi giorni, determinando l'importo complessivamente dovuto e adottando gli atti necessari, direttamente o tramite funzionario delegato. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata invece respinta la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., perché, considerata l'esiguità degli importi, una condanna avrebbe potuto avere soltanto carattere simbolico e sarebbe risultata manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è ammesso per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi, nella fattispecie trattandosi di una sentenza del giudice ordinario non spontaneamente eseguita dall'amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è stata applicata perché, in relazione all'esiguità degli importi dovuti, avrebbe avuto consistenza meramente simbolica e sarebbe risultata manifestamente iniqua.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con l. n. 30/1997
La disposizione è richiamata quale condizione ulteriore soddisfatta per procedere all'ottemperanza nei confronti dell'amministrazione, unitamente alla notificazione della sentenza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto della pronuncia da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di un'amministrazione che non abbia dato spontanea esecuzione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e notificata all'amministrazione, quando risultino soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dalla disciplina speciale richiamata dal giudice.
- Accertato l'inadempimento dell'amministrazione a una sentenza esecutiva, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine.
- Quando l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del soggetto nominato, non è dovuto un compenso specifico al commissario ad acta.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in ragione dell'esiguità dell'obbligazione da eseguire, avrebbe carattere meramente simbolico e risulterebbe manifestamente iniqua.
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