Ordinanza n. 2700/2026 - Roma, Sezione 4Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, - del Decreto n. 94084 del 25 febbraio 2026 del Direttore Generale della Direzione Generale dell’ippica del M.A.S.A.F., nella parte in cui è stata annullata la giornata di corsa al trotto calendarizzata per il 1° marzo presso l’Ippodromo di Taranto “Paolo VI” e trasferite presso l’Ippodromo di Casarano le giornate di corse al trotto calendarizzate per l’11 ed il 31 marzo e presso l’Ippodromo di Castelluccio dei Sauri le giornate di corse al trotto calendarizzate per il 16 e 23 marzo, con conseguente trasferimento del relativo stanziamento di denaro; - del Decreto n. 54090 del 4 febbraio 2026 del Direttore Generale della Direzione Generale dell’ippica del MASAF, nella parte in cui le giornate di corse al trotto calendarizzate per il 15 e 22 febbraio 2026 presso l’Ippodromo di Taranto “Paolo VI” sono state spostate presso l’Ippodromo di Casarano, con conseguente trasferimento del relativo stanziamento di denaro; - del provvedimento n. 57094 del 5 febbraio 2026 del Direttore dell’Ufficio DIPP IV della D.G. dell’ippica del M.A.S.A.F., con cui è stata comunicata la sospensione sine die delle giornate di corse previste nel Calendario Nazionale Ippico 2026 presso l’Ippodromo di Taranto “Paolo VI”; - della nota prot. n. 52311 del 4 febbraio 2026, dell’Ufficio Centrale di Bilancio presso il M.A.S.A.F.. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla parte ricorrente il 10 aprile 2026: per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, - del Decreto n. 137070 del 20 marzo 2026 del Direttore Generale della Direzione Generale dell’ippica del MASAF, con cui è stato modificato il calendario delle corse ippiche per l’anno 2026, nella parte in cui sono state trasferite ad altri ippodromi ovvero annullate le giornate di corse calendarizzate per l’anno 2026 presso l’Ippodromo di Taranto “Paolo VI”, con contestuale trasferimento del relativo stanziamento di denaro; - della nota prot. n. 119976 dell’11 marzo 2026, con cui è stato - di fatto - annullato in autotutela, ex art. 21 nonies della Legge n. 241/1990, il Decreto di riconoscimento della Caroli Global Service S.r.l. prot. n. 46798 del 30 gennaio 2026; - della relazione del M.A.S.A.F. - Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica - Direzione generale dell’ippica prot. n. 124982 del 13 marzo 2026, allegata alla memoria di costituzione dell’Amministrazione resistente, depositata in data 14 marzo 2026; - della nota prot. n. 122786 del 12 marzo 2026 della Direzione Generale per l’ippica del M.A.S.A.F. - pubblicata unicamente sul sito istituzionale del Ministero e mai comunicata alla ricorrente - avente ad oggetto “comunicazione ritiro in autotutela del decreto D.G. n. 46798 del 30 gennaio 2026 – di riconoscimento della società di corse Caroli Global Service S.r.l. per l’organizzazione delle corse ippiche presso l’ippodromo di Taranto per l’annualità 2026”, nella quale si dà atto della richiesta di ritiro in autotutela del detto Decreto di riconoscimento n. 46798 del 30 gennaio 2026, avanzata dalla Direzione Generale del MASAF agli Organi di Controllo contabile; - della nota dell’Ufficio Centrale di Bilancio presso il M.A.S.A.F. - Rif. prot. U.C.B. Entrata 1910 del 2 febbraio 2026; - di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti ministeriali che hanno sospeso, annullato o trasferito le giornate di corse ippiche calendarizzate presso l’Ippodromo di Taranto, con trasferimento dei relativi stanziamenti, nonché atti relativi al ritiro in autotutela del decreto di riconoscimento della società ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (società ippica)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, i provvedimenti ministeriali che hanno modificato il calendario nazionale delle corse ippiche per il 2026, annullando o trasferendo ad altri ippodromi le giornate previste presso l’Ippodromo di Taranto e trasferendo i relativi stanziamenti. Ha contestato, in particolare, il mancato perfezionamento dell’efficacia del decreto di riconoscimento ai fini dell’organizzazione delle corse e il successivo ritiro in autotutela, deducendo difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità dell’azione amministrativa e non corretta qualificazione dell’atto ministeriale come annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990. L’Amministrazione aveva fondato le proprie determinazioni, tra l’altro, sulla pendenza di una procedura esecutiva sul compendio immobiliare destinato all’attività ippica, sulla presenza di un preteso diritto di superficie di terzi e sulla pendenza di un’azione revocatoria relativa al contratto di affitto e alla cessione del ramo d’azienda. La ricorrente ha sostenuto che tali circostanze erano conosciute dall’Amministrazione, che essa aveva fornito tutti gli elementi nella propria disponibilità e che le ulteriori ragioni ostative erano state prospettate soltanto in giudizio.
La decisione
In sede cautelare, il TAR ha ritenuto il ricorso e i motivi aggiunti assistiti da fumus boni iuris con riguardo al difetto di istruttoria e alla carenza di motivazione. La pendenza della procedura esecutiva, successiva al contratto di affitto, risultava già conosciuta dall’Amministrazione; inoltre, la ricorrente aveva dimostrato di avere fornito in sede procedimentale tutti gli elementi disponibili, non potendo produrre documentazione relativa a una procedura espropriativa riguardante soggetti terzi. È stata quindi ritenuta illogica la decisione amministrativa di disporre il mancato perfezionamento dell’efficacia del riconoscimento e l’annullamento degli atti di calendario sulla sola base di tale circostanza, senza un’autonoma valutazione dei fatti conosciuti. Le ulteriori ragioni relative al diritto di superficie e all’azione revocatoria non risultavano contenute nei provvedimenti impugnati e sono state qualificate come motivazione postuma. Il TAR ha inoltre rilevato che la nota impugnata con i motivi aggiunti non costituiva un annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, ma una mera richiesta agli organi di controllo di esercitare poteri di verifica e sospensione. L’istanza cautelare è stata accolta, ma, nel bilanciamento degli interessi e in considerazione dell’affidamento incolpevole dei controinteressati e dell’esigenza di non compromettere il regolare svolgimento delle corse ippiche per il 2026, il TAR ha mantenuto provvisoriamente efficaci i provvedimenti impugnati. Ha ordinato all’Amministrazione di rieditare il procedimento entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza, previa adeguata e completa istruttoria, con eventuale tutela anche per equivalente. Le spese della fase cautelare sono state compensate e la trattazione di merito è stata fissata per il 25 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Consente al giudice cautelare di adottare le misure necessarie, modulando gli effetti della tutela mediante il bilanciamento degli interessi e impartendo prescrizioni all’Amministrazione; nel caso concreto ha giustificato l’ordine di riedizione del procedimento entro novanta giorni, mantenendo nel frattempo efficaci gli atti impugnati.
art. 21-nonies l. 241/1990
L’atto impugnato non è stato qualificato come annullamento d’ufficio, poiché consisteva in una mera richiesta di esercizio di poteri di verifica e sospensione rivolta agli organi di controllo; inoltre, le ragioni ostative illustrate solo nelle difese dell’Amministrazione non potevano integrare la motivazione del provvedimento.
Massime di principio
- In sede cautelare, il difetto di istruttoria può ravvisarsi quando l’Amministrazione adotta una misura sfavorevole sulla base di una circostanza già conosciuta, senza svolgere un’autonoma e completa valutazione dei fatti e senza considerare gli elementi già forniti dall’interessato.
- Non può imputarsi al destinatario del provvedimento la mancata produzione di documenti o informazioni riferiti a procedure riguardanti soggetti terzi, quando l’Amministrazione conosceva o avrebbe dovuto conoscere autonomamente tali circostanze.
- Le ragioni ostative non contenute nel provvedimento impugnato e prospettate per la prima volta nelle difese processuali costituiscono motivazione postuma e non possono integrare la motivazione originaria dell’atto.
- Un atto che si limiti a richiedere agli organi di controllo l’esercizio di poteri di verifica o sospensione non costituisce, per il solo contenuto, un annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990.
- Nella tutela cautelare il giudice può accogliere l’istanza e, contestualmente, mantenere provvisoriamente efficaci gli atti impugnati e ordinare la riedizione del procedimento, quando ciò sia necessario per bilanciare il fumus di illegittimità con l’affidamento dei controinteressati e la continuità dell’attività amministrata.
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