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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20060/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che ha rigettato l'opposizione ex art. 59 d.lgs. 159/2011 relativa al mancato riconoscimento di un credito vantato dal ricorrente (e dalla sorella) per pagamenti effettuati in relazione a un preliminare di compravendita stipulato tra la madre del ricorrente e la societa' confiscata. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: sosteneva che la validita' e i riflessi civili del preliminare erano ormai oggetto di valutazione nel fascicolo principale e che, anche ove il preliminare non fosse stato riconosciuto, dovevano trovare spazio rimedi civilistici (indebito solutio, arricchimento senza causa) per le somme versate; inoltre lamentava che non poteva essergli richiesta la prova della non strumentalita' dei pagamenti rispetto all'attivita' delittuosa, e che la documentazione richiesta dal Tribunale sarebbe stata superflua o gia' presente negli atti della procedura principale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta e sufficientemente motivata la decisione del Tribunale di Palermo che aveva: richiamato la normativa e la giurisprudenza pertinente; rilevato la tardivita' e l'insufficienza delle produzioni documentali presentate in opposizione (molte copie fotostatiche di assegni incomplete o con beneficiari non chiari); evidenziato la mancanza di un collegamento probatorio tra i versamenti reclamati e il preliminare di compravendita (il Giudice delegato non aveva riconosciuto il preliminare per mancanza di trascrizione e data certa) e la mancata dimostrazione della titolarita' del credito o di un rapporto giuridico che giustificasse l'insinuazione nel passivo. Conseguentemente il ricorso e' stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma stimata in euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), art. 59

    Consente il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo; in tali impugnazioni sono applicabili i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., quindi il sindacato di legittimità e di motivazione nel limite previsto

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 52

    art. 52, comma 1, lett. b

    Stabilisce i requisiti soggettivi e oggettivi per l'ammissione dei crediti dei terzi (tra cui buona fede e non strumentalita' ai fini dell'attivita' delittuosa); la Corte ha richiamato l'esigenza di allegazioni specifiche su questi punti

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 58

    Regola il contenuto della domanda di ammissione del credito e il riparto dell'onere probatorio; il Tribunale ha ritenuto che la prova della fondatezza del credito dovesse essere prodotta tempestivamente con la domanda e non in sede tardiva

  • codice di procedura penale, art. 606

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ricordato che in materia di opposizioni allo stato passivo questi motivi sono utilizzabili

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 10 e 27

    Quelle norme limitano in altri casi i vizi deducibili; la Corte ha precisato che non sono applicabili al caso delle opposizioni allo stato passivo, per le quali e' consentito il piu' ampio sindacato ex art. 606 c.p.p.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000

    Ricondotta ai principi per la determinazione di ammende e sanzioni pecuniarie; la Corte ha disposto la condanna ad una somma equa alla Cassa delle ammende sulla base di tali principi

Massime di principio

  • In procedura di accertamento dei diritti di terzi (formazione dello stato passivo) l'onere di produrre la documentazione probatoria della pretesa grava sulla parte che chiede l'ammissione del credito e tali documenti devono essere prodotti tempestivamente con la domanda ex art. 58 d.lgs. 159/2011
  • Documenti tardivi o incompleti (es. copie fotostatiche di assegni senza retro, beneficiari non leggibili, o assegni tratti a favore di soggetti diversi) possono essere ritenuti insufficienti per dimostrare la titolarita' del credito e il collegamento con i beni confiscati
  • Se il giudice delegato non riconosce la validita' del negozio (es. preliminare non trascritto o privo di data certa), la persona che si ritiene creditrice deve esplicitare e documentare il titolo giuridico della sua pretesa (es. azione di indebito, espromissione, delegazione, mandato, accollo o donazione) e non puo' limitarsi ad affermare a parole l'esistenza del rapporto
  • Non e' accettabile un'inversione non motivata dell'onere della prova: la parte non puo' pretendere di non addebitarsi l'onere di documentare la propria pretesa invocando l'impossibilita' di provare un fatto negativo; deve fornire elementi concreti della perdita subita e del flusso dei versamenti
  • Il giudice delle misure di prevenzione ha ampi poteri d'ufficio e puo' valutare l'attendibilita' e la completezza delle produzioni documentali; le difese devono confrontarsi puntualmente con le osservazioni motivazionali del provvedimento impugnato per evitare l'inammissibilita' del ricorso per cassazione
  • In casi similari, quando i pagamenti provengono da terzi (es. familiari), e' utile prevedere e documentare espressamente la natura del rapporto con il debitore principale (mandato, delegazione, finanziamento, donazione) per collegare i versamenti al titolo che si assume a base della pretesa

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