Cassazione Penale, Sentenza n. 20060/2022 del 23/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che ha rigettato l'opposizione ex art. 59 d.lgs. 159/2011 relativa al mancato riconoscimento di un credito vantato dal ricorrente (e dalla sorella) per pagamenti effettuati in relazione a un preliminare di compravendita stipulato tra la madre del ricorrente e la societa' confiscata. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: sosteneva che la validita' e i riflessi civili del preliminare erano ormai oggetto di valutazione nel fascicolo principale e che, anche ove il preliminare non fosse stato riconosciuto, dovevano trovare spazio rimedi civilistici (indebito solutio, arricchimento senza causa) per le somme versate; inoltre lamentava che non poteva essergli richiesta la prova della non strumentalita' dei pagamenti rispetto all'attivita' delittuosa, e che la documentazione richiesta dal Tribunale sarebbe stata superflua o gia' presente negli atti della procedura principale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta e sufficientemente motivata la decisione del Tribunale di Palermo che aveva: richiamato la normativa e la giurisprudenza pertinente; rilevato la tardivita' e l'insufficienza delle produzioni documentali presentate in opposizione (molte copie fotostatiche di assegni incomplete o con beneficiari non chiari); evidenziato la mancanza di un collegamento probatorio tra i versamenti reclamati e il preliminare di compravendita (il Giudice delegato non aveva riconosciuto il preliminare per mancanza di trascrizione e data certa) e la mancata dimostrazione della titolarita' del credito o di un rapporto giuridico che giustificasse l'insinuazione nel passivo. Conseguentemente il ricorso e' stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma stimata in euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), art. 59
Consente il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo; in tali impugnazioni sono applicabili i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., quindi il sindacato di legittimità e di motivazione nel limite previsto
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 52
art. 52, comma 1, lett. b
Stabilisce i requisiti soggettivi e oggettivi per l'ammissione dei crediti dei terzi (tra cui buona fede e non strumentalita' ai fini dell'attivita' delittuosa); la Corte ha richiamato l'esigenza di allegazioni specifiche su questi punti
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 58
Regola il contenuto della domanda di ammissione del credito e il riparto dell'onere probatorio; il Tribunale ha ritenuto che la prova della fondatezza del credito dovesse essere prodotta tempestivamente con la domanda e non in sede tardiva
codice di procedura penale, art. 606
Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ricordato che in materia di opposizioni allo stato passivo questi motivi sono utilizzabili
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 10 e 27
Quelle norme limitano in altri casi i vizi deducibili; la Corte ha precisato che non sono applicabili al caso delle opposizioni allo stato passivo, per le quali e' consentito il piu' ampio sindacato ex art. 606 c.p.p.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000
Ricondotta ai principi per la determinazione di ammende e sanzioni pecuniarie; la Corte ha disposto la condanna ad una somma equa alla Cassa delle ammende sulla base di tali principi
Massime di principio
- In procedura di accertamento dei diritti di terzi (formazione dello stato passivo) l'onere di produrre la documentazione probatoria della pretesa grava sulla parte che chiede l'ammissione del credito e tali documenti devono essere prodotti tempestivamente con la domanda ex art. 58 d.lgs. 159/2011
- Documenti tardivi o incompleti (es. copie fotostatiche di assegni senza retro, beneficiari non leggibili, o assegni tratti a favore di soggetti diversi) possono essere ritenuti insufficienti per dimostrare la titolarita' del credito e il collegamento con i beni confiscati
- Se il giudice delegato non riconosce la validita' del negozio (es. preliminare non trascritto o privo di data certa), la persona che si ritiene creditrice deve esplicitare e documentare il titolo giuridico della sua pretesa (es. azione di indebito, espromissione, delegazione, mandato, accollo o donazione) e non puo' limitarsi ad affermare a parole l'esistenza del rapporto
- Non e' accettabile un'inversione non motivata dell'onere della prova: la parte non puo' pretendere di non addebitarsi l'onere di documentare la propria pretesa invocando l'impossibilita' di provare un fatto negativo; deve fornire elementi concreti della perdita subita e del flusso dei versamenti
- Il giudice delle misure di prevenzione ha ampi poteri d'ufficio e puo' valutare l'attendibilita' e la completezza delle produzioni documentali; le difese devono confrontarsi puntualmente con le osservazioni motivazionali del provvedimento impugnato per evitare l'inammissibilita' del ricorso per cassazione
- In casi similari, quando i pagamenti provengono da terzi (es. familiari), e' utile prevedere e documentare espressamente la natura del rapporto con il debitore principale (mandato, delegazione, finanziamento, donazione) per collegare i versamenti al titolo che si assume a base della pretesa
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