Sentenza n. 5695/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 6285/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo, derivante dalla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, n. 6285/2025, di riconoscere il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il docente ha agito per l'esecuzione della sentenza n. 6285/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero a riconoscergli il beneficio economico di € 500 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per il servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2020/2021 e 2024/2025, con le modalità previste per il personale di ruolo. La sentenza, notificata al Ministero il 25 settembre 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 13 marzo 2026. Dedotto il persistente inadempimento, il ricorrente ha chiesto l'accertamento della mancata esecuzione, l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina contestuale di un commissario ad acta, la liquidazione del suo compenso, la penalità di mora per l'ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la mancata impugnazione del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di pagare integralmente le spettanze dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'ulteriore inottemperanza ha disposto una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine e fino all'effettivo pagamento o, al più tardi, alla scadenza del termine assegnato, dopo la quale spetta alla parte attivarsi per l'insediamento del commissario. Ha nominato, per il caso di persistente inadempimento, il dirigente della DGOSV o un funzionario delegato con adeguate competenze tecniche; ha precisato che il munus di ausiliario è obbligatorio e non può essere rifiutato o inciso da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza. Il compenso del commissario sarà liquidato con successivo decreto collegiale secondo la disciplina indicata in motivazione; la relativa parcella va presentata entro il termine di decadenza previsto dall'art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, decorrente dal compimento dell'ultimo atto esecutivo. Gli atti del commissario devono essere depositati tramite PAT. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in € 800, oltre accessori e contributo unificato se dovuti, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;
Il ricorso per ottemperanza è procedibile quando il titolo non è stato impugnato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
di dover altresì disporre, a carico dell’Amministrazione resistente e a favore della ricorrente, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta);
La penalità di mora può essere commisurata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfo o alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;
Il decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, è presupposto per procedere all'ottemperanza contro l'amministrazione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
Il compenso e le spese del commissario ad acta sono determinati e liquidati con successivo decreto collegiale secondo la disciplina del testo unico sulle spese di giustizia e i riferimenti richiamati.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
Il termine di decadenza per presentare la parcella del commissario decorre dal compimento dell'ultimo atto esecutivo, non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
Massime di principio
- Quando un titolo giudiziale non impugnato è rimasto ineseguito e sia decorso il termine previsto per l'adempimento da parte dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine, nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento e applicare una penalità di mora.
- La penalità di mora in ottemperanza può essere quantificata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfo o alla scadenza del termine assegnato.
- Il munus del commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, è obbligatorio e non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Il termine per presentare la parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
Come è indicizzato
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