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Sentenza

Sentenza n. 252/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 744/2023.

Giustizia amministrativa202307276

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania n. 744/2023, nella parte in cui aveva respinto l’impugnazione dell’accertamento di inottemperanza all’ordine di demolizione, dell’acquisizione al patrimonio comunale e della sanzione pecuniaria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti contestavano la sentenza di primo grado deducendo, anzitutto, l’impossibilità di ottemperare all’ordine di demolizione, poiché il manufatto era sottoposto a sequestro penale e il dissequestro era intervenuto soltanto dopo il sopralluogo comunale del 5 ottobre 2019, posto a fondamento dell’accertamento di inottemperanza. Venivano inoltre censurati il verbale di inottemperanza, mai notificato o comunicato, l’insufficiente e non puntuale individuazione dei manufatti e delle aree da acquisire al patrimonio comunale, la violazione delle garanzie partecipative previste dalla legge n. 241/1990 e l’immotivata quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima di 20.000 euro. Erano altresì impugnati l’ordine di demolizione e le delibere comunali sui criteri di applicazione delle sanzioni.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, riformando la sentenza del TAR, ha accolto il ricorso di primo grado annullando tutti gli atti impugnati. Il Collegio ha premesso che l’acquisizione dell’area di sedime conseguente all’inottemperanza all’ordine demolitorio e l’irrogazione della sanzione pecuniaria hanno, in linea generale, natura obbligatoria e contenuto vincolato, sicché i vizi meramente formali o procedurali non sarebbero di per sé decisivi. Nella fattispecie, tuttavia, le carenze formali evidenziavano una carenza e irragionevolezza sostanziale dell’istruttoria: il Comune non aveva considerato che il sequestro penale impediva ai proprietari di eseguire la demolizione prima del dissequestro. Poiché il dissequestro era intervenuto dopo il sopralluogo che aveva accertato l’inottemperanza, non potevano ancora decorrere i termini rilevanti per l’acquisizione al patrimonio comunale. Il Collegio ha inoltre rilevato l’imprecisa individuazione dell’area di sedime e l’assenza di motivazione sulla quantificazione della sanzione nella misura massima. Il Comune dovrà rimettere formalmente gli appellanti nella proprietà e nel possesso dei beni; da tale momento decorrerà il termine per l’eventuale nuova demolizione e acquisizione. Un eventuale nuovo provvedimento di acquisizione dovrà individuare puntualmente e univocamente manufatti e aree di sedime, mentre una eventuale reiterazione della sanzione pecuniaria dovrà motivare adeguatamente l’importo. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive, dell’area di sedime e di quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe

    L’acquisizione dell’area di sedime al patrimonio comunale costituisce effetto automatico dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, ma presuppone una concreta possibilità di adempiere all’ordine e una puntuale individuazione dei manufatti e delle aree interessate.

  • l. 241/1990

    Le garanzie di partecipazione procedimentale sono state richiamate dagli appellanti; la decisione valorizza soprattutto la carenza istruttoria e motivazionale dell’amministrazione.

Massime di principio

  • L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale conseguente all’inottemperanza a un ordine di demolizione non può operare quando il destinatario, per effetto di un sequestro penale ancora in corso, sia stato oggettivamente impossibilitato ad accedere al bene e a procedere alla demolizione.
  • Il termine per adempiere all’ordine di demolizione e, conseguentemente, per far decorrere gli effetti acquisitivi non può considerarsi utilmente decorso durante il periodo in cui il bene è sottoposto a sequestro penale che impedisce materialmente l’esecuzione dell’ordine.
  • Anche nell’esercizio di un potere vincolato, l’amministrazione deve svolgere un’istruttoria effettiva e considerare le circostanze concrete che possono escludere l’inottemperanza imputabile, nonché motivare adeguatamente il provvedimento.
  • Il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale deve individuare in modo puntuale e univoco i manufatti abusivi, l’area di sedime e l’eventuale area ulteriore acquisita, entro i limiti previsti dalla legge.
  • La sanzione pecuniaria amministrativa applicata per l’abuso edilizio, quando sia quantificata nella misura massima, richiede una motivazione specifica sulle ragioni della determinazione dell’importo.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieAcquisizione gratuita al patrimonio comunaleOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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