Sentenza n. 881/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento prot. -OMISSIS-emesso dalla Guardia di Finanza Tenenza di -OMISSIS- e comunicato in pari data, recante diniego parziale di accesso ai documenti richiesti dalla società ricorrente con istanza del 26.1.2026, nella parte in cui l'ostensione dei processi verbali di acquisizione di informazioni è stata limitata alla sola versione con i dati anagrafici, le mansioni e ogni altro dato identificativo dei dichiaranti oscurati; - di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, nonché per la declaratoria del diritto della società ricorrente di accedere integralmente agli atti indicati in istanza, con ordine alla Guardia di Finanza Tenenza di -OMISSIS- di acconsentire all'accesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di accesso ai processi verbali di acquisizione delle informazioni raccolte dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'accertamento su un presunto appalto non genuino
Esito
Favorevole al ricorrente (società destinataria di accertamento)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il diniego parziale di accesso alla documentazione istruttoria posta a fondamento del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione relativo alla contestata violazione dell'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276/2003. L'amministrazione aveva consentito l'accesso ai verbali delle dichiarazioni rese da 27 lavoratori soltanto in forma anonima, oscurandone dati anagrafici, mansioni e altri elementi identificativi. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22 e 24, comma 7, l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e illogicità manifesta. Ha sostenuto che l'oscuramento, anche di dichiarazioni potenzialmente favorevoli, compromettesse il diritto di difesa, che non fosse stato adeguatamente effettuato il bilanciamento con la riservatezza dei lavoratori, che non fossero dimostrati i rischi connessi ai rapporti di parentela tra gli amministratori e che il diniego fosse comunque sproporzionato rispetto ai lavoratori non più in servizio presso la società.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha ritenuto che il diritto di difesa connesso all'accesso debba essere contemperato con la riservatezza dei lavoratori e con l'esigenza di evitare ritorsioni, pressioni indebite o pregiudizi, in particolare perché i lavoratori costituiscono la parte debole del rapporto. Per i lavoratori ancora in servizio, l'amministrazione ha correttamente oscurato i dati identificativi, poiché il bilanciamento degli interessi giustificava la prevalenza della riservatezza; la motivazione concreta, fondata anche sui particolari rapporti tra le società coinvolte, sui legami familiari tra componenti dei consigli di amministrazione e sull'utilizzo dello stesso professionista per prestazioni fiscali e lavoristiche, è stata ritenuta non irragionevole né inadeguata. Per i lavoratori non più legati alla società da un rapporto di lavoro in essere, invece, il segreto istruttorio previsto dal DM n. 757/1994 non può essere opposto, non essendo più attuale il rischio che giustifica la prevalenza della riservatezza sul diritto di difesa. L'amministrazione è stata quindi ordinata a consentire, entro trenta giorni, l'accesso integrale e senza oscuramenti alle dichiarazioni relative agli ex lavoratori; per i dipendenti ancora in servizio, l'accesso integrale potrà avvenire solo previa acquisizione del loro consenso scritto, mediante instaurazione del relativo contraddittorio. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
Riconosce il quadro generale del diritto di accesso, da bilanciare con le esigenze di riservatezza tutelate dalla disciplina speciale applicabile agli atti ispettivi.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
È richiamato dalla ricorrente a fondamento del diritto di accesso per esigenze difensive; il giudice ne coordina l'applicazione con la tutela della riservatezza dei lavoratori prevista dalla disciplina speciale.
art. 2, comma 1, lett. c, DM n. 757/1994
documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi
Sottrae all'accesso, per esigenze di vita privata e riservatezza, le notizie acquisite in sede ispettiva quando la loro divulgazione possa esporre lavoratori o terzi a discriminazioni, pressioni o pregiudizi.
art. 3, comma 1, lett. c, DM n. 757/1994
finché perduri il rapporto di lavoro
Il divieto di accesso opera finché perdura il rapporto di lavoro; cessato tale rapporto, il segreto istruttorio non può più giustificare il diniego rispetto al diritto di difesa del richiedente.
art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276/2003
È la disposizione la cui violazione era contestata nel verbale unico di accertamento relativo al presunto appalto non genuino; costituisce il contesto istruttorio delle dichiarazioni richieste in accesso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata nella pubblicazione della sentenza.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nell'accesso difensivo agli atti ispettivi contenenti dichiarazioni di lavoratori, il diritto di difesa deve essere bilanciato con la tutela della riservatezza e con l'esigenza di prevenire ritorsioni, pressioni indebite o pregiudizi nei confronti dei lavoratori, in quanto parte debole del rapporto.
- Il divieto di accesso previsto per le notizie acquisite durante attività ispettive, quando la divulgazione possa arrecare pregiudizio ai lavoratori, opera finché perdura il rapporto di lavoro tra il dichiarante e la società richiedente l'accesso.
- Quando il rapporto di lavoro tra il dichiarante e la società richiedente è cessato, l'amministrazione non può invocare il segreto istruttorio fondato sulla tutela della riservatezza per negare l'accesso integrale alle dichiarazioni, poiché viene meno la ragione attuale della prevalenza della riservatezza sul diritto di difesa.
- Per i lavoratori ancora in servizio, è legittimo consentire l'accesso soltanto in forma anonima, oscurando i dati identificativi, se l'amministrazione abbia effettuato un concreto bilanciamento degli interessi e motivato il rischio di pressioni o pregiudizi sulla base di circostanze specifiche.
- Quando l'accesso integrale agli atti relativi a lavoratori ancora in servizio è subordinato al loro consenso, l'amministrazione deve instaurare con gli interessati un contraddittorio finalizzato ad acquisire l'eventuale assenso scritto.
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