Sentenza n. 16424/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del decreto del 21/6/2024 con cui è stata rigettata la richiesta depositata il 13/1/2024 di rinnovo della licenza di porto d’armi ad uso sportivo, notificato dal Commissariato di P.S. Sezionale -OMISSIS- Roma in data 12/7/2024, nonché di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, conosciuto e no, comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Questura di Roma del 21 giugno 2024 di diniego del rinnovo della licenza di porto d’armi a uso sportivo
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego, notificato il 12 luglio 2024, del rinnovo richiesto il 13 gennaio 2024, motivato con la convivenza con una persona avente pregiudizi penali incompatibili con il possesso di titoli di polizia. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 e 10-bis l. 241/1990: la Questura non avrebbe adeguatamente esaminato le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto, i documenti prodotti attestanti l’assenza di precedenti penali del richiedente e dei familiari e la distinzione tra pregiudizi di polizia e pregiudizi penali; avrebbe inoltre mutato la qualificazione dei fatti tra preavviso e provvedimento finale. Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 42 e 43 r.d. 773/1931, contestando che condotte attribuite al figlio, e non al richiedente, potessero incidere sull’affidabilità di quest’ultimo. Ha sostenuto che i fatti non erano gravi, recenti o reiterati in misura tale da dimostrare un rischio di abuso, che mancavano situazioni di conflittualità o pressioni familiari e che il figlio aveva acquistato un diverso immobile e trasferito la residenza il 14 agosto 2024, dopo il diniego.
La decisione
Il TAR ha esaminato congiuntamente e respinto entrambi i motivi. Ha ritenuto che il diniego in materia di armi abbia natura cautelare e possa fondarsi su una valutazione preventiva del rischio di abuso, purché ancorata a circostanze di fatto riscontrate e non a mere supposizioni. La discrezionalità dell’autorità può considerare anche il contesto familiare e l’accessibilità dell’arma a un convivente sospettato: il figlio del ricorrente era stato trovato in due occasioni in possesso di sostanze stupefacenti ed era solito frequentare persone segnalate per la stessa violazione; tali elementi rendevano ragionevole il sospetto che potesse abusare dell’arma detenuta dal padre. Il successivo trasferimento di residenza del figlio, avvenuto due mesi dopo il provvedimento, non ne determina l’illegittimità, dovendosi valutare la situazione esistente al momento dell’adozione; il mutamento può eventualmente rilevare per una nuova istanza. Il riferimento nel provvedimento finale a pregiudizi «penali», anziché a pregiudizi «di polizia» indicati nel preavviso, è stato qualificato come mero refuso: gli accertati precedenti di polizia del figlio erano sufficienti a giustificare la decisione e a confutare le osservazioni procedimentali. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 43, comma 2, r.d. 773/1931
l’art. 43, comma 2, del R.D. 18.06.31 n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), prevede che la licenza di porto d’armi può essere negata ai soggetti che abbiano riportato alcuni tipi di condanne, di cui al primo comma, “qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”.
La licenza può essere negata a chi non dia affidamento di non abusare delle armi; la valutazione cautelare può basarsi anche su circostanze del contesto familiare che rendano plausibile l’accesso di un convivente sospettato all’arma.
Massime di principio
- Il diniego o la revoca di un titolo di polizia relativo al possesso di armi hanno natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e possono fondarsi sulla possibilità di abuso, purché il rischio sia ricondotto a circostanze di fatto puntuali e sufficientemente riscontrate, non a mere congetture.
- Nel valutare l’affidabilità del richiedente un titolo relativo alle armi, l’amministrazione può considerare anche il contesto familiare e la stabile convivenza: il rischio può sussistere quando l’arma detenuta dal richiedente sia liberamente accessibile a un terzo convivente nei cui confronti emergano fondati elementi di sospetto, anche se nulla è direttamente imputabile al richiedente.
- La legittimità del diniego va valutata in relazione alla situazione di fatto esistente al momento della sua adozione; un successivo mutamento delle circostanze, come il trasferimento di residenza del convivente, non invalida retroattivamente il provvedimento, ma può essere fatto valere in una nuova istanza.
- La difformità terminologica tra il preavviso di rigetto e il provvedimento finale non comporta di per sé l’illegittimità quando risulti un mero refuso e il provvedimento sia comunque fondato sui fatti effettivamente accertati, idonei a giustificare la decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 1106/2026 - Latina, Sezione 2
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 1107/2026 - Latina, Sezione 2
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 1108/2026 - Latina, Sezione 2
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 1986/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 478/2026 - Parma, Sezione 1
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 16450/2026 - Roma, Sezione 2B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →