Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1744/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento del Direttore della sede INPS di Messina n. 480090180972 del 10/11/2025, comunicato in data 15/11/2025, con il quale è stata respinta la domanda di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) presentata dalla società ricorrente in data 08/08/2025, con protocollo INPS.4800.08/08/2025.0544129, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202600341

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della domanda di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per il periodo dal 28 luglio 2025 al 27 settembre 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento con cui l'INPS ha respinto la domanda di CIGO presentata per 21 lavoratori, deducendo l'eccesso di potere per inattendibilità e travisamento dei fatti, illogicità e incongruenza, nonché la violazione del d.lgs. n. 148/2015, del d.m. n. 95442/2016 e delle circolari e del Messaggio INPS n. 2276/2017. La ricorrente sosteneva che la riduzione delle commesse fosse drastica, temporanea, imprevedibile e non imputabile all'impresa, dipendendo dalle decisioni di più committenti e non dalla normale stagionalità estiva; invocava quindi la causale delle situazioni temporanee di mercato. Deduceva inoltre la violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 e il difetto di motivazione, lamentando che l'INPS non avesse considerato l'anomalo calo delle commesse, l'assenza di clausole contrattuali che prevedessero sospensioni programmate e il contenuto del Messaggio INPS n. 2276/2017, ritenuto applicabile anche alle contrazioni periodiche dell'attività. L'INPS ha chiesto il rigetto, sostenendo che la documentazione originaria riconduceva espressamente la contrazione alla calura e alla stagionalità estiva, evento prevedibile e rientrante nel rischio d'impresa; che la successiva relazione integrativa aveva modificato la causale, attribuendo il calo alle politiche di risparmio dei committenti; che anche tali decisioni commerciali rientravano nell'alea contrattuale dell'impresa; e che i contratti e la comunicazione di chiusura di un cantiere confermavano la natura fisiologica e programmata della sospensione. L'INPS ha inoltre dedotto la carenza dell'istruttoria richiesta dal Messaggio n. 2276/2017 e l'esistenza di precedenti domande di CIG della società.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e ha ritenuto legittimo il diniego dell'INPS. In base all'art. 11 d.lgs. n. 148/2015 e all'art. 1, commi 2 e 3, d.m. n. 95442/2016, la CIGO presuppone un evento transitorio, non imputabile all'impresa o ai dipendenti, e una prevedibile ripresa della normale attività. Tali presupposti, trattandosi di una misura di sostegno che deroga al normale sinallagma contrattuale e trasferisce un costo sulla collettività, devono essere interpretati restrittivamente. Il requisito della non imputabilità comprende l'estraneità dell'evento anche rispetto ai committenti dell'impresa: le loro decisioni commerciali, organizzative o finanziarie, ove incidano sulla quantità di lavoro affidata, rientrano normalmente nell'alea contrattuale e nel rischio d'impresa. Nel caso concreto, la documentazione originaria — relazione tecnica e verbale sindacale, dichiarati ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 445/2000 — riconduceva la riduzione dell'attività alla calura e alla fisiologica stagionalità estiva. La successiva diversa ricostruzione, fondata sulle politiche di risparmio dei committenti, non superava tale risultanza. In ogni caso, anche questa seconda causale non avrebbe integrato un evento non imputabile, eccezionale e imprevedibile. I contratti di appalto, basati su un valore annuo ripartito in dodici mensilità e su meccanismi di work order, evidenziavano la fisiologica variabilità degli ordinativi; inoltre, la comunicazione del committente indicava la chiusura estiva del cantiere per esigenze tecnico-organizzative e produttive, confermando la prevedibilità della sospensione. Il Messaggio INPS n. 2276/2017 non è stato ritenuto violato: esso ammette che la contrazione periodica non esclude in astratto la CIGO, ma non deroga ai requisiti legali e richiede un'istruttoria particolarmente rigorosa, comprendente l'analisi del settore, dei dati storici sull'utilizzo degli ammortizzatori, del rapporto tra lavoratori interessati e organico e della struttura dei contratti di lavoro. La documentazione della società è stata ritenuta carente e non idonea a distinguere una situazione contingente da una fluttuazione stagionale già nota. Il provvedimento è stato quindi considerato adeguatamente motivato, istruito e coerente con la discrezionalità tecnica dell'INPS. La società è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. 148/2015

    situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e le situazioni temporanee di mercato

    La CIGO richiede un evento transitorio e non imputabile all'impresa o ai dipendenti; il requisito è interpretato restrittivamente e non comprende le vicende riconducibili al normale rischio d'impresa o alle decisioni dei committenti.

  • art. 1, commi 2 e 3, d.m. 95442/2016

    prevedibilità della ripresa della normale attività lavorativa; transitorietà della situazione aziendale e temporaneità della situazione di mercato

    La concessione della CIGO deve essere valutata considerando la transitorietà della situazione, la temporaneità del mercato e la prevedibile ripresa dell'attività.

  • art. 47 d.P.R. 445/2000

    Le dichiarazioni contenute nella relazione tecnica e nel verbale sindacale, rese ai sensi della disposizione, sono state considerate dal giudice dotate di specifico valore probatorio.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento di diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato, in quanto fondato su un'istruttoria completa e su una valutazione logica e coerente dei presupposti della CIGO.

  • Messaggio INPS n. 2276/2017

    La contrazione periodica dell'attività non esclude di per sé la CIGO, ma l'accesso resta subordinato ai requisiti di legge e a un'istruttoria particolarmente rigorosa sulla natura contingente della situazione.

Massime di principio

  • Ai fini della CIGO, il requisito della non imputabilità richiede che l'evento sia estraneo alla sfera di controllo dell'impresa e non riconducibile al normale rischio d'impresa, a scelte organizzative o a errori di programmazione.
  • Le decisioni commerciali, organizzative o finanziarie dei committenti che determinano una riduzione delle commesse rientrano, di regola, nell'alea contrattuale assunta dall'impresa e non costituiscono un evento esterno, imprevedibile e inevitabile idoneo a giustificare la CIGO.
  • Le riduzioni dell'attività dovute alla stagionalità prevedibile e ciclica, anche quando incidono sulle commesse dell'impresa, non integrano normalmente una situazione temporanea di mercato non imputabile ai fini dell'accesso alla CIGO.
  • Il Messaggio INPS n. 2276/2017 non deroga ai requisiti legali della CIGO: anche in presenza di contrazioni periodiche dell'attività è necessaria un'istruttoria rigorosa, supportata da dati sul settore, precedenti ricorsi agli ammortizzatori sociali, rapporto tra lavoratori coinvolti e organico e struttura dei contratti di lavoro.
  • Quando la documentazione originaria prodotta dall'impresa riconduce la sospensione o riduzione dell'attività a una causa stagionale prevedibile, una successiva relazione integrativa che prospetti una diversa causale non è sufficiente, in assenza di elementi idonei, a superare la prima ricostruzione.
  • Il diniego di CIGO è legittimo se l'amministrazione esamina la documentazione aziendale, considera la natura transitoria e prevedibile della ripresa e motiva coerentemente l'assenza dei presupposti legali, nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieMotivazione del provvedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.