Cassazione Civile, Sentenza n. 12/2025 del 02/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugnava la decisione della Commissione tributaria regionale del Molise che, su appello delle società, aveva annullato avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2008. Le contestazioni originate da attività di verifica riguardavano l'indeducibilità, ai sensi degli artt. 110 comma 10 e 109 del d.P.R. 917/1986 (TUIR), di costi per consulenze rese da soggetto domiciliato a Dubai (Paese con regime fiscale privilegiato) e l'indebita deduzione di costi non documentati. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, lamentando in particolare: (i) motivazione apparente della sentenza impugnata, per essere questa basata in gran parte su rinvio "per relationem" a pronunce per anni diversi senza esplicitare ragioni dell'adesione e senza illustrare come la documentazione prodotta fosse idonea a dimostrare la deducibilità; (ii-iv) errori nella valutazione probatoria e nella corretta applicazione delle norme sul carico della prova e sulla deducibilità; (v) ultrapetizione, poiché la CTR avrebbe accolto in appello censure che non erano state specificamente impugnate in primo grado (nuove questioni), annullando integralmente gli atti impositivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (motivazione apparente) e il quinto motivo (ultrapetizione), assorbendo i restanti motivi. Ha ritenuto che la sentenza della C.T.R. fosse viziata per difetto di motivazione in quanto si era limitata a richiamare per relationem decisioni rese per anni diversi senza svolgere un autonomo esame critico delle censure e senza esplicitare le ragioni dell'ammissibilità e della valutazione della documentazione. Inoltre la C.T.R. aveva accolto censure non specificamente dedotte in primo grado, incorrendo in ultrapetizione. Per tali ragioni la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte tributaria regionale del Molise in diversa composizione per un nuovo esame conforme ai principi indicati, demandando anche a quella Corte la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
art.360, primo comma, n.3 e n.5
La Corte ha usato l'art.360 per censurare la motivazione apparente (n.5) e per richiamare i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione (n.3) ritenendo che la sentenza di appello non rendesse percepibile il fondamento della decisione.
art. 132 c.p.c.
Richiamato come parametro procedurale per la completezza e chiarezza della motivazione; la Corte ha ritenuto che tale requisito non fosse rispettato dalla C.T.R.
d.lgs. n.546 del 1992
Norme del processo tributario invocate per il principio che la sentenza di appello deve illustrare le censure sollevate e le ragioni per le quali sono respinte o accolte; la Corte ha richiamato l'obbligo di motivare l'accoglimento di questioni ritenute nuove.
d.lgs. n.542 del 1996
Citato in relazione al vizio di ultrapetizione: la Corte ha ritenuto che la C.T.R. abbia deciso oltre i limiti della domanda o abbia accolto questioni non tempestivamente sollevate.
codice di procedura civile
art.345 c.p.c.; art.118 disp. att. c.p.c.
Art.345 richiamato in tema di decisione che travalica le conclusioni e art.118 per il principio della motivazione minima; la Corte ha ritenuto violati tali principi dalla decisione di appello.
d.P.R. n.917/1986 (TUIR)
art.109; art.110, comma 10; art.100
Le norme sul TUIR sono il fondamento sostanziale della contestazione fiscale (indeducibilità di spese per operazioni con soggetti in Paesi a fiscalità privilegiata e criteri di imputazione fiscale). La Corte di legittimità non ha deciso nel merito su tali disposizioni, ma ha rinviato per carenza motivazionale; ha comunque richiamato che la prova della sussistenza dei requisiti per la deducibilità incombe sulle società.
codice civile
Norme relative alle regole di prova; il ricorso denunciava erronea valutazione del carico della prova da parte della C.T.R., ma la Cassazione ha assorbito tali profili dopo aver cassato per motivazione e ultrapetizione.
Costituzione
Richiamato nei principi giurisprudenziali sulla motivazione minima costituzionalmente richiesta per le decisioni giudiziarie; la sentenza di appello è stata ritenuta carente rispetto a tale minimo.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza d'appello non può limitarsi a un rinvio per relationem a decisioni relative ad anni diversi o ad altro processo: è necessario un autonomo esame critico delle censure e l'esplicitazione delle ragioni dell'adesione.
- Se la motivazione, pur graficamente presente, non rende percepibile il fondamento della decisione (argomentazioni inidonee o generiche), la sentenza può essere annullata per motivazione apparente/carenza motivazionale.
- La Corte d'appello non può decidere questioni nuove non specificamente dedotte nel primo grado; l'accoglimento di tali questioni costituisce ultrapetizione e vizio rilevante in cassazione.
- In materia tributaria l'onere della prova circa la sussistenza dei requisiti per la deducibilità (anche quando è invocata una convenzione internazionale o si discute la qualificazione di rapporti con soggetti in paesi a fiscalità privilegiata) grava sul contribuente; la valutazione probatoria deve essere chiaramente esplicitata nella motivazione.
- Quando la Cassazione annulla per vizi di motivazione o ultrapetizione, i profili di merito eventualmente sollevati possono risultare assorbiti e il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia fornendo piena e congrua motivazione.
- Per evitare il rischio di inammissibilità o di perdita delle doglianze, le società devono formulare specifiche impugnazioni in primo grado; introdurre in appello questioni nuove è rischioso e può essere rigettato.
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