Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 40/2025 del 02/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Milano n. 3990/2022 che aveva rigettato l'appello di Carlo, Alessandra e Luca Molina avverso le pronunce di merito che avevano in parte accolta la domanda revocatoria e disposto annotazioni sui registri immobiliari. Il ricorso per cassazione articolava cinque motivi: 1) nullità/inesistenza della notifica dell'atto di riassunzione (art.160 c.p.c.) per errore nella indicazione del nome del procuratore domiciliatario; 2) estinzione del processo per mancata riassunzione valida (art.392 c.p.c.); 3) illegittimità dell'ammissione di domanda revocatoria (art.2901 c.c.) nel giudizio di opposizione di terzo (art.619 c.p.c.); 4) preclusione delle domande autonome da parte degli intervenienti (richiamo agli artt.166,167,268 c.p.c.); 5) errata liquidazione delle spese e mancata considerazione della soccombenza reciproca (art.92 c.p.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e cinque i motivi: la notifica della riassunzione non era inesistente ma idonea al raggiungimento dello scopo nonostante l'errore materiale nel nome del difensore, sicché non sussisteva nullità insanabile; perciò non poteva essere dichiarata l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione. Ha confermato che nel giudizio di opposizione di terzo (come nell'opposizione ex art.615) si svolge un ordinario giudizio di cognizione e sono dunque ammissibili anche domande revocatorie e tutte le domande pertinenti alla contestazione del diritto del procedente; ha altresì affermato che gli intervenienti possono proporre domande autonome accettando il processo nello stato in cui si trova e restando soggetti solo alle preclusioni istruttorie già intervenute. Quanto alle spese, la Corte ha confermato la liquidazione della soccombenza così come operata in appello e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di questo grado, con l'indicazione dell'importo determinato e con l'attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 160 c.p.c.

    Rilevata la distinzione tra nullità assoluta e sanabile: un errore materiale nell'indicazione del nome del destinatario non determina automaticamente nullità quando il destinatario sia comunque individuabile e sia possibile ritenere che l'atto sia pervenuto al soggetto cui era diretto.

  • art. 392 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che la declaratoria di estinzione del processo per mancata riassunzione non potesse essere pronunciata essendo valida la notifica della riassunzione; quindi il vizio dedotto non integra la causa di estinzione.

  • art. 619 c.p.c.

    L'opposizione di terzo all'esecuzione è un giudizio di cognizione nel quale l'opponente può proporre tutte le domande idonee a contestare il diritto del procedente sul bene pignorato; sono ammesse anche domande che mirino a incidere sul titolo esecutivo o a ottenere pronunce afferenti la titolarità del bene.

  • art. 615 c.p.c.

    Analogia richiamata: come nell'opposizione di merito ex art.615, anche nell'opposizione di terzo è consentito il pieno contraddittorio e la proposizione di domande riconvenzionali o autonome nel quadro del giudizio di cognizione.

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria può essere esperita nell'ambito dell'opposizione di terzo all'esecuzione; la Corte ha ritenuto che l'inquadramento della domanda revocatoria in quel giudizio fosse legittimo.

  • artt. 166, 167 e 268 c.p.c.

    Gli intervenienti in giudizio non sono esclusi dal proporre domande autonome: intervenendo accettano lo stato del processo, restano soggetti alle eventuali preclusioni già maturate, ma non v'è di per sé divieto di nuove domande.

  • art. 92 c.p.c.

    La liquidazione delle spese va fatta con riferimento alla soccombenza effettiva; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dell'appello che aveva individuato la soccombenza prevalente nella domanda revocatoria, applicando la regola della soccombenza anche in presenza di plurimi giudicanti.

  • art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3 e 4)

    I motivi di cassazione sono stati esaminati nei limiti delle ipotesi previste dall'art.360: vizio di motivazione e violazione di norme processuali (n.3) e nullità del procedimento (n.4). La Corte ha ritenuto le censure infondate.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n.115/2002

    La Corte ha attestato l'esistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo da parte dei ricorrenti, in quanto il ricorso è stato rigettato.

Massime di principio

  • Un errore materiale nella indicazione del nome del destinatario di una notifica non comporta automaticamente l'inesistenza dell'atto: occorre valutare se il destinatario sia comunque identificabile e se l'errore abbia impedito effettivamente la conoscenza dell'atto.
  • L'opposizione di terzo all'esecuzione è un giudizio di cognizione piena: l'opponente può proporre domande anche principali o revocatorie volte a contestare il diritto del procedente sul bene pignorato.
  • Chi interviene nel processo accetta lo stato del giudizio nel momento dell'intervento e può proporre domande autonome, fermo restando che è soggetto alle eventuali preclusioni istruttorie già intervenute.
  • La soccombenza va valutata con riferimento alle domande principali effettivamente decise; in casi complessi con plurime domande si applica la regola della prevalenza della domanda principale ai fini della ripartizione delle spese.
  • In sede di cassazione le censure sulla ritualità delle notifiche richiedono dimostrazione della nullità assoluta (ossia della impossibilità di individuare il destinatario); altrimenti il vizio è sanabile e il gravame è destinato a essere rigettato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.