Cassazione Penale, Sentenza n. 46898/2023 del 22/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello del 03/10/2022. Drei ha dedotto un unico motivo relativo a presunta carenza motivazionale per non aver valutato l'esistenza delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e per non avere considerato la delega di funzioni a suo favore e una precedente assoluzione in primo grado; aveva inoltre concordato la pena in appello (art. 599-bis). Romagnoli ha articolato undici motivi: censurava la presunta genericità dell'imputazione (art. 429 cod. proc. pen.), la valutazione del suo ruolo e della responsabilità in ordine alla bancarotta impropria (art. 223 legge fall.) per il mancato pagamento di debiti fiscali e previdenziali, la qualificazione della bancarotta documentale (art. 216 legge fall.), la richiesta di derubricazione in ipotesi meno gravi, la mancata considerazione di elementi probatori che avrebbero consentito la ricostruzione della contabilità e la riduzione o esclusione del dolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Alberto Drei (visto il concordato in appello e i limiti di impugnazione previsti dall'art. 599-bis), condannandolo anche al pagamento delle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende. Il ricorso di Alfonso Romagnoli è stato ritenuto fondato soltanto con riguardo al reato di bancarotta fraudolenta documentale: la Corte ha annullato la sentenza impugnata in relazione a tale capo per carenza di motivazione, in particolare perché l'appello aveva ricavato il dolo solo in termini di dolo eventuale mentre la fattispecie contestata richiede dolo specifico; per il resto (bancarotta impropria per il cagionamento doloso del dissesto) il ricorso è stato respinto e la responsabilità confermata. È inoltre rilevato che l'indicazione dei debiti e delle scritture mancanti nell'imputazione è risultata sufficientemente specifica e che la condotta di non pagare sistematicamente imposte e contributi può integrare la bancarotta impropria quando risulti scelta gestionale consapevole.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Limita le censure ammissibili in Cassazione per sentenze emesse a seguito di concordato in appello: sono ammissibili solo i motivi attinenti alla formazione della volontà di concordare, al consenso del P.M., al contenuto difforme della pronuncia o alla prescrizione; doglianze rinunciate con il concordato non sono ammissibili
art. 129 cod. proc. pen.
La Corte territoriale non ha ritenuto sussistenti le condizioni per il proscioglimento ex art. 129; contestazioni relative a dette condizioni, quando il ricorrente ha concordato la pena in appello, sono inammissibili in Cassazione
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
la norma prevede sia chi "ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili", sia chi "li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari"
Distinzione tra due ipotesi: 1) occultamento/distruzione richiede dolo specifico (volontà di recare pregiudizio ai creditori); 2) tenuta in modo da non consentire la ricostruzione richiede dolo generico. La Corte ha annullato la decisione in relazione all'occasione in cui l'appello aveva attribuito solo dolo eventuale mentre per l'occultamento la norma richiede dolo specifico
art. 223, comma 2, n. 2, legge fallimentare
Consente di integrare bancarotta impropria quando l'illecita condotta gestionale (es. sistematico inadempimento di obbligazioni fiscali e previdenziali) cagiona il dissesto; la Cassazione ha ritenuto che la scelta gestionale consapevole di non pagare imposte e contributi possa integrare tale fattispecie
art. 429 cod. proc. pen.
Regola la specificità dell'imputazione: la Corte ha ritenuto che l'indicazione del titolo dei debiti non onorati e del loro ammontare complessivo, nonché l'elencazione delle scritture mancanti, fossero sufficientemente specifici per consentire la difesa
art. 217, n. 4, legge fallimentare
Norma che può prevedere ipotesi di minore gravità per talune condotte di bancarotta; la Corte ha ritenuto inapplicabile la derubricazione nel caso concreto, per la responsabilità accertata del ricorrente negli atti gestionari che hanno portato al dissesto
art. 2634 cod. civ.
Richiama il principio per dimostrare vantaggi compensativi in operazioni tra società di gruppo: l'interessato deve provare specificamente il saldo positivo delle operazioni o la prevedibilità di benefici per la società apparentemente danneggiata; mera appartenenza a un gruppo non è sufficiente
varia giurisprudenza di Cassazione (richiamata)
La giurisprudenza citata precisa che l'amministratore formale può essere ritenuto responsabile anche se presta il ruolo di foglia di fico quando le circostanze dimostrino la responsabilità effettiva; inoltre chiarisce i rapporti tra dolo specifico ed eventuale nella bancarotta documentale
Massime di principio
- Se si concorda la pena in appello ai sensi dell'art. 599-bis, le possibilità di impugnazione in Cassazione sono fortemente limitate: non sono ammissibili doglianze sui motivi rinunciati con il concordato o sulla valutazione ordinaria del merito che non attengano alla legittimità formale del concordato
- Per la bancarotta documentale la differenza tra occultamento/distruzione e tenuta irregolare delle scritture è cruciale: la prima richiede dolo specifico (volontà di arrecare pregiudizio ai creditori), la seconda dolo generico; la motivazione del giudice deve chiarire quale fattispecie si ritenga integrata e come sia provato il relativo elemento soggettivo
- L'amministratore 'di diritto' può essere ritenuto responsabile anche se presunto mero prestanome, quando dagli atti e dalle prove emerga che ha avuto consapevolezza o partecipazione alle scelte gestionali che hanno determinato il dissesto
- La semplice dilazione dei pagamenti tra società del medesimo gruppo non esclude automaticamente la responsabilità per bancarotta impropria: va dimostrato un concreto e specifico vantaggio compensativo per la società depauperata o l'assenza di destinazione delle somme al patrimonio sociale
- Un'imputazione è sufficientemente specifica quando fornisce i tratti essenziali del fatto, l'indicazione delle scritture contestate e, se rilevante, l'ammontare complessivo dei debiti contestati in modo da consentire un'adeguata difesa
- In caso di contestazione di occultamento di scritture contabili, il giudice del merito deve svolgere un esame motivato sia sugli elementi oggettivi (chi ha effettivamente sottratto o occultato i documenti) sia sull'elemento soggettivo (dolo specifico), altrimenti la decisione è annullabile per carenza di motivazione
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