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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22126/2020 del 13/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva riformato il giudizio di primo grado: la Corte d'appello aveva ritenuto che il contratto del 31/3/2006 avesse novato il precedente contratto del 1/2/2000 (con conseguente riconoscimento del canone maggiorato e della risoluzione per morosità) e aveva dichiarato risolto il contratto per inadempimento condannando il conduttore al pagamento di canoni scaduti e indennità di occupazione. Il Diomede deduceva, tra l'altro, (i) motivazione apparente sul rigetto dell'eccezione di mutatio libelli; (ii) erronea qualificazione come novazione delle pattuizioni del 2006, quando si trattava di modificazioni accessorie; (iii) illegittima ammissione in appello della tesi di un patto coevo simulato sul canone; (iv) errata valutazione probatoria della presunta simulazione dedotta dalla sola corresponsione del canone maggiorato e mancato rispetto delle regole sulle controdichiarazioni; (v) violazione dell'art.112 c.p.c. per aver dichiarato risolto il contratto senza domanda rituale di declaratoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati il secondo e il quarto motivo e infondati gli altri. In particolare: - ha affermato che la Corte d'appello ha errato nel ritenere che il contratto del 2006 avesse operarato una novazione del rapporto: le differenze relative a canone, durata e clausole accessorie non sono di per sé sufficiente 'aliquid novi' e mancavano gli elementi dell'animus e della causa novandi; - ha censurato la valutazione probatoria della Corte d'appello sulla simulazione: non è ammissibile desumere la simulazione della misura del canone esclusivamente dalla percezione di un canone maggiore, ove il negozio è scritto; per la prova della simulazione relativa sono necessarie controdichiarazioni scritte o mezzi di prova idonei ai sensi degli artt. 2722, 2724 c.c.; la sola produzione di ricevute non basta a costituire principio di prova scritta; - ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui il patto occulto di maggiorazione del canone è nullo per contrarietà a norme imperative (richiamando art.79 legge n.392/1978 e le pronunce SU); - ha quindi annullato in parte la sentenza impugnata e rinviato al giudice d'appello per nuovo esame conforme ai principi di diritto enunciati, con conseguente possibilità di riconsiderare la sussistenza del controcredito e l'eventuale mancanza di morosità; il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile. In sintesi: cassazione parziale, accoglimento di due motivi principali, riforma della valutazione civile e rimessione per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 1230 cod. civ.

    Disciplina la novazione: la Corte richiama che per la novazione è necessario un 'aliquid novi' e la presenza dell'animus novandi e della causa novandi; variazioni accessorie non bastano

  • art. 1231 cod. civ.

    Richiama le modalità di manifestazione dell'animus novandi e la necessità di oggettiva modifica dell'obbligazione

  • art. 1418 cod. civ.

    Norma sulla nullità dei negozi contrari a norme imperative: utilizzata per argomentare la insanabilità della pattuizione occulta di maggior canone

  • art. 79 legge 27 luglio 1978, n. 392

    Rilevante nel contesto delle locazioni commerciali: la Corte lo pone come riferimento per la nullità delle pattuizioni che occultano un maggior canone

  • art. 13 comma 1 legge 27 luglio 1998, n. 431

    Norma sulle locazioni abitative che sanziona la pattuizione occulta di maggior canone; citata per distinguere l'ambito d'applicazione ma richiamata nella ricostruzione giurisprudenziale più ampia

  • art. 1 comma 346 legge 30 dicembre 2004, n. 311

    Norma che prevede nullità per mancata registrazione di contratti di locazione: rilevata nella giurisprudenza di riferimento e nella distinzione fra nullità testuale e virtuale

  • art. 2697 cod. civ.

    Principio della prova a carico di chi allega i fatti: la Corte distingue tra eccezioni in senso lato (rilevabili anche in appello) e quelle non ammissibili

  • art. 2722 cod. civ.

    Regole sulla prova della simulazione: la Corte osserva che la simulazione relativa necessita normalmente di controdichiarazioni scritte

  • art. 2724 cod. civ.

    Principio del 'principio di prova scritta' che consente, in casi eccezionali, la prova per testi o presunzioni quando esista documento scritto idoneo; la Corte richiama l'insufficienza delle semplici ricevute

  • art. 2729 cod. civ.

    Limitazioni delle presunzioni e ammissibilità della prova testimoniali in presenza di scritture private: richiamato nel contesto probatorio

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Principio dispositivo e dovere delle parti di formulare le domande: richiamato nella critica circa la declaratoria di risoluzione senza domanda rituale

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Fondamento per i motivi di cassazione dedotti (vizi di diritto e di motivazione), impiegato per inquadrare le censure

  • art. 437 cod. proc. civ.

    Divieto di mutatio libelli in appello: evocato nella discussione sull'ammissibilità delle difese introdotte in secondo grado e sulla distinzione tra eccezioni in senso lato e in senso stretto

Massime di principio

  • Novazione: la semplice modifica di aspetti accessori del rapporto (misura del canone, clausole di aggiornamento, durata) non integra di per sé novazione; occorre verifica dell'animus e della causa novandi da parte del giudice di merito
  • Simulazione del canone: quando esiste un contratto scritto, la prova che il vero accordo fosse diverso richiede tipicamente controdichiarazioni scritte o altri mezzi di prova idonei; la mera corresponsione di un canone più alto non è, di regola, prova sufficiente
  • Nullità del patto occulto: l'accordo volto a dissimulare un maggior canone può essere nullo per contrarietà a norme imperative tributarie/civilistiche (c.d. nullità virtuale) e non sempre è sanabile con la registrazione tardiva
  • Onere probatorio: chi allega la simulazione deve fornire prove compatibili con i limiti delle scritture private; il giudice non può ricavare la simulazione esclusivamente da comportamenti economici delle parti se vi è un documento scritto
  • Effetti processuali: nuove difese o fatti introdotti in appello possono essere esaminati se configurano eccezioni in senso lato ed emergono dagli atti o dalle prove acquisite; resta fermo il divieto di mutatio libelli per le eccezioni in senso stretto
  • Morosità e controcredito: l'esistenza di un consistente controcredito riconosciuto o accertabile può escludere la morosità invocata dalla locatrice; il giudice deve valutare concretamente il saldo complessivo delle posizioni

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