Sentenza n. 1195/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento del provvedimento n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, notificato in data 22.07.2022, con cui il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Ottaviano ha ingiunto al sig. -OMISSIS- la demolizione, a propria cura e spesa, di opere abusive realizzate in Ottaviano su non meglio identificato fondo di proprietà del ricorrente; nonché, in quanto lesivo, di ogni atto conseguente, presupposto o connesso, ivi compresa la relazione tecnica prot. n. -OMISSIS-Sett. Del-OMISSIS-, di contenuti sconosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di una piscina interrata, di un basamento pavimentato, di una scala, di una recinzione e di accessi carrabile e pedonale abusivi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione deducendo molteplici profili di violazione di legge ed eccesso di potere. In particolare, ha sostenuto che l'area non ricadesse nel perimetro del Parco Nazionale del Vesuvio; che le opere costituissero interventi di manutenzione ordinaria o di edilizia libera ai sensi dell'art. 6 d.P.R. 380/2001; che avessero natura pertinenziale rispetto all'edificio principale, fossero prive di autonomo valore di mercato e di modesto volume; che fossero eventualmente soggette ad autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi del d.P.R. 31/2017; che l'amministrazione avesse applicato erroneamente la sanzione demolitoria prevista dall'art. 31 d.P.R. 380/2001, anziché una sanzione pecuniaria; e che il lungo tempo trascorso dalla realizzazione delle opere, risalenti al periodo 2010-2012, avesse ingenerato un legittimo affidamento ostativo alla repressione. Il ricorrente ha inoltre rappresentato di avere presentato, dopo l'ordinanza, una domanda di sanatoria ai sensi dell'art. 37 d.P.R. 380/2001. Il Comune ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per effetto della domanda di sanatoria e ha chiesto il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di improcedibilità del Comune, rilevando che la presentazione di una SCIA in sanatoria ai sensi dell'art. 37 d.P.R. 380/2001 non determina la definizione della vicenda né fa venir meno l'interesse al ricorso in assenza di un provvedimento espresso dell'amministrazione. L'art. 37, diversamente dall'art. 36, non prevede un silenzio significativo favorevole: il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, anche ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria eventualmente dovuta. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Il Collegio ha affermato che l'area ricade nel Parco Nazionale del Vesuvio e quindi è sottoposta a vincolo paesaggistico, non essendo stata fornita prova idonea del contrario. La piscina interrata di circa 32 mq, unitamente alle altre opere, non è stata qualificata come mera pertinenza urbanistica: il concetto di pertinenza urbanistica è più restrittivo di quello civilistico e richiede un'opera di modesta entità, accessoria, priva di autonoma destinazione e non incidente autonomamente sul carico urbanistico e sull'assetto del territorio. La piscina è stata considerata nuova costruzione, necessitante di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, poiché modifica in modo apprezzabile lo stato dei luoghi; in area vincolata, l'abusiva realizzazione di una piscina comporta la sanzione ripristinatoria ordinaria. È stato inoltre respinto il motivo relativo al legittimo affidamento: il ritardo dell'amministrazione nella repressione dell'abuso non attribuisce rilievo sanante al decorso del tempo e non impone una motivazione ulteriore sulle ragioni di interesse pubblico, trattandosi di potere vincolato di ripristino della legalità edilizia. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione della controversia nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 6 d.P.R. 380/2001
Il ricorrente ne ha invocato l'applicazione sostenendo che le opere rientrassero nell'edilizia libera; la tesi è stata disattesa.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La demolizione è stata contestata dal ricorrente in quanto ritenuta sanzione applicata a opere che, secondo la sua prospettazione, non necessitavano di permesso di costruire; il TAR ha confermato la legittimità della misura ripristinatoria.
art. 37 d.P.R. 380/2001
La SCIA in sanatoria deve essere definita con un provvedimento espresso; non è previsto un silenzio significativo favorevole e l'amministrazione deve verificare i presupposti urbanistico-edilizi e determinare, in caso di esito favorevole, la sanzione pecuniaria.
d.P.R. 31/2017
Il ricorrente ne ha invocato il regime di autorizzazione paesaggistica semplificata, ma il TAR ha ritenuto necessaria l'autorizzazione paesaggistica per la piscina, quale opera idonea ad alterare apprezzabilmente lo stato dei luoghi.
Massime di principio
- La presentazione di una SCIA in sanatoria ai sensi dell'art. 37 d.P.R. 380/2001 non rende improcedibile il ricorso contro l'ordinanza di demolizione finché l'amministrazione non abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso; la norma non prevede un silenzio significativo favorevole e richiede la verifica dei presupposti e, in caso di esito favorevole, la quantificazione della sanzione pecuniaria.
- La piscina costituisce, di regola, una nuova costruzione quando, per dimensioni e incidenza sul territorio, determina un'apprezzabile alterazione dello stato dei luoghi; in area sottoposta a vincolo paesaggistico richiede il previo titolo edilizio e l'autorizzazione paesaggistica, e la sua abusiva realizzazione è sanzionabile con la demolizione.
- La pertinenza urbanistica ha un ambito più ristretto della pertinenza civilistica: la qualificazione richiede un'opera di modesta entità, meramente accessoria, priva di autonoma destinazione e non dotata di autonomo impatto urbanistico, incidenza sul carico urbanistico o modifica dell'assetto del territorio.
- Il mero decorso del tempo dalla realizzazione dell'abuso edilizio non determina una sanatoria né fonda un legittimo affidamento contrario alla repressione. L'ordinanza di demolizione di un'opera abusiva e mai assistita da titolo è espressione di potere vincolato e non richiede una motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico ulteriori rispetto al ripristino della legalità violata, anche se adottata tardivamente.
- In presenza dei presupposti dell'abuso edilizio, l'amministrazione deve applicare la sanzione ripristinatoria prevista dalla legge; il tempo trascorso e l'asserita natura pertinenziale dell'opera non possono trasformare l'intervento in edilizia libera né sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria non prevista per il caso concreto.
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