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Sentenza

Sentenza n. 933/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'ottemperanza della sentenza n. 2479/2024 del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, pubblicata in data 15/05/2024 e notificata il 10/01/2025.

Giustizia amministrativa202502410

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'esecuzione della sentenza n. 2479/2024 del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro. Tale sentenza, passata in giudicato e notificata al Ministero, aveva condannato l'amministrazione ad assegnare al docente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, mediante buoni elettronici del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici indicati, oltre interessi. È stato inoltre dedotto l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, senza che l'amministrazione avesse dato esecuzione al titolo giudiziale. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione e la nomina di un Commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'azione di ottemperanza: la sentenza azionata era passata in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria, e il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore, provvedendo all'attribuzione dei buoni elettronici e alla corresponsione di quanto dovuto. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato Commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della parte ricorrente. Il Commissario potrà compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, a spese dell'amministrazione inadempiente. Il compenso commissariale è stato determinato in 500 euro, a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 700 euro per le spese del giudizio, oltre accessori e rifusione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di imporre all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un Commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione delle pronunce esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo inutile decorso consente la proposizione dell'azione esecutiva secondo quanto ritenuto dal giudice.

  • DPCM 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità e le condizioni di utilizzo dei buoni elettronici relativi alla Carta per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato e l'amministrazione non vi ha dato esecuzione dopo l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il Commissario ad acta può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato, comprese le attività contabili o le modifiche di bilancio necessarie, con spese a carico dell'amministrazione inadempiente.
  • Le spese della fase di ottemperanza seguono la soccombenza dell'amministrazione inadempiente; anche l'eventuale compenso del Commissario ad acta può essere posto a carico della medesima amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuolaSpese di lite
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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