Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10458/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura selettiva interna dell'ente per il riconoscimento di un II livello differenziato di professionalità nell'ambito della stessa area/profilo. La lavoratrice aveva chiesto il riconoscimento del livello con effetti dall'1.1.2008 e il pagamento delle differenze retributive, oltre all'adeguamento della posizione previdenziale e del trattamento di fine servizio. La Corte d'appello aveva accolto in parte la domanda, riconoscendo il diritto al livello con effetti giuridici dall'1.1.2008 ed economici solo per alcuni periodi, escludendo il quadriennio 2011-2014 per il blocco normativo delle progressioni economiche. L'ente ricorrente ha denunciato: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la procedura fosse rimasta incompleta prima dell'approvazione della graduatoria; 2) illegittimità della pronuncia costitutiva perché, senza approvazione della graduatoria, il diritto alla progressione non sarebbe sorto; 3) violazione del CCNL e della disciplina interna dell'ente, assumendo che l'approvazione del CdA fosse requisito necessario e che la procedura fosse comunque impedita dalla normativa sul blocco delle progressioni economiche. La parte resistente, con ricorso incidentale, ha invece lamentato che la Corte territoriale non avesse qualificato come inadempimento il ritardo nell'indizione del bando annuale e non avesse esaminato la domanda risarcitoria per il danno da inerzia dell'amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell'ente sia il ricorso incidentale della lavoratrice. Ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario perché la selezione riguardava una progressione economica interna nella stessa qualifica, non un concorso per il passaggio ad altra area o qualifica. Ha ritenuto infondato anche il motivo sulla necessità dell'approvazione della graduatoria da parte del CdA, osservando che, una volta formata la graduatoria secondo l'atto di indizione e i criteri del CCNL, la procedura si era perfezionata e alla dipendente utilemente collocata spettava il diritto alla progressione, quantomeno sul piano giuridico. La censura sulle delibere interne dell'ente è stata dichiarata inammissibile perché tali atti non hanno valore normativo e non sono assimilabili alle fonti del CCNL. È stato inoltre ritenuto che la doglianza del ricorso principale non cogliesse la ratio decidendi della sentenza impugnata, basata sulla distinzione tra effetti giuridici ed effetti economici della progressione. Il ricorso incidentale autonomo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e per mancata indicazione del vizio di legittimità dedotto. Spese compensate tra le parti; disposto altresì l'ulteriore contributo unificato per entrambe le impugnazioni.

Norme richiamate

  • art. 63 d.lgs. n. 165/2001

    Attribuisce la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative a procedure selettive interne di progressione economica nella stessa qualifica; la giurisdizione del giudice amministrativo resta per i concorsi che comportano passaggio ad altra area o qualifica.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalle parti a sostegno delle censure di legittimità, ma non decisivo nella soluzione della controversia.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato in relazione alla dedotta lesione del diritto a un processo equo, senza incidenza autonoma sulla decisione.

  • art. 85 del CCNL per il comparto Enti Pubblici Non Economici, Area VI, 1.8.2006

    "Le procedure ed i criteri di selezione, nonché eventuali ulteriori requisiti ai sensi del comma 3, sono stabiliti dagli enti, previa concertazione ai sensi dell’art. 82."

    La Corte ha ritenuto che il rinvio agli enti per la disciplina delle procedure non attribuisca valore normativo alle delibere organizzative interne, le quali non possono fondare un vizio di violazione di legge o di contratto collettivo.

  • art. 9, comma 21, l. n. 122/2010

    È stato evocato dal ricorrente per sostenere il blocco delle progressioni economiche, ma la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente distinto tra effetti economici ed effetti giuridici, limitando solo i primi per il periodo di vigenza del blocco.

  • art. 1 d.P.R. n. 122/2013

    Richiamato come norma attuativa del blocco delle progressioni economiche, ma non idoneo a escludere il diritto alla progressione sul piano giuridico una volta perfezionata la procedura selettiva.

  • art. 16, commi 1, 2 e 3 d.l. n. 98/2011

    Richiamato quale base normativa del blocco e della disciplina organizzativa; la Corte non ne ha tratto un effetto impeditivo assoluto sulla spettanza del diritto in discussione.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    Invocato per l'interpretazione del CCNL e della disciplina interna, ma la Corte ha escluso che le delibere dell'ente potessero assumere natura normativa comparabile alla contrattazione collettiva.

  • art. 360 c.p.c.

    Utilizzato per valutare l'ammissibilità dei motivi di ricorso; la censura della ricorrente incidentale è stata ritenuta inammissibile per mancata individuazione del vizio e difetto di specificità.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    La Corte ha applicato il principio di specificità del ricorso per cassazione, rilevando che la ricorrente incidentale non aveva dimostrato ex actis la tempestiva proposizione della domanda risarcitoria.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico di entrambi i ricorrenti.

Massime di principio

  • Le controversie relative a procedure selettive interne per l'attribuzione di un livello economico differenziato nella medesima qualifica appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché non si tratta di concorsi per il passaggio ad altra area o ad altra qualifica.
  • Quando la procedura selettiva sia stata regolarmente bandita e la graduatoria sia stata formata secondo i criteri previsti dalla contrattazione collettiva e dall'atto di indizione, il diritto alla progressione può considerarsi perfezionato anche se manchi un'ulteriore approvazione interna non prevista come requisito normativo essenziale.
  • Le delibere organizzative dell'amministrazione o dell'ente datore di lavoro, espressione del potere organizzativo interno, non hanno natura normativa e non possono essere equiparate alle fonti collettive ai fini della deduzione di una violazione di legge o di contratto collettivo.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario individuare con precisione il vizio denunciato e rispettare l'onere di specificità, indicando e documentando gli atti e i fatti processuali su cui la censura si fonda; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Quando una censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma attacca profili diversi o non decisivi, il motivo è destinato al rigetto o all'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieMansioni e progressioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.