Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1161/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento, n. P-TO/L/Q/2024/100490 del 28 agosto 2025, con cui la Prefettura di Torino ha respinto l'istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in uno per lavoro subordinato, presentata dal ricorrente il 16 febbraio 2024 nonché di ogni altro atto antecedente o successivo, presupposto o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto;

Giustizia amministrativa202502943

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per lavoro subordinato per asserite carenze documentali

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio che aveva respinto la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in uno per lavoro subordinato, presentata il 16 febbraio 2024, deducendo l'illegittimità del diniego fondato su asserite carenze documentali. Nel corso del giudizio, a seguito dell'ordinanza cautelare con cui il Collegio aveva disposto il riesame della posizione, la Prefettura ha riaperto l'istruttoria, convocato il ricorrente e acquisito, il 12 gennaio 2026, la documentazione richiesta nonché la sottoscrizione del contratto di soggiorno con il datore di lavoro.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha ritenuto che la riapertura dell'istruttoria e la condotta amministrativa successiva all'ordinanza di riesame implicassero inequivocabilmente l'annullamento, sia pure implicito, del provvedimento impugnato. Venuto meno l'atto lesivo, è venuto meno anche l'interesse attuale del ricorrente alla decisione di annullamento. Le spese di lite sono state compensate per giustificati motivi.

Norme richiamate

  • art. 35 c.p.a.

    Il ricorso sia divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse

    La sopravvenuta rimozione dell'atto impugnato e il conseguente venir meno dell'interesse attuale alla decisione determinano l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nell'epigrafe, senza una specifica applicazione motivata nella decisione.

Massime di principio

  • La riapertura dell'istruttoria da parte dell'amministrazione, accompagnata dall'acquisizione della documentazione richiesta e dal riesame effettivo della posizione dell'interessato, può implicare l'annullamento tacito del provvedimento precedentemente impugnato quando la condotta amministrativa sia incompatibile con la sua persistente efficacia.
  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'amministrazione rimuove sostanzialmente l'atto lesivo e viene meno l'interesse attuale del ricorrente a una pronuncia demolitoria, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35 c.p.a.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.