Cassazione Penale, Sentenza n. 10693/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che li aveva ritenuti responsabili di reati ex art. 73 d.P.R. 309/1990. Gjergji Artan deduceva errore nel calcolo della pena complessiva per continuazione, sostenendo che l'aumento concordato era stato applicato su una pena base erronea (4 anni invece di 3 anni e 6 mesi come rideterminata dal giudice dell'esecuzione alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.40/2019). Nano Roland denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova indiziaria, sostenendo che la condanna si fondava su congetture e non su indizi gravi, precisi e concordanti. Quku Lucian impugnava la riferibilità a lui di un'utenza BlackBerry e contestava il diniego della circostanza attenuante di minima partecipazione (art.114 c.p.) e delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione: a) ha accolto parzialmente il ricorso di Gjergji Artan rettificando un errore materiale nel computo della pena, rideterminando la pena detentiva complessiva in anni 5 di reclusione (in luogo di anni 5 e mesi 6), mediante applicazione dell'art. 619 c.p.p.; b) ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Nano Roland e di Quku Lucian per genericità e manifestata infondatezza delle doglianze, confermando la valutazione di merito sulla prova indiziaria e sul diniego delle attenuanti; c) ha disposto la condanna alle spese e l'onere del versamento nella cassa delle ammende di euro 3.000,00 per ciascun ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; inoltre, la Corte ha richiamato i principi secondo cui il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della prova eccetto che per vizio di manifesta illogicità o illegittimità della pena.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma base per i reati in materia di stupefacenti; contestazioni relative a commisurazione della pena e riqualificazione della fattispecie sono state esaminate alla luce della rideterminazione conseguente a pronuncia di incostituzionalità
Sentenza Corte Costituzionale n. 40/2019
Dichiarata incostituzionalità della parte di art.73 comma 1 che prevedeva pena minima superiore; ha giustificato la rideterminazione della pena in sede di esecuzione in favore del condannato
art. 599-bis c.p.p.
Richiamato in relazione alla concorde richiesta delle parti per l'applicazione del patteggiamento/continuazione e alla ratifica dell'accordo sulla pena in grado d'appello
art. 619 c.p.p.
Fornisce il potere alla Corte di cassazione di rettificare errori materiali (anche quantitativi) nella sentenza impugnata, applicato nel caso per rideterminare la pena complessiva di Artan
art. 616 c.p.p.
Prevede l'onere delle spese per ricorsi inammissibili e la possibilità di imporre pagamento alla cassa delle ammende, applicato nella specie
artt. 132 e 133 c.p.
Richiamati in relazione ai criteri di determinazione della pena e alle circostanze rilevanti; la Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito nel valutare le circostanze
art. 114 c.p.
Regola la circostanza attenuante per partecipazione di minima importanza; la Corte ha confermato che il riconoscimento richiede accertamento del grado di efficienza causale e non una mera comparazione delle condotte
Massime di principio
- Il ricorso contro una sentenza di patteggiamento o contro una sentenza che ratifica un accordo sulla pena è ammesso in cassazione solo se la pena è 'illegale' in senso sostanziale (non meramente determinata con vizi procedurali), cioè assente nell'ordinamento o superiore ai limiti di legge
- Un errore di calcolo materiale nella quantificazione della pena può essere rettificato dalla Cassazione ai sensi dell'art. 619 c.p.p., anche quando il ricorso principale risulti altrimenti inammissibile
- Le censure generiche o la mera riproposizione delle stesse doglianze già disattese in appello sono inammissibili in cassazione: il ricorrente deve compiutamente confrontarsi con le ragioni del provvedimento impugnato
- La prova indiziaria è sindacabile in sede di legittimità solo se la motivazione del giudice del merito è manifestamente illogica o contraddittoria; il giudice di merito deve dimostrare che gli indizi, valutati congiuntamente, escludono ragionevoli alternative
- Per il riconoscimento della circostanza attenuante di minima partecipazione (art.114 c.p.) occorre valutare il grado di efficienza causale del contributo del concorrente: deve risultare tale da poter essere considerato marginale nell'economia del reato
- La distinzione tra pena 'illegale' e 'illegittima' è cruciale: vizi nel percorso motivazionale o nella determinazione intermedia della pena non sempre consentono ricorso in cassazione se la sanzione complessiva rientra nei limiti previsti dall'ordinamento
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