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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10693/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che li aveva ritenuti responsabili di reati ex art. 73 d.P.R. 309/1990. Gjergji Artan deduceva errore nel calcolo della pena complessiva per continuazione, sostenendo che l'aumento concordato era stato applicato su una pena base erronea (4 anni invece di 3 anni e 6 mesi come rideterminata dal giudice dell'esecuzione alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.40/2019). Nano Roland denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova indiziaria, sostenendo che la condanna si fondava su congetture e non su indizi gravi, precisi e concordanti. Quku Lucian impugnava la riferibilità a lui di un'utenza BlackBerry e contestava il diniego della circostanza attenuante di minima partecipazione (art.114 c.p.) e delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione: a) ha accolto parzialmente il ricorso di Gjergji Artan rettificando un errore materiale nel computo della pena, rideterminando la pena detentiva complessiva in anni 5 di reclusione (in luogo di anni 5 e mesi 6), mediante applicazione dell'art. 619 c.p.p.; b) ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Nano Roland e di Quku Lucian per genericità e manifestata infondatezza delle doglianze, confermando la valutazione di merito sulla prova indiziaria e sul diniego delle attenuanti; c) ha disposto la condanna alle spese e l'onere del versamento nella cassa delle ammende di euro 3.000,00 per ciascun ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; inoltre, la Corte ha richiamato i principi secondo cui il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della prova eccetto che per vizio di manifesta illogicità o illegittimità della pena.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma base per i reati in materia di stupefacenti; contestazioni relative a commisurazione della pena e riqualificazione della fattispecie sono state esaminate alla luce della rideterminazione conseguente a pronuncia di incostituzionalità

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 40/2019

    Dichiarata incostituzionalità della parte di art.73 comma 1 che prevedeva pena minima superiore; ha giustificato la rideterminazione della pena in sede di esecuzione in favore del condannato

  • art. 599-bis c.p.p.

    Richiamato in relazione alla concorde richiesta delle parti per l'applicazione del patteggiamento/continuazione e alla ratifica dell'accordo sulla pena in grado d'appello

  • art. 619 c.p.p.

    Fornisce il potere alla Corte di cassazione di rettificare errori materiali (anche quantitativi) nella sentenza impugnata, applicato nel caso per rideterminare la pena complessiva di Artan

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede l'onere delle spese per ricorsi inammissibili e la possibilità di imporre pagamento alla cassa delle ammende, applicato nella specie

  • artt. 132 e 133 c.p.

    Richiamati in relazione ai criteri di determinazione della pena e alle circostanze rilevanti; la Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito nel valutare le circostanze

  • art. 114 c.p.

    Regola la circostanza attenuante per partecipazione di minima importanza; la Corte ha confermato che il riconoscimento richiede accertamento del grado di efficienza causale e non una mera comparazione delle condotte

Massime di principio

  • Il ricorso contro una sentenza di patteggiamento o contro una sentenza che ratifica un accordo sulla pena è ammesso in cassazione solo se la pena è 'illegale' in senso sostanziale (non meramente determinata con vizi procedurali), cioè assente nell'ordinamento o superiore ai limiti di legge
  • Un errore di calcolo materiale nella quantificazione della pena può essere rettificato dalla Cassazione ai sensi dell'art. 619 c.p.p., anche quando il ricorso principale risulti altrimenti inammissibile
  • Le censure generiche o la mera riproposizione delle stesse doglianze già disattese in appello sono inammissibili in cassazione: il ricorrente deve compiutamente confrontarsi con le ragioni del provvedimento impugnato
  • La prova indiziaria è sindacabile in sede di legittimità solo se la motivazione del giudice del merito è manifestamente illogica o contraddittoria; il giudice di merito deve dimostrare che gli indizi, valutati congiuntamente, escludono ragionevoli alternative
  • Per il riconoscimento della circostanza attenuante di minima partecipazione (art.114 c.p.) occorre valutare il grado di efficienza causale del contributo del concorrente: deve risultare tale da poter essere considerato marginale nell'economia del reato
  • La distinzione tra pena 'illegale' e 'illegittima' è cruciale: vizi nel percorso motivazionale o nella determinazione intermedia della pena non sempre consentono ricorso in cassazione se la sanzione complessiva rientra nei limiti previsti dall'ordinamento

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