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Sentenza

Sentenza n. 12794/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l’annullamento del D.D. del -OMISSIS-, con cui il Ministero dell’Interno ha disposto l’esclusione del ricorrente dalla procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295, della l. n. 205/2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui all’art. 6, comma 1, del d. lgs. 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data del 1° gennaio 2018, risultasse iscritto nell’apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo da almeno 3 anni e che avesse effettuato non meno di 120 giorni di servizio;

Giustizia amministrativa202308636

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di esclusione dalla procedura speciale di reclutamento per mancato superamento del modulo n. 3 della prova di capacità operativa, relativa all’acquaticità

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto di esclusione dalla procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario dei Vigili del fuoco. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’allegato C del bando, relativo alle modalità di svolgimento del modulo n. 3 della prova di acquaticità, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, sostenendo che la presenza di un sommozzatore nella piscina lo avrebbe disorientato e gli avrebbe impedito di completare correttamente il percorso. Con il secondo motivo ha censurato l’illegittimità dell’allegato C per difetto di istruttoria, nella parte in cui prevedeva la partecipazione del candidato alla cronometrazione, lamentando l’assenza di modalità di misurazione del tempo precise, certe e certificate. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e, in subordine, eccesso di potere per difetto di motivazione, contestando l’insufficienza della motivazione del decreto di esclusione. Il ricorrente aveva superato i requisiti di partecipazione, ma era stato escluso perché, durante la fase di nuoto in apnea, era riemerso prima dell’ultimo ostacolo, in violazione della regola del bando secondo cui nessuna parte del corpo poteva rompere la superficie dell’acqua durante l’intera fase di apnea.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ragionevole la presenza del sommozzatore nella piscina, in quanto misura di sicurezza diretta a fronteggiare eventuali malori o rischi di annegamento, precisando che il sommozzatore era collocato nella corsia parallela e non interferiva con la traiettoria del candidato. Il ricorrente, inoltre, aveva sottoscritto il verbale attestante l’esito negativo della prova senza formulare contestazioni e non aveva fornito neppure un principio di prova del nesso tra la presenza del sommozzatore e il mancato superamento della prova. Poiché l’esclusione era già giustificata dal mancato completamento della fase di apnea, sono state ritenute irrilevanti le censure relative al cronometraggio; comunque, il candidato non aveva contestato il risultato al momento della verbalizzazione né aveva successivamente proposto querela di falso. È stata respinta anche la censura motivazionale: in presenza di una prova pratica non superata, è sufficiente la verbalizzazione dell’esito negativo, con eventuale aggiunta delle dichiarazioni del candidato, se rese. Il decreto è stato quindi ritenuto adeguatamente motivato per relationem mediante il rinvio al verbale della Commissione esaminatrice. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 287, 289 e 295, l. 205/2017

    Costituisce la base normativa della procedura speciale di reclutamento per la copertura di posti nella qualifica di vigile del fuoco.

  • art. 6, comma 1, d.lgs. 139/2006

    Individua il personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco cui era riservata la procedura speciale.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del provvedimento di esclusione può essere assolta, nel caso di mancato superamento di una prova pratica, mediante la verbalizzazione dell’esito negativo e il rinvio per relationem al verbale della Commissione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Ha consentito lo svolgimento dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato in modalità telematica.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità delle parti e dei soggetti citati.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei diritti e della dignità mediante oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Nelle prove pratiche di idoneità fisica o operativa, il mancato rispetto di una prescrizione puntuale della lex specialis — quale il divieto di riemersione durante l’intera fase di nuoto in apnea — legittima l’esclusione quando l’amministrazione abbia correttamente verbalizzato l’esito negativo.
  • La presenza di personale di sicurezza durante una prova pratica è legittima quando risponde a un’esigenza ragionevole di tutela dell’incolumità dei candidati e, secondo le modalità organizzative concretamente adottate, non interferisce con lo svolgimento della prova.
  • Chi contesta in giudizio l’esito di una prova pratica deve fornire almeno un principio di prova del fatto lesivo dedotto; la mera allegazione che una modalità organizzativa abbia determinato il fallimento della prova non è sufficiente.
  • Quando il mancato superamento di una fase della prova rende irrilevanti le successive modalità di valutazione o cronometraggio, le relative censure non possono incidere sull’esito dell’esclusione.
  • In caso di mancato superamento di una prova pratica, il provvedimento di esclusione è adeguatamente motivato mediante la verbalizzazione dell’esito negativo e il rinvio per relationem al verbale della Commissione, salvo che il candidato abbia reso dichiarazioni o contestazioni da riportare.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivo

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