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Sentenza

Sentenza n. 357/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli- Sezione Lavoro n. 2104/2024, nel giudizio recante n. RG 10014/2023, pubblicata in data 20.03.2024.

Giustizia amministrativa202504627

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 2104/2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto, quale docente a tempo determinato, a ottenere il beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per quattro annualità, ed era stato ordinato al Ministero di assegnare i relativi buoni elettronici. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione l'11 aprile 2025 ai fini dell'esecuzione; era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. Il ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, aveva immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale era tenuta a far conseguire concretamente al ricorrente il bene della vita riconosciuto, ossia i buoni elettronici da euro 500,00 per ciascuna delle quattro annualità. Accertati il passaggio in giudicato, il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge e l'inerzia dell'Amministrazione, il Collegio ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione di parte, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora, determinata nella misura degli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure all'esecuzione da parte del commissario. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha utilizzato il potere di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente di fissare, su richiesta di parte, una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziali nei confronti delle amministrazioni; il TAR ha ritenuto decorso tale termine prima della proposizione del ricorso.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziali nei confronti delle amministrazioni; il TAR ha ritenuto decorso tale termine prima della proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che riconosca un diritto nei confronti della pubblica amministrazione ha immediato valore conformativo-ordinatorio per l'Amministrazione, la quale deve porre in essere gli atti necessari a conseguire concretamente al destinatario il bene della vita riconosciuto dal giudice.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'accertamento del passaggio in giudicato, del decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e dell'inerzia dell'Amministrazione legittima il giudice amministrativo a ordinare l'esecuzione del giudicato entro un termine assegnato.
  • In caso di ulteriore inerzia, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, affinché provveda in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dal termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo o commissariale; la nomina del commissario non priva l'Amministrazione del potere di provvedere spontaneamente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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