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Sentenza

Sentenza n. 2280/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.64/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202505158

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 64/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata e munita di attestazione del passaggio in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, il diritto alla somma complessiva di euro 2.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica prevista per l’aggiornamento e la formazione dei docenti. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, la ricorrente ha chiesto la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza fornire un’adeguata contestazione dell’inadempimento o della pretesa documentata.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l’inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all’Amministrazione di provvedere, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, al pagamento delle somme riconosciute nel titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché degli accessori di legge, degli eventuali oneri di registrazione, esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza e degli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha funzione costitutiva del diritto di credito: l’importo indicato dal creditore non vincola definitivamente l’Amministrazione, che deve verificare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo e gli artt. 1282 e seguenti del codice civile. Ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto per le amministrazioni pubbliche prima dell’esecuzione coattiva. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivarsi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire nei successivi sessanta giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di dichiarare l’inottemperanza e ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, anche mediante nomina di un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l’adempimento delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici alle obbligazioni pecuniarie, prima dell’avvio del recupero coattivo.

  • artt. 1282 e 1283 c.c.

    Forniscono i parametri legali per la verifica della debenza, misura e decorrenza degli interessi sul credito riconosciuto dal giudicato.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    È richiamato con riferimento all’onere del contributo unificato nella liquidazione delle spese di giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di un giudicato civile recante una condanna pecuniaria a carico di una pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può dichiarare l’inottemperanza e ordinare il pagamento delle somme dovute, quando il titolo sia passato in giudicato, notificato e l’inadempimento sia documentato e non adeguatamente contestato.
  • Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito: la sua funzione è assicurare il soddisfacimento del diritto già riconosciuto dal titolo. L’esatta quantificazione del credito deve quindi essere ricavata dal giudicato, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
  • La somma indicata dal creditore nel ricorso per ottemperanza non vincola definitivamente l’amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi; l’amministrazione deve verificare misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo e i parametri del codice civile e delle ulteriori disposizioni applicabili.
  • Prima dell’avvio del recupero coattivo di una condanna pecuniaria nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione, subordinandone l’intervento all’istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato per l’adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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