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Sentenza

Sentenza n. 1049/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento - del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) alle funzioni di Professore Universitario di prima fascia nel S.S.D. M-STO/04 - settore concorsuale 11/A3 - Storia Contemporanea (oggi HIST-03/A SSD 11/HIST-03 Storia Contemporanea), indetta con Bando di cui al D.D. 1796/2023 dal Ministero dell’Università e della Ricerca; - dei giudizi individuali e collegiale di “non abilitazione” alle funzioni di Professore Universitario di prima fascia espressi nei confronti della parte ricorrente dalla Commissione per l'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 11/A3 Storia Contemporanea, pubblicati in data 6 novembre 2024; - dell'eventuale conseguente provvedimento, di contenuto ignoto, di diniego alla abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 11/A3 Storia Contemporanea; - dei verbali n. 1 del 28 agosto 2024, n. 2 del 19 settembre 2024, n. 3 del 27 settembre 2024, n. 4 del 28 ottobre 2024 con riferimento alla posizione dell’odierno ricorrente; - degli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi o conseguenti ivi compreso ogni altro verbale, valutazione o attività riconducibile alla predetta Commissione con riferimento alla posizione dell'odierno ricorrente; - con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, nella previsione dell’articolo 34, comma 1, lettera e), c.p.a; e per la condanna dell'Amministrazione alla nomina di una diversa Commissione che proceda alla rivalutazione della candidatura della parte ricorrente, consentendo alla medesima di conseguire l'A.S.N. a Professore ordinario (I fascia) nel predetto settore

Giustizia amministrativa202500960

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità all'Abilitazione Scientifica Nazionale per professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale di Storia Contemporanea, con relativi giudizi individuali e collegiale e atti della Commissione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, pur avendo raggiunto due dei tre valori soglia previsti e ottenuto il riconoscimento di quattro titoli selezionati dalla Commissione, ha impugnato il giudizio di non abilitazione nella parte relativa alla valutazione negativa delle pubblicazioni. Con un unico motivo ha dedotto violazione dell'art. 97 Cost., degli artt. 1 e 3 l. 241/1990, dell'art. 16 l. 240/2010 e degli artt. 3, 4, 5 e 6 del d.m. 120/2016, nonché dei criteri stabiliti dalla Commissione, eccesso di potere per carenza di motivazione e istruttoria, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, travisamento, erronea valutazione dei fatti, sviamento e violazione dei principi di imparzialità e trasparenza. In particolare, ha sostenuto che la Commissione avesse erroneamente considerato negativa la monotematicità della produzione scientifica, nonostante la qualità delle pubblicazioni, gli elementi positivi riconosciuti e la varietà degli interessi scientifici dimostrata dalla produzione. Il Ministero ha contestato le censure, sostenendo che la monotematicità fosse sintomatica del mancato raggiungimento della piena maturità scientifica.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ricostruito la disciplina dell'ASN, rilevando che l'abilitazione alla prima fascia richiede, oltre alla valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica e al possesso dei titoli richiesti, pubblicazioni complessivamente di qualità elevata e la piena maturità scientifica del candidato. Il giudizio della Commissione è stato ritenuto adeguatamente motivato, sebbene sintetico, poiché aveva riconosciuto la coerenza tematica, la continuità temporale e la tendenzialmente buona collocazione editoriale delle pubblicazioni, ma aveva evidenziato la concentrazione su un solo ambito tematico, il prevalente approccio descrittivo, l'assenza di un significativo apporto innovativo, il limitato dialogo con la storiografia e la prevalenza di carattere sintetico, senza originalità interpretativa. Il Collegio ha ritenuto non irragionevole valorizzare negativamente la monotematicità, in relazione alla necessità che il professore di prima fascia dimostri una padronanza tendenzialmente completa della materia. Ha inoltre escluso che il giudice potesse sostituire la propria valutazione tecnica a quella della Commissione quanto al concreto carattere monotematico delle opere e al loro dialogo con la storiografia, limitando il sindacato alla verifica della ragionevolezza e adeguatezza della motivazione. Nessun vizio di legittimità è stato ravvisato. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    Richiamato quale parametro dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, la cui violazione non è stata ravvisata.

  • artt. 1 e 3 l. 241/1990

    Richiamati in relazione ai principi dell'azione amministrativa e all'obbligo di motivazione; il giudizio è stato ritenuto sufficientemente motivato.

  • art. 16 l. 240/2010

    Prevede il reclutamento del personale accademico previo conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale e demanda la disciplina attuativa ai regolamenti.

  • art. 4 d.P.R. 95/2016

    Demanda al Ministero la determinazione dei criteri, parametri e indicatori scientifici e delle modalità di valutazione nell'ASN.

  • art. 3 d.m. 120/2016

    Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati.

    La Commissione deve formulare un giudizio motivato sulla qualificazione scientifica; per la prima fascia deve accertare la piena maturità scientifica.

  • art. 4 d.m. 120/2016

    a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale [...] c) la qualità della produzione scientifica [...] e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica [...] f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale

    Individua i criteri di valutazione delle pubblicazioni, che comprendono qualità, originalità, rigore metodologico, continuità, rilevanza e coerenza tematica.

  • art. 5 d.m. 120/2016

    accerta il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione

    Disciplina la valutazione dei titoli e il requisito del possesso di almeno tre titoli tra quelli previamente selezionati dalla Commissione.

  • art. 6 d.m. 120/2016

    La Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni

    L'abilitazione richiede cumulativamente la valutazione positiva dell'impatto e dei titoli previsti e pubblicazioni complessivamente di qualità elevata.

  • Allegato B al d.m. 120/2016

    Richiamato per la definizione della qualità elevata delle pubblicazioni, necessaria per il conseguimento dell'abilitazione.

Massime di principio

  • Nella procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima fascia, il raggiungimento dei valori soglia e il possesso del numero minimo di titoli non determinano automaticamente il conseguimento dell'abilitazione, che richiede anche una valutazione positiva complessiva delle pubblicazioni e l'accertamento della piena maturità scientifica.
  • La Commissione ASN può valorizzare negativamente la concentrazione della produzione scientifica in un unico ambito tematico quando, motivando sul complesso delle pubblicazioni, la colleghi alla mancata dimostrazione di una padronanza tendenzialmente completa della materia e all'assenza di sufficiente originalità o innovatività.
  • È sufficiente una motivazione anche sintetica, purché dia conto degli elementi positivi e negativi rilevanti e spieghi perché, nel loro complesso, le pubblicazioni non raggiungano il livello richiesto per la prima fascia.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione ASN può verificare la coerenza, la ragionevolezza e l'adeguatezza della motivazione, ma non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella della Commissione sull'effettivo carattere monotematico delle pubblicazioni o sul loro contenuto storiografico.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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