Cassazione Penale, Ordinanza n. 05307/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Il provvedimento impugnato, che aveva rigettato l'istanza di rideterminazione della data di consumazione dell'ultimo reato in espiazione, è quindi rimasto fermo.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il condannato ha proposto ricorso avverso l'ordinanza della corte d'appello, quale giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di rideterminare la data di consumazione dell'ultimo reato compreso nell'ordine di esecuzione di pene concorrenti. La doglianza denunciava violazione di legge per l'omessa valutazione del corretto tempus delicti, sostenendo che, in presenza di una condanna per reato associativo con contestazione aperta, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto verificare in concreto l'effettiva cessazione della permanenza. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e privo di specificità perché volto, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione degli elementi di prova già esaminati nei giudizi di cognizione, non consentita in sede esecutiva, dove il giudicato non è modificabile mediante diversa lettura del compendio probatorio; ha inoltre rilevato che il tempus commissi delicti era già stato oggetto di specifica delibazione e di positivo accertamento nei precedenti gradi di merito.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
richiamato per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di esecuzione non è consentito rimettere in discussione il giudicato attraverso una diversa valutazione del materiale probatorio già scrutinato dal giudice della cognizione.
- Quando la data di consumazione di un reato a permanenza o con contestazione aperta sia stata già oggetto di accertamento nei gradi di merito, il giudice dell'esecuzione non può procedere a una nuova verifica in fatto del tempus commissi delicti.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a riproporre censure di merito senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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