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Sentenza

Sentenza n. 818/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 219 del 07.06.2024 emessa dal Tribunale di Pistoia Sezione Lavoro (NRG. 155/2024).

Giustizia amministrativa202500899

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, inizialmente, della sentenza del Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, n. 219 del 7 giugno 2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 219 del 7 giugno 2024 del Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha eseguito il pagamento dovuto in base alla sentenza. La ricorrente ha quindi dichiarato, con atto depositato l'11 aprile 2026, la piena soddisfazione del proprio interesse e ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere, con condanna del Ministero alle spese di giudizio, poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo pienamente soddisfatto l'interesse azionato in conseguenza dell'avvenuta esecuzione della sentenza. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00, oltre al rimborso del contributo unificato se dovuto ed effettivamente versato e agli accessori di legge se dovuti. La condanna alle spese è stata giustificata dal fatto che l'esecuzione della sentenza è intervenuta soltanto dopo la proposizione dell'azione di ottemperanza. È stata disposta la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario; una volta intervenuta la piena soddisfazione dell'interesse dopo l'instaurazione del giudizio, il giudice dichiara cessata la materia del contendere e regola le spese considerando la condotta processuale dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione sopravvenuta del comando giudiziale dopo la proposizione del ricorso, quando soddisfa integralmente l'interesse azionato, comporta la declaratoria di cessata materia del contendere.
  • Quando l'amministrazione adempie solo dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese, poiché l'azione giudiziale si è resa necessaria per conseguire l'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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